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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/10/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De CO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7277/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1 IC e dell'avv. LA PORTA MICHELE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 50%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
pagina 1 di 3 Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass.
n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire della CP_1 ricorrente per il superamento del limite reddituale utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, dal modello 730 relativo ai redditi dell'anno 2024, prodotto dall , si CP_1 evince che il reddito della ricorrente per quell'anno è pari ad €84.011,00, superiore al limite di legge.
Poichè, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire, va rilevato che nel caso di specie, in assenza del requisito reddituale, l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse della parte.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può proseguire ill presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, in quanto soccombente;
le stesse, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria costituenda e della semplicità della questione trattata, vengono liquidate sulla base del minimo dei parametri di riferimento indicati nel D.M. Giustizia n.147/2022, con riferimento alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione, decurtato il 20% per l'assistenza del funzionario.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 08/07/2025 , nella causa iscritta al n. 7277 CP_1
/2025 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
-revoca la nomina del CTU;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell , liquidate in €600,00 CP_1 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA se dovute.
Foggia, 17/10/2025
Il Giudice
TO De CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De CO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7277/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1 IC e dell'avv. LA PORTA MICHELE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 50%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di uno stato invalidante utile ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
pagina 1 di 3 Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass.
n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002; Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito il difetto dell'interesse ad agire della CP_1 ricorrente per il superamento del limite reddituale utile all'ottenimento del beneficio richiesto.
Tale eccezione è fondata.
Infatti, dal modello 730 relativo ai redditi dell'anno 2024, prodotto dall , si CP_1 evince che il reddito della ricorrente per quell'anno è pari ad €84.011,00, superiore al limite di legge.
Poichè, pur trattandosi di accertamento tecnico preventivo relativo al requisito sanitario, non può prescindersi dall'accertamento dei presupposti generali dell'azione ed in particolare dell'interesse ad agire, va rilevato che nel caso di specie, in assenza del requisito reddituale, l'accertamento del requisito sanitario non corrisponde ad un reale e concreto interesse della parte.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non può proseguire ill presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, in quanto soccombente;
le stesse, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria costituenda e della semplicità della questione trattata, vengono liquidate sulla base del minimo dei parametri di riferimento indicati nel D.M. Giustizia n.147/2022, con riferimento alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione, decurtato il 20% per l'assistenza del funzionario.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 08/07/2025 , nella causa iscritta al n. 7277 CP_1
/2025 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
-revoca la nomina del CTU;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell , liquidate in €600,00 CP_1 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA se dovute.
Foggia, 17/10/2025
Il Giudice
TO De CO
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