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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001255217000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001255217000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, eccependo il difetto di motivazione e l'illegittimità nel merito della pretesa impositiva, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Con memoria e documentazione integrativa, la ricorrente ha evidenziato di aver perfezionato con l'ufficio resistente la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che, come documentalmente comprovato, la ricorrente, in corso di giudizio, in relazione all'atto impugnato ha aderito alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater-2023) ex articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022;
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La decisione in mero rito della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4144/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001255217000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001255217000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, eccependo il difetto di motivazione e l'illegittimità nel merito della pretesa impositiva, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Con memoria e documentazione integrativa, la ricorrente ha evidenziato di aver perfezionato con l'ufficio resistente la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che, come documentalmente comprovato, la ricorrente, in corso di giudizio, in relazione all'atto impugnato ha aderito alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater-2023) ex articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022;
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La decisione in mero rito della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti