Articolo 2 della Legge 3 novembre 1961, n. 1183
Articolo 1Articolo 3
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8 dicembre 1961
Art. 2.
Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sara' portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1961