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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL UI NA, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 432/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della pretesa tributaria
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la signora Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 5372025 - pronunciata in data 4 febbraio 2025 e depositata in segreteria in data 11 febbraio 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito al fermo amministrativo atto numero 10280202400004699000 emesso dall'Agenzia delle Entrate CO di Sassari emesso in forza di più atti di riscossione tributaria, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.
I giudici del primo grado confermavano la pretesa tributaria ritenendo che gli atti esattoriali non dovessero essere sottoscritti e che il fermo amministrativo non dovesse essere preceduto dalla notificazione della intimazione di cui all'articolo 50 comma 2 del dpr numero 602/1973.
La contribuente proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione di diritto, segnatamente del combinato disposto degli articoli 21 septies comma primo della legge numero 241/1990 e 7 ter comma primo della legge numero 212/2000, a cagione della non declarata nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza di sottoscrizione del firmatario
- ullità della sentenza gravata ex articoli 36 comma secondo n° 4 del decreto legislativo numero 546/1992
e 132 del codice di procedura civile per omessa pronuncia sul dedotto vizio di illegittimità dell'atto impugnato, ex articoli 21 octies comma primo della legge numero 241/1990 e 7 bis comma primo della legge numero
212/2000, consistito nella sua sottoscrizione ad opera di soggetto non legittimato
- violazione e falsa applicazione di diritto segnatamente del combinato disposto degli articoli 86 comma secondo e 50 comma primo del dpr numero 602/1973, 21 octies comma primo della legge numero 241/1990
e 7 bis comma primo della legge numero 212/2000 per via della non declarata illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo a cagione dell'intempestività dell'emissione, in ragione della sopravvenuta inefficacia di tutti gli atti prodromici. Si costituiva ritualmente il giudizio l'ufficio impositore.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Gli atti esattoriali non devono essere obbligatoriamente sottoscritti, né con firma autografa né con firma a stampa, essendo sufficiente la loro intestazione per verificarne e certificarne la provenienza.
Nella fattispecie in esame l'atto, conforme al modello predisposto, proviene senza alcuna ombra di dubbio dall'Agente della CO competente per la Regione Sardegna, peraltro regolarmente convenuto in giudizio e in esso costituitosi, e reca la indicazione del soggetto che ha assunto la responsabilità della intera procedura e che ha firmato il provvedimento in qualità di Direttore regionale della Sardegna dell'Ente della
CO così come risulta dalla procura notaio Nominativo_1 di Roma repertorio numero 18516 raccolta numero 12773 in data 25 luglio 2024.
Nella fattispecie in esame il Direttore regionale ha firmato l'atto in qualità di responsabile del procedimento.
Deve, da ultimo, essere sottolineato che il fermo amministrativo è valido anche dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale (Corte di Cassazione sentenza numero 13738/2017 e ordinanza numero
19474/2021).
Principio ricavabile anche dalla lettura degli articoli 86 del dpr numero 60/1973 e 50 comma 2 del dpr numero
602/1973.
Non vi è alcun riferimento al termine di efficacia delle cartelle esattoriali né alla necessità di notificare atti diversi dal preavviso di fermo che, per contro, assolve nel contesto della procedura di fermo, la funzione di tutela preventiva e di garanzia del contraddittorio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la pretesa tributaria confermata.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sargena - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 600,00 (euro sei cento virgola zero) oltre oneri accessori.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice AT Il Presidente
Dott.ssa Luisa Anna OL Dott. Gianluigi DETTORI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL UI NA, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 432/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400004699000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della pretesa tributaria
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la signora Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 5372025 - pronunciata in data 4 febbraio 2025 e depositata in segreteria in data 11 febbraio 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito al fermo amministrativo atto numero 10280202400004699000 emesso dall'Agenzia delle Entrate CO di Sassari emesso in forza di più atti di riscossione tributaria, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.
I giudici del primo grado confermavano la pretesa tributaria ritenendo che gli atti esattoriali non dovessero essere sottoscritti e che il fermo amministrativo non dovesse essere preceduto dalla notificazione della intimazione di cui all'articolo 50 comma 2 del dpr numero 602/1973.
La contribuente proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione di diritto, segnatamente del combinato disposto degli articoli 21 septies comma primo della legge numero 241/1990 e 7 ter comma primo della legge numero 212/2000, a cagione della non declarata nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza di sottoscrizione del firmatario
- ullità della sentenza gravata ex articoli 36 comma secondo n° 4 del decreto legislativo numero 546/1992
e 132 del codice di procedura civile per omessa pronuncia sul dedotto vizio di illegittimità dell'atto impugnato, ex articoli 21 octies comma primo della legge numero 241/1990 e 7 bis comma primo della legge numero
212/2000, consistito nella sua sottoscrizione ad opera di soggetto non legittimato
- violazione e falsa applicazione di diritto segnatamente del combinato disposto degli articoli 86 comma secondo e 50 comma primo del dpr numero 602/1973, 21 octies comma primo della legge numero 241/1990
e 7 bis comma primo della legge numero 212/2000 per via della non declarata illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo a cagione dell'intempestività dell'emissione, in ragione della sopravvenuta inefficacia di tutti gli atti prodromici. Si costituiva ritualmente il giudizio l'ufficio impositore.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Gli atti esattoriali non devono essere obbligatoriamente sottoscritti, né con firma autografa né con firma a stampa, essendo sufficiente la loro intestazione per verificarne e certificarne la provenienza.
Nella fattispecie in esame l'atto, conforme al modello predisposto, proviene senza alcuna ombra di dubbio dall'Agente della CO competente per la Regione Sardegna, peraltro regolarmente convenuto in giudizio e in esso costituitosi, e reca la indicazione del soggetto che ha assunto la responsabilità della intera procedura e che ha firmato il provvedimento in qualità di Direttore regionale della Sardegna dell'Ente della
CO così come risulta dalla procura notaio Nominativo_1 di Roma repertorio numero 18516 raccolta numero 12773 in data 25 luglio 2024.
Nella fattispecie in esame il Direttore regionale ha firmato l'atto in qualità di responsabile del procedimento.
Deve, da ultimo, essere sottolineato che il fermo amministrativo è valido anche dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale (Corte di Cassazione sentenza numero 13738/2017 e ordinanza numero
19474/2021).
Principio ricavabile anche dalla lettura degli articoli 86 del dpr numero 60/1973 e 50 comma 2 del dpr numero
602/1973.
Non vi è alcun riferimento al termine di efficacia delle cartelle esattoriali né alla necessità di notificare atti diversi dal preavviso di fermo che, per contro, assolve nel contesto della procedura di fermo, la funzione di tutela preventiva e di garanzia del contraddittorio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la pretesa tributaria confermata.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sargena - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 600,00 (euro sei cento virgola zero) oltre oneri accessori.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice AT Il Presidente
Dott.ssa Luisa Anna OL Dott. Gianluigi DETTORI