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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2049/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. SIVIGLIA PIETRO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il
[...] proprio diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 C.C.N.L. di settore e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, indicate nel prospetto allegato all'atto introduttivo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per complessivi euro
3.317,22. pagina1 di 4
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal , perché non tempestiva in CP_1 quanto formulata oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
4.- Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la condanna del
MINISTERO al pagamento della retribuzione professionale docente, si premette che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica
"Retribuzione Professionale Docenti", prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la “retribuzione professionale docente” compete a tutto il personale docente, “senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, atteso che l'art. 7, comma 1, del
CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, con il quale detta voce retributiva è stata riconosciuta a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato alla luce del principio pagina2 di 4
di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in guisa tale da ricomprendere fra i beneficiari di detta voce retributiva tutti gli assunti a tempo determinato, “a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999”, dovendosi intendere il richiamo alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999”, contenuto al comma 3 dell'art. 7, come limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento economico, e non estendendosi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (C.
20015/2018; nello stesso senso si veda C. 6293/2020).
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
4.1.- Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze, con contratti temporanei, per i quali, però, il convenuto CP_1 non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente rideterminata nel quantum, a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenza breve negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, osservandosi che il non ha specificamente contestato la durata delle supplenze CP_1 richiamate dalla ricorrente, peraltro provata dalla documentazione versata in atti, e neanche ha contestato specificatamente la pagina3 di 4
quantificazione effettuata in ricorso, che appare corretta e conforme al dato normativo.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma CP_1 di euro 3.317,22, ottenuta moltiplicando l'indennità contrattuale della RPD per i periodi dettagliatamente riportati nell'atto introduttivo pari ad euro 174,50 mensili ai sensi dell'art. 83 CCNL
2006/2009, successivamente modificato ai sensi del CCNL 2016/2018, incrementata della somma mensile di euro 10,00 per la fascia di anzianità di servizio da 0 a 14 anni, prevista dal CCNL 2019/2021, dal
31.12.2021, a valere dal 2022.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, in ragione del valore e della limitata attività svolta, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e condanna il all'adozione di ogni Controparte_1 atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenza breve per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il convenuto, nei limiti della domanda CP_1 formulata, al pagamento della somma di euro 3.317,22 per la medesima causale, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 06/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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