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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 2343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Parco Ida nr.10, nr. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. avv. Ciro Pio
Limonciello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPONENTE contro per la Provincia di Benevento, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Del Vecchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
OPPOSTA nonché
con sede legale in Roma, in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025 le parti presenti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.10.2022 ha proposto, dinanzi al G.E. di questo Tribunale, Parte_1 opposizione all'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti dall'
[...]
, con atto di pignoramento Controparte_3 presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, in virtù dell'intimazione di pagamento n.
1 Ruolo Generale n. 2343/2023
01720229001372256, dell'importo di euro 8.394,75. L'intimazione di pagamento era stata emessa sulla base di cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni per violazioni del codice della strada relative agli anni 2006, 2007, 2009 e 2010, nonché addizionali comunali e regionali
Irpef. In data 15.7.2022 era stato notificato a l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1 con cui l' ordinava al terzo di pagare direttamente in Controparte_1 CP_4 suo favore le somme dovute al , per un importo complessivo di euro 8.488,81, Pt_1 comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione ed accessori di legge. ha Parte_1 eccepito l'illegittimità e l'inefficacia del suddetto atto di pignoramento, stante la nullità dell'intimazione di pagamento prodromica n. 01720229001372256, in quanto fondata su cartelle esattoriali già oggetto di opposizione ed annullate con sentenze n. 547/2016 del
10.5.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del 30.4.2017 del Giudice di Pace di Airola, non impugnate nei termini di legge e passate in giudicato. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi, previa sospensione del processo esecutivo, la nullità dell'atto di pignoramento, con vittoria di spese e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il G.E. di questo Tribunale, dott.ssa Cubelli, all'udienza del 16.5.2023, ha sospeso la procedura esecutiva ed ha fissato il termine per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato all' ed all Controparte_1 CP_4 Pt_1
ha introdotto il giudizio di merito, sostenendo l'illegittimità dell'atto di pignoramento
[...] ex art. 72 bis Dpr 602/73 in quanto fondato su un'intimazione di pagamento emessa in virtù di cartelle di pagamento annullate con sentenze n. 547/2016 della Commissione Tributaria
Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del Giudice di Pace di Airola.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto delle avverse richieste. Controparte_1
Ha dedotto la carenza di prova del passaggio in giudicato delle due sentenze indicate da parte opponente. Ha altresì sostenuto che le cartelle sono state regolarmente notificate al;
che Pt_1 con la sentenza n. 547/2016 della CTP di Benevento è stato annullato solo il preavviso di fermo amministrativo e non anche le cartelle di pagamento poste alla base dello stesso. Ha, inoltre, eccepito che il terzo NO , in data 8.8.2022, prima della proposizione CP_4 dell'opposizione del dinanzi al G.E., avvenuta il 4.10.2022, aveva provveduto a dare Pt_1 esecuzione all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/73, così determinando la chiusura della procedura esecutiva esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. Ha eccepito ancora che l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256 avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge, decorrenti dalla sua notifica, in data 6.7.2022. Ha eccepito ancora che l'opposizione ex art. 617
c.p.c. è tardiva in quanto la notifica dell'atto di esecuzione esattoriale era avvenuta in data
15.7.2022, mentre il ricorso era stato depositato in data 7.10.2022.
L' costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal . CP_4 Pt_1
All'udienza del 18.12.2024 sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
2 Ruolo Generale n. 2343/2023
All'udienza del 18.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR
602/73 perché emesso sulla base di una intimazione di pagamento, avente n.
01720229001372256, fondata su cartelle di pagamento precedentemente annullate con sentenze n. 547/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del Giudice di Pace di Airola.
Rileva questo giudice che l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, su cui si fonda l'atto di pignoramento notificato al ricorrente, risulta essere stata emessa in virtù delle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella n. 01720100007943542000 notificata il 30.6.2011, 2) cartella n. 01720110000975090000 notificata il 12.12.2012; 3) cartella n. 01720120005040284000 notificata l' 8.5.2012; 4) cartella n. 01720120008563772000 notificata il 6.5.2013; 5) cartella n. 01720130005058867000 notificata l' 8.5.2013; 6) cartella n. 01720140000201624000 notificata il 19.2.2014.
Le stesse cartelle di pagamento sono state poste alla base del preavviso di fermo amministrativo n. 01780201500005035000 del 4.9.2015, notificato al in data 28.9.2015. Pt_1
Tale preavviso di fermo amministrativo è stato impugnato dal sia dinanzi alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, per i crediti di natura tributaria, sia dinanzi al Giudice di Pace di Airola, per gli altri crediti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con sentenza n. 547/2016, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato. L'annullamento, in questo caso, come si evince dalla sentenza, riguarda esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo, e non anche le cartelle di pagamento prodromiche, che non erano neppure oggetto di impugnazione.
Anche il Giudice di Pace di Airola ha accolto l'impugnazione proposta dal avverso il Pt_1 preavviso di fermo amministrativo. In questo caso, però, con sentenza n. 310/2017, è stato annullato non solo il preavviso di fermo amministrativo, ma anche le cartelle prodromiche n.
01720100007943542000, 01720110000975090000, 01720120008563772000,
01720130005058867000 e 01720140000201624000, benché non fossero oggetto di specifica impugnazione, come si evince dalla sentenza in atti.
Ciò posto, va osservato che il pignoramento presso terzi esattoriale è stato emesso nei confronti del non sulla base delle cartelle di pagamento sopra indicate, ma sulla base Pt_1 dell'intimazione di pagamento n. 01720229001372256. Il fatto che tale intimazione di pagamento fosse fondata su cartelle annullate dal Giudice di Pace di Airola andava eccepito dal ricorrente attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, e non poteva essere dedotto per la prima volta con l'impugnazione dell'atto di pignoramento, non trattandosi di un vizio proprio di tale atto, ma di un vizio di un atto presupposto autonomamente impugnabile.
3 Ruolo Generale n. 2343/2023
Risulta, peraltro, dagli atti che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Pt_1
n. 01720229001372256, posta alla base del pignoramento, dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Benevento, la quale ha respinto il ricorso con sentenza del
21.11.2024 (cfr. produzione di parte resistente).
Anche dinanzi al Giudice di Pace di Airola risulta essere stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, ed il relativo giudizio risulta essersi concluso con una pronuncia di cessata materia del contendere (cfr. sentenza n. 320/2024 del 29.2.2024, allegata alla produzione di parte opponente).
Tanto preclude al di porre nuovamente in discussione la validità dell'intimazione di Pt_1 pagamento n. 01720229001372256 con l'impugnazione del pignoramento presso terzi esattoriale.
L'opposizione va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell' Controparte_1
, come indicato in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi
[...] anistatario.
Vanno invece compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra il ricorrente e l' terzo debitore estraneo alla pretesa erariale oggetto di causa. CP_4
Non ricorrono le condizioni per la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle loro difese mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in 3.000 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Stefania Del Vecchio;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' Parte_1 CP_4
Benevento, 15.9.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Parco Ida nr.10, nr. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. avv. Ciro Pio
Limonciello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPONENTE contro per la Provincia di Benevento, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Del Vecchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
OPPOSTA nonché
con sede legale in Roma, in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025 le parti presenti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.10.2022 ha proposto, dinanzi al G.E. di questo Tribunale, Parte_1 opposizione all'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti dall'
[...]
, con atto di pignoramento Controparte_3 presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, in virtù dell'intimazione di pagamento n.
1 Ruolo Generale n. 2343/2023
01720229001372256, dell'importo di euro 8.394,75. L'intimazione di pagamento era stata emessa sulla base di cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni per violazioni del codice della strada relative agli anni 2006, 2007, 2009 e 2010, nonché addizionali comunali e regionali
Irpef. In data 15.7.2022 era stato notificato a l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1 con cui l' ordinava al terzo di pagare direttamente in Controparte_1 CP_4 suo favore le somme dovute al , per un importo complessivo di euro 8.488,81, Pt_1 comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione ed accessori di legge. ha Parte_1 eccepito l'illegittimità e l'inefficacia del suddetto atto di pignoramento, stante la nullità dell'intimazione di pagamento prodromica n. 01720229001372256, in quanto fondata su cartelle esattoriali già oggetto di opposizione ed annullate con sentenze n. 547/2016 del
10.5.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del 30.4.2017 del Giudice di Pace di Airola, non impugnate nei termini di legge e passate in giudicato. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi, previa sospensione del processo esecutivo, la nullità dell'atto di pignoramento, con vittoria di spese e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il G.E. di questo Tribunale, dott.ssa Cubelli, all'udienza del 16.5.2023, ha sospeso la procedura esecutiva ed ha fissato il termine per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato all' ed all Controparte_1 CP_4 Pt_1
ha introdotto il giudizio di merito, sostenendo l'illegittimità dell'atto di pignoramento
[...] ex art. 72 bis Dpr 602/73 in quanto fondato su un'intimazione di pagamento emessa in virtù di cartelle di pagamento annullate con sentenze n. 547/2016 della Commissione Tributaria
Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del Giudice di Pace di Airola.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto delle avverse richieste. Controparte_1
Ha dedotto la carenza di prova del passaggio in giudicato delle due sentenze indicate da parte opponente. Ha altresì sostenuto che le cartelle sono state regolarmente notificate al;
che Pt_1 con la sentenza n. 547/2016 della CTP di Benevento è stato annullato solo il preavviso di fermo amministrativo e non anche le cartelle di pagamento poste alla base dello stesso. Ha, inoltre, eccepito che il terzo NO , in data 8.8.2022, prima della proposizione CP_4 dell'opposizione del dinanzi al G.E., avvenuta il 4.10.2022, aveva provveduto a dare Pt_1 esecuzione all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/73, così determinando la chiusura della procedura esecutiva esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. Ha eccepito ancora che l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256 avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge, decorrenti dalla sua notifica, in data 6.7.2022. Ha eccepito ancora che l'opposizione ex art. 617
c.p.c. è tardiva in quanto la notifica dell'atto di esecuzione esattoriale era avvenuta in data
15.7.2022, mentre il ricorso era stato depositato in data 7.10.2022.
L' costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal . CP_4 Pt_1
All'udienza del 18.12.2024 sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
2 Ruolo Generale n. 2343/2023
All'udienza del 18.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR
602/73 perché emesso sulla base di una intimazione di pagamento, avente n.
01720229001372256, fondata su cartelle di pagamento precedentemente annullate con sentenze n. 547/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e n. 310/2017 del Giudice di Pace di Airola.
Rileva questo giudice che l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, su cui si fonda l'atto di pignoramento notificato al ricorrente, risulta essere stata emessa in virtù delle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella n. 01720100007943542000 notificata il 30.6.2011, 2) cartella n. 01720110000975090000 notificata il 12.12.2012; 3) cartella n. 01720120005040284000 notificata l' 8.5.2012; 4) cartella n. 01720120008563772000 notificata il 6.5.2013; 5) cartella n. 01720130005058867000 notificata l' 8.5.2013; 6) cartella n. 01720140000201624000 notificata il 19.2.2014.
Le stesse cartelle di pagamento sono state poste alla base del preavviso di fermo amministrativo n. 01780201500005035000 del 4.9.2015, notificato al in data 28.9.2015. Pt_1
Tale preavviso di fermo amministrativo è stato impugnato dal sia dinanzi alla Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, per i crediti di natura tributaria, sia dinanzi al Giudice di Pace di Airola, per gli altri crediti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con sentenza n. 547/2016, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato. L'annullamento, in questo caso, come si evince dalla sentenza, riguarda esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo, e non anche le cartelle di pagamento prodromiche, che non erano neppure oggetto di impugnazione.
Anche il Giudice di Pace di Airola ha accolto l'impugnazione proposta dal avverso il Pt_1 preavviso di fermo amministrativo. In questo caso, però, con sentenza n. 310/2017, è stato annullato non solo il preavviso di fermo amministrativo, ma anche le cartelle prodromiche n.
01720100007943542000, 01720110000975090000, 01720120008563772000,
01720130005058867000 e 01720140000201624000, benché non fossero oggetto di specifica impugnazione, come si evince dalla sentenza in atti.
Ciò posto, va osservato che il pignoramento presso terzi esattoriale è stato emesso nei confronti del non sulla base delle cartelle di pagamento sopra indicate, ma sulla base Pt_1 dell'intimazione di pagamento n. 01720229001372256. Il fatto che tale intimazione di pagamento fosse fondata su cartelle annullate dal Giudice di Pace di Airola andava eccepito dal ricorrente attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, e non poteva essere dedotto per la prima volta con l'impugnazione dell'atto di pignoramento, non trattandosi di un vizio proprio di tale atto, ma di un vizio di un atto presupposto autonomamente impugnabile.
3 Ruolo Generale n. 2343/2023
Risulta, peraltro, dagli atti che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Pt_1
n. 01720229001372256, posta alla base del pignoramento, dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Benevento, la quale ha respinto il ricorso con sentenza del
21.11.2024 (cfr. produzione di parte resistente).
Anche dinanzi al Giudice di Pace di Airola risulta essere stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 01720229001372256, ed il relativo giudizio risulta essersi concluso con una pronuncia di cessata materia del contendere (cfr. sentenza n. 320/2024 del 29.2.2024, allegata alla produzione di parte opponente).
Tanto preclude al di porre nuovamente in discussione la validità dell'intimazione di Pt_1 pagamento n. 01720229001372256 con l'impugnazione del pignoramento presso terzi esattoriale.
L'opposizione va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell' Controparte_1
, come indicato in dispositivo, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi
[...] anistatario.
Vanno invece compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale tra il ricorrente e l' terzo debitore estraneo alla pretesa erariale oggetto di causa. CP_4
Non ricorrono le condizioni per la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle loro difese mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in 3.000 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Stefania Del Vecchio;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' Parte_1 CP_4
Benevento, 15.9.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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