Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, proposto da:
Cooperativa Domus A R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Costruzioni Napoli S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza resa dal T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, n. 322 del 03.02.2022,
nonché per l’applicazione della sanzione ex art. 114 – comma IV, lett. e) c.p.a.;
e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando approvato con delibera di G.C. n. 796 del 19.06.2009, il Comune indiceva apposita procedura ad evidenza pubblica preordinata all’assegnazione – ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865/1971 – delle aree individuate dal P.U.C. ai fini della localizzazione di piani attuativi di edilizia residenziale pubblica (PEEP).
Detto bando prevedeva due distinte graduatorie, una riservata alle cooperative di abitazione (relativamente alle aree da cedersi in diritto di proprietà), un’altra riservata a cooperative ed imprese (relativamente alle aree da cedersi in diritto di superficie per 90 anni, ai sensi dell’art. 35, commi 5 e 6 della L. n. 865/1917).
La società ricorrente depositava istanza di partecipazione ad entrambi i predetti bandi.
Con delibera di G.C. n. 198 del 18.02.2011, il Comune di Salerno approvava la graduatoria definitiva degli aventi diritto e la società ricorrente era esclusa.
Con provvedimento prot. n. 0044530 del 15.03.2017 la P.A., attraverso un’erronea interpretazione dell’art. 35 – comma 6 della L. n. 865/1971, rigettava la suddetta istanza.
Con delibera di G.C. n. 315 del 07.11.2017, la P.A. approvava le “graduatorie definitive per l’assegnazione delle aree site nei Piani di edilizia economica e popolare – P.E.E.P.”.
Con sentenza n. 322 del 03.02.2022, questo TAR accoglieva il ricorso RG n. 697/2017, avverso la nota prot. 44530 del 15/3/2017 e la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 7/11/2017.
La motivazione era così formulata:
con riferimento al ricorso introduttivo, “la Cooperativa epigrafata, che è una Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, come emerge in atti, ha, anzitutto, diritto di partecipare all’assegnazione dei suoli, a titolo di diritto di superficie, non desumendosi una contraria pattuizione contemplata nella lex specialis”; con riferimento ai motivi aggiunti proposti “avverso la delibera di Giunta Municipale, n. 315 del 7.11.2017, recante l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle aree site nei Piani di edilizia economica e popolare, è accolto, oltre che per vizi di illegittimità derivata, per il riscontrato vizio assorbente di tipo procedimentale, evidenziato nel primo motivo di ricorso, circa la violazione dell’art. 4 del Bando, secondo cui “la Commissione Comunale incaricata per l’istruttoria delle domande e per la stesura delle graduatorie, provvisoria e definitiva, è individuata con provvedimento sindacale ed è composta da personale dipendente appartenente ai profili tecnici – amministrativi dell’Ente…; la Commissione effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute a seguito del bando, verificando il rispetto dei requisiti di accesso e procederà all’attribuzione dei relativi punteggi”.
La suddetta sentenza era notificata al Comune di Salerno il 4.02.2022.
Con ricorso notificato il 14/02/2025, la Società “Cooperativa Domus a r.l.” adiva questo T.A.R., chiedendo l’esecuzione della sentenza, n. 322 del 3.02.2022, unitamente all’applicazione della sanzione ex art. 114 – comma IV, lett. e) c.p.a. ed alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
Resiste in giudizio il Comune intimato, il quale espone i fatti che sono susseguiti alla notifica del ricorso e così di seguito indicati:
“con nota, prot. 63694 del 13/03/2025, lo schema di convenzione approntato dal Settore Opere e Lavori Pubblici era sottoposto all’esame della Giunta Comunale.
Con delibera n. 107 del 04/04/2025, lo schema era approvato.
Sul punto non pervenivano osservazioni.
Con successiva comunicazione, prot. n. 0088413/2025 del 10/04/2025, l’Ente convocava la società in epigrafe “in data 6.05.2025 alle ore 10 per individuare puntualmente le attività propedeutiche alla sottoscrizione e poste a carico delle parti, nonché la relativa tempistica”.
A seguito della nota prot. n. 0130101 del 03/06/2025, con cui il Settore Opere e Lavori Pubblici riconvocava la ditta ricorrente per la data del 12/06/2025, la Cooperativa Domus inviava all’Amministrazione la memoria acquisita al prot. n. 0134595/2025 del 09/06/2025, con cui rappresentava che non ricorrevano i presupposti per addivenire alla stipula della convenzione secondo lo schema proposto, invitando l’Ente a procedere ad un approfondimento sulla “variante interna.
Con nota, prot. n. 0148278 del 24/06/2025, l’Ente rappresentava di non aver “… alcun “approfondimento” da svolgere per mancanza assoluta della “proposta di variante”, che comunque andrebbe esaminata dal competente Settore e che non impedisce la firma della convenzione che codesta società è tenuta a stipulare”.
Il 2/07/2025, la società cooperativa Domus trasmetteva la documentazione acquisita al prot. n. 155461, concernente la proposta di variante al PEEP dell’AT_ERP2.
La documentazione inviata dalla ditta ricorrente era inoltrata, con nota prot. n. 0164542/2025 del 11/07/2025, al Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia per le valutazioni di competenza.
Con nota, prot. n. 0193644 del 25/07/2025, che è facoltà del soggetto assegnatario, alla firma della convenzione di assegnazione dell’area, richiedere una variante urbanistica al PEEP approvato, precisando che la fattibilità della proposta progettuale presentata può essere vagliata e sottoposta all’attenzione dell’organo competente alla sua approvazione, ossia la Giunta Comunale, “solo successivamente alla qualificazione del soggetto assegnatario in quanto tale”.
Con nota, prot. n. 198127/2025 del 31/07/2025, il Settore Opere e Lavori Pubblici, nel trasmettere la suddetta comunicazione prot. n. 0193644/2025, invitava la Cooperativa ricorrente, al fine di procedere alla assegnazione dell’Area 1, a versare la somma di € 10.262,12, a saldo dell’importo della caparra prevista all’art. 8 del Bando, pari complessivamente ad € 71.534,92, precisando di restare in attesa di riscontro da parte dell’interessata”.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Va, poi, soggiunto che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che, dalle emergenze documentali, emerge che è in corso la predisposizione della convenzione, con la conseguente adozione di tutti gli atti connessi.
Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
E tanto basta al Collegio.
Stante la natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AE RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO