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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2025, nella causa iscritta al n. 2170 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
OL del Monte NO (BN) alla via Contrada Carrara 25, rapp.to e difeso come da procura in atti, dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE, presso lo stesso elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59;
RICORRENTE
E
(p.iva ), con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Roberta Troiano con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2023, il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.01.2013, con la qualifica di capotreno parametro 158 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
- di avere percepito, in attuazione degli artt. 2 e 3 dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo 25/07/2012, “per ogni giornata di effettiva presenza”, una “Indennità Perequativa pari a € 4,00” e una “Indennità Compensativa pari a € 7,20”;
-che le indennità non sono mai state computate nel calcolo della retribuzione versata per le giornate di ferie fruite ogni anno;
-che l'esclusione delle voci retributive denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla base di calcolo della retribuzione erogata per le giornate di ferie godute viola le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea. Per i motivi esposti, il ricorrente ha chiesto di “1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2022 ammontano ad € 3.393,60 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo”; con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge, con attribuzione. Si è ritualmente costituito l' (di seguito, deducendo che le Controparte_1 CP_3 indennità in questione erano ricomprese nell'ambito della retribuzione variabile, legata all'effettiva prestazione di attività lavorativa, sicché la pretesa di includerle nella retribuzione erogata nei periodi di ferie era infondata. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Cont È pacifico che l'istante lavora alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2013 con la qualifica di capotreno parametro 158 del vigente CCNL Autoferrotranvieri e che abbia percepito in busta paga un importo di € 4,00 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e un importo di € 7,20 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011”, per ciascuna giornata di effettivo servizio (cfr. buste paga in atti). Il CCNL applicato al rapporto è quello degli autoferrotranvieri. Il ricorrente si duole del fatto che le suddette indennità – facenti parte della retribuzione ordinaria e correlate alla qualifica, nonché intrinsecamente connesse alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolti – siano state escluse dalla retribuzione erogata nelle giornate di godimento delle ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
3. Occorre innanzitutto richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. sull'argomento delle ferie annuali e della retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. In particolare, la Corte di Cassazione, in due recenti pronunce le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha analiticamente esaminato la questione, argomentando come segue: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2,della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1 Per_
, C229/11 e C- 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché Per_2 Per_ del 4 ottobre 2018, , C- 12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_5
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, CP_4
LL e altri, C155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di CP_4 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_6 CP_4 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 15/10/2020, in continuità con Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Occorre, ancora, richiamare il consolidato insegnamento per cui “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (v. fra le varie Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016). La normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, va dunque interpretata in maniera conforme ai principi posti dalla Corte di Giustizia e alla nozione europea di “retribuzione”, sopra riportati. Deve, ancora, osservarsi che “è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così Cass. 22401/20, cit.). Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame,del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_7
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva dei lavoratori e le mansioni loro affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta ai lavoratori, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Compete al giudice nazionale e del merito valutare caso per caso se sussista il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, richiamato dalla sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che Per_7 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Tale valutazione va effettuata tenendo conto della natura della specifica voce retributiva, che – per essere inclusa nella base di calcolo – deve essere: a) intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte;
b) deve essere finalizzata a compensare un “disagio” specifico, derivante dallo svolgimento di tali mansioni (disagio nel senso di incomodo); c) deve essere correlata allo status professionale dell'interessato.
4. Tanto premesso, deve essere valutata, nel caso concreto, l'inerenza delle indennità perequativa e compensativa ex accordo regionale del 2011 alle mansioni espletate dal ricorrente, ovvero la relativa correlazione con il suo status personale e professionale, potendosene escludere l'inclusione dalla nozione di retribuzione di riferimento per il pagamento delle ferie annuali soltanto qualora si rivelino essere emolumenti volti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione della prestazione lavorativa. Cont In data 16.12.2011, presso la Regione Campania, è stato siglato, fra le associazioni datoriali, l' e le OO.SS. confederali un accordo regionale in materia di contrattazione collettiva di secondo livello. A detto accordo faceva seguito quello del 27.12.2011, che agli artt. 2 e 3 ha introdotto, in un'ottica di omogeneizzazione del costo del lavoro, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000. Contestualmente, l'accordo ha disposto la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore, e ha previsto, in luogo di questi ultimi, la corresponsione, ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa volta a mantenere condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Tale indennità, di natura pensionabile, avrebbe dovuto essere determinata – in misura fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge – dalla contrattazione aziendale, “sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza”, in misura equivalente all'intero trattamento economico in vigore (art. 3). Da una lettura complessiva dell'accordo si desume che la volontà delle parti stipulanti era quella di superare gli accordi territoriali e aziendali in vigore, prevedendo una nuova struttura della retribuzione, ma garantendo al contempo ai lavoratori già in servizio che non vi fosse riduzione dei livelli salariali. Tale obiettivo era perseguito attraverso la previsione di un'indennità che tenesse conto del trattamento economico in godimento, proprio in considerazione dell'esistenza di compensi, di fonte aziendale, riconosciuti in virtù delle mansioni concretamente espletate ovvero della presenza in servizio. Ai citati artt. 2 e 3 dell'accordo regionale è stata data attuazione con l'accordo aziendale del 25 luglio 2012 fra e CP_3 CP_5 Controparte_6 da un lato e OO.SS. regionali e aziendali dall'altro, che ha definito la nuova Parte_2 struttura della “retribuzione normale” e ha altresì disciplinato la retribuzione derivante da secondo livello di contrattazione, riconosciuta al solo personale in servizio alla data della sottoscrizione .Al riguardo, l'all. 2 ha previsto che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale, sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo rifermento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”. […]”. Nelle indennità perequativa e compensativa, determinate in misura fissa e non rivalutabile, sono dunque confluite varie voci retributive previste dalla precedente contrattazione di secondo livello, quali – per quanto riguarda MCNE, azienda di provenienza degli odierni ricorrenti – indennità chilometriche, indennità di turno, premio semestrale, che sono state superate con l'entrata in vigore della nuova contrattazione. Le suddette indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Ciò è, del resto, conforme alla finalità della loro introduzione, che era quella di garantire ai lavoratori, che con l'entrata in vigore dei nuovi accordi venivano a perdere indennità di varia natura legate alla presenza e/o alle particolari modalità di espletamento della prestazione, il mantenimento di un trattamento economico “complessivamente non inferiore” a quello precedentemente goduto. Una volta determinate le misure di tali indennità, sulla base dei criteri di calcolo enunciati dall'accordo aziendale e correlati al parametro e al profilo professionale, in misura fissa e non rivalutabile, esse sono entrate a far parte della retribuzione ordinariamente spettante ai dipendenti in relazione alle mansioni loro assegnate, perdendo qualsivoglia nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento delle stesse. Ciò è tanto vero che le parti hanno, altresì, previsto che in caso di attribuzione di nuova figura professionale il dipendente avrebbe percepito la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andava a rivestire, mentre al personale coinvolto in processi di riconversione sarebbe stata garantita l'indennità compensativa più favorevole tra la figura di provenienza e la nuova acquisita. Si è dunque in presenza di indennità che sono entrate a pieno titolo nel sinallagma contrattuale, quali voci retributive corrisposte in misura fissa per ogni giornata, volte a remunerare – in via ordinaria, omnicomprensiva e indipendente dal numero di ore lavorate e/o da particolari condizioni di tempo o di luogo o di peculiare disagio – tutti gli incomodi derivanti dall'espletamento delle mansioni proprie, nel caso di specie, del capotreno par. 165, oltre ad essere condizionate al mero possesso di tale profilo professionale e parametro al momento della sottoscrizione dell'accordo regionale. La natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza comporta che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dal successivo accordo aziendale del 25.07.2012, contrasti con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con tatuizioni vincolanti per i giudici nazionali, con conseguente nullità, in parte qua, delle suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011. Parte resistente richiama, poi, l'accordo di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 10 maggio 2022, con cui le parti sociali, all'art. 4, hanno inteso ridefinire il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2022, “una nuova indennità denominata «indennità retribuzione ferie» del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”. L'accordo di rinnovo ha previsto che “A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente: «1. I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall' articolo 4 dell'accordo di rinnovo del ccnl 2021-2023»”. Anche tale previsione contrasta con la nozione europea del trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie delineata dalla Corte di Giustizia, e va, pertanto, disapplicata. Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie goduti l'importo delle suddette indennità perequativa e compensativa. Di recente tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25840/2024 e con ordinanza n. 25850/2024 del 27.9.2024. 5. In ordine alla quantificazione delle somme l' ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale delle somme richieste fino al mese di giugno 2018, in assenza di validi atti interruttivi antecedenti la notifica del ricorso, avvenuta in data 13.06.2023; ha impugnato i conteggi per la mancata esclusione del periodo successivo a luglio 2022 e ha chiesto di decurtare i 4 giorni di permesso annui che ogni lavoratore è tenuto a consumare prima delle ferie stesse. Rispetto all'eccezione di prescrizione si osserva che, come è pacifico, trattandosi di differenze retributive opera il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del 2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del 16/05/2012). Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha però affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella fattispecie, il credito è insorto dopo l'entrata in vigore della l. 92/2012 e il rapporto di lavoro è tuttora in essere;
pertanto, non vi sono somme prescritte, anche senza tener conto della documentata interruzione della prescrizione con il reclamo gerarchico del 02.08.2019. L'introduzione dell'“indennità retribuzione ferie” non è idonea, per le considerazioni sopra svolte, a estinguere il credito per il periodo da luglio 2022 in avanti;
tuttavia, poiché ne è pacifica la regolare erogazione, non vi è dubbio che il relativo importo vada decurtato dal totale dovuto. Infine, a parere della Scrivente è da accogliere l'ulteriore eccezione dovendo, pertanto, essere decurtati 4 giorni di permesso annui. Si condividono le motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.159/22 del 27.1.22 “Se non che, a fronte dell'assoluta mancanza di elementi chiarificatori, deve ritenersi che nel totale delle ferie usufruite siccome calcolate dall'Azienda siano confluiti anche i quattro giorni di “ferie o permesso retribuito” presi in considerazione dalla contrattazione collettiva in sostituzione delle cc.dd. “festività soppresse”. Giorni che…non possono essere conteggiati ai fini che ne occupano perché non riconducibili al concetto tecnico di “ferie”. Ed invero, proprio le clausole negozial-collettive evocate dagli istanti (art. 29 C.C.N.L. 28/11/2015, in continuità con analoga disposizione precedente) attestano il diverso regime di tale periodo “sostitutivo” che, a differenza delle “ferie”, può essere disconosciuto dal datore di lavoro per esigenze di servizio con pedissequa monetizzazione secondo criteri prestabiliti”. Tanto premesso l' va condannata a corrispondere in favore di per il CP_3 Parte_1 periodo 1.1.2013 - 31.12.2022 l'importo di € 2.225,91, come ricalcolato in corso di causa dalla parte resistente, tenuto conto dei giorni effettivi di ferie annualmente fruite, escludendo i giorni di permesso per festività soppresse e detratto l'importo giornaliero di 8 € riconosciuto per ogni giornata di ferie fruita a decorrere da luglio 2022
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. 6. Con Le spese di lite vanno poste a carico dell' parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, previa declaratoria di nullità dell'accordo regionale del 16.12.2011, dell'accordo aziendale del 25.07.2012 e dell'accordo nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui escludono dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie le indennità perequativa e compensativa a.r. 2011;
2) dichiara il diritto della parte ricorrente al computo delle predette indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie per il periodo 01/01/2013– 31/12/2022;
3) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo lordo di € 2.225,91 in favore di CP_3 parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
4)compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1372,66 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso del contributo unificato versato, pari a € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Benevento, 11.7.2025 Il Giudice dott.ssa Adriana Mari Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo addetta all'ufficio del processo.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2025, nella causa iscritta al n. 2170 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
OL del Monte NO (BN) alla via Contrada Carrara 25, rapp.to e difeso come da procura in atti, dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE, presso lo stesso elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59;
RICORRENTE
E
(p.iva ), con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Roberta Troiano con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387,
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2023, il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.01.2013, con la qualifica di capotreno parametro 158 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
- di avere percepito, in attuazione degli artt. 2 e 3 dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo 25/07/2012, “per ogni giornata di effettiva presenza”, una “Indennità Perequativa pari a € 4,00” e una “Indennità Compensativa pari a € 7,20”;
-che le indennità non sono mai state computate nel calcolo della retribuzione versata per le giornate di ferie fruite ogni anno;
-che l'esclusione delle voci retributive denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla base di calcolo della retribuzione erogata per le giornate di ferie godute viola le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea. Per i motivi esposti, il ricorrente ha chiesto di “1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2022 ammontano ad € 3.393,60 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo”; con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge, con attribuzione. Si è ritualmente costituito l' (di seguito, deducendo che le Controparte_1 CP_3 indennità in questione erano ricomprese nell'ambito della retribuzione variabile, legata all'effettiva prestazione di attività lavorativa, sicché la pretesa di includerle nella retribuzione erogata nei periodi di ferie era infondata. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Cont È pacifico che l'istante lavora alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2013 con la qualifica di capotreno parametro 158 del vigente CCNL Autoferrotranvieri e che abbia percepito in busta paga un importo di € 4,00 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e un importo di € 7,20 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011”, per ciascuna giornata di effettivo servizio (cfr. buste paga in atti). Il CCNL applicato al rapporto è quello degli autoferrotranvieri. Il ricorrente si duole del fatto che le suddette indennità – facenti parte della retribuzione ordinaria e correlate alla qualifica, nonché intrinsecamente connesse alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolti – siano state escluse dalla retribuzione erogata nelle giornate di godimento delle ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
3. Occorre innanzitutto richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. sull'argomento delle ferie annuali e della retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. In particolare, la Corte di Cassazione, in due recenti pronunce le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha analiticamente esaminato la questione, argomentando come segue: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2,della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1 Per_
, C229/11 e C- 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché Per_2 Per_ del 4 ottobre 2018, , C- 12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_5
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, CP_4
LL e altri, C155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_6 retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di CP_4 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_6 CP_4 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza LL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza LL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 15/10/2020, in continuità con Cass. Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Occorre, ancora, richiamare il consolidato insegnamento per cui “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (v. fra le varie Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016). La normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, va dunque interpretata in maniera conforme ai principi posti dalla Corte di Giustizia e alla nozione europea di “retribuzione”, sopra riportati. Deve, ancora, osservarsi che “è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così Cass. 22401/20, cit.). Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame,del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_7
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva dei lavoratori e le mansioni loro affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta ai lavoratori, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Compete al giudice nazionale e del merito valutare caso per caso se sussista il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, richiamato dalla sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che Per_7 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Tale valutazione va effettuata tenendo conto della natura della specifica voce retributiva, che – per essere inclusa nella base di calcolo – deve essere: a) intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte;
b) deve essere finalizzata a compensare un “disagio” specifico, derivante dallo svolgimento di tali mansioni (disagio nel senso di incomodo); c) deve essere correlata allo status professionale dell'interessato.
4. Tanto premesso, deve essere valutata, nel caso concreto, l'inerenza delle indennità perequativa e compensativa ex accordo regionale del 2011 alle mansioni espletate dal ricorrente, ovvero la relativa correlazione con il suo status personale e professionale, potendosene escludere l'inclusione dalla nozione di retribuzione di riferimento per il pagamento delle ferie annuali soltanto qualora si rivelino essere emolumenti volti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione della prestazione lavorativa. Cont In data 16.12.2011, presso la Regione Campania, è stato siglato, fra le associazioni datoriali, l' e le OO.SS. confederali un accordo regionale in materia di contrattazione collettiva di secondo livello. A detto accordo faceva seguito quello del 27.12.2011, che agli artt. 2 e 3 ha introdotto, in un'ottica di omogeneizzazione del costo del lavoro, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000. Contestualmente, l'accordo ha disposto la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore, e ha previsto, in luogo di questi ultimi, la corresponsione, ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa volta a mantenere condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Tale indennità, di natura pensionabile, avrebbe dovuto essere determinata – in misura fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge – dalla contrattazione aziendale, “sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza”, in misura equivalente all'intero trattamento economico in vigore (art. 3). Da una lettura complessiva dell'accordo si desume che la volontà delle parti stipulanti era quella di superare gli accordi territoriali e aziendali in vigore, prevedendo una nuova struttura della retribuzione, ma garantendo al contempo ai lavoratori già in servizio che non vi fosse riduzione dei livelli salariali. Tale obiettivo era perseguito attraverso la previsione di un'indennità che tenesse conto del trattamento economico in godimento, proprio in considerazione dell'esistenza di compensi, di fonte aziendale, riconosciuti in virtù delle mansioni concretamente espletate ovvero della presenza in servizio. Ai citati artt. 2 e 3 dell'accordo regionale è stata data attuazione con l'accordo aziendale del 25 luglio 2012 fra e CP_3 CP_5 Controparte_6 da un lato e OO.SS. regionali e aziendali dall'altro, che ha definito la nuova Parte_2 struttura della “retribuzione normale” e ha altresì disciplinato la retribuzione derivante da secondo livello di contrattazione, riconosciuta al solo personale in servizio alla data della sottoscrizione .Al riguardo, l'all. 2 ha previsto che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale, sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo rifermento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”. […]”. Nelle indennità perequativa e compensativa, determinate in misura fissa e non rivalutabile, sono dunque confluite varie voci retributive previste dalla precedente contrattazione di secondo livello, quali – per quanto riguarda MCNE, azienda di provenienza degli odierni ricorrenti – indennità chilometriche, indennità di turno, premio semestrale, che sono state superate con l'entrata in vigore della nuova contrattazione. Le suddette indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Ciò è, del resto, conforme alla finalità della loro introduzione, che era quella di garantire ai lavoratori, che con l'entrata in vigore dei nuovi accordi venivano a perdere indennità di varia natura legate alla presenza e/o alle particolari modalità di espletamento della prestazione, il mantenimento di un trattamento economico “complessivamente non inferiore” a quello precedentemente goduto. Una volta determinate le misure di tali indennità, sulla base dei criteri di calcolo enunciati dall'accordo aziendale e correlati al parametro e al profilo professionale, in misura fissa e non rivalutabile, esse sono entrate a far parte della retribuzione ordinariamente spettante ai dipendenti in relazione alle mansioni loro assegnate, perdendo qualsivoglia nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento delle stesse. Ciò è tanto vero che le parti hanno, altresì, previsto che in caso di attribuzione di nuova figura professionale il dipendente avrebbe percepito la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andava a rivestire, mentre al personale coinvolto in processi di riconversione sarebbe stata garantita l'indennità compensativa più favorevole tra la figura di provenienza e la nuova acquisita. Si è dunque in presenza di indennità che sono entrate a pieno titolo nel sinallagma contrattuale, quali voci retributive corrisposte in misura fissa per ogni giornata, volte a remunerare – in via ordinaria, omnicomprensiva e indipendente dal numero di ore lavorate e/o da particolari condizioni di tempo o di luogo o di peculiare disagio – tutti gli incomodi derivanti dall'espletamento delle mansioni proprie, nel caso di specie, del capotreno par. 165, oltre ad essere condizionate al mero possesso di tale profilo professionale e parametro al momento della sottoscrizione dell'accordo regionale. La natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza comporta che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16.12.2011 e dal successivo accordo aziendale del 25.07.2012, contrasti con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con tatuizioni vincolanti per i giudici nazionali, con conseguente nullità, in parte qua, delle suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011. Parte resistente richiama, poi, l'accordo di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 10 maggio 2022, con cui le parti sociali, all'art. 4, hanno inteso ridefinire il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2022, “una nuova indennità denominata «indennità retribuzione ferie» del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”. L'accordo di rinnovo ha previsto che “A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente: «1. I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall' articolo 4 dell'accordo di rinnovo del ccnl 2021-2023»”. Anche tale previsione contrasta con la nozione europea del trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie delineata dalla Corte di Giustizia, e va, pertanto, disapplicata. Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie goduti l'importo delle suddette indennità perequativa e compensativa. Di recente tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25840/2024 e con ordinanza n. 25850/2024 del 27.9.2024. 5. In ordine alla quantificazione delle somme l' ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale delle somme richieste fino al mese di giugno 2018, in assenza di validi atti interruttivi antecedenti la notifica del ricorso, avvenuta in data 13.06.2023; ha impugnato i conteggi per la mancata esclusione del periodo successivo a luglio 2022 e ha chiesto di decurtare i 4 giorni di permesso annui che ogni lavoratore è tenuto a consumare prima delle ferie stesse. Rispetto all'eccezione di prescrizione si osserva che, come è pacifico, trattandosi di differenze retributive opera il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del 2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del 16/05/2012). Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha però affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella fattispecie, il credito è insorto dopo l'entrata in vigore della l. 92/2012 e il rapporto di lavoro è tuttora in essere;
pertanto, non vi sono somme prescritte, anche senza tener conto della documentata interruzione della prescrizione con il reclamo gerarchico del 02.08.2019. L'introduzione dell'“indennità retribuzione ferie” non è idonea, per le considerazioni sopra svolte, a estinguere il credito per il periodo da luglio 2022 in avanti;
tuttavia, poiché ne è pacifica la regolare erogazione, non vi è dubbio che il relativo importo vada decurtato dal totale dovuto. Infine, a parere della Scrivente è da accogliere l'ulteriore eccezione dovendo, pertanto, essere decurtati 4 giorni di permesso annui. Si condividono le motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.159/22 del 27.1.22 “Se non che, a fronte dell'assoluta mancanza di elementi chiarificatori, deve ritenersi che nel totale delle ferie usufruite siccome calcolate dall'Azienda siano confluiti anche i quattro giorni di “ferie o permesso retribuito” presi in considerazione dalla contrattazione collettiva in sostituzione delle cc.dd. “festività soppresse”. Giorni che…non possono essere conteggiati ai fini che ne occupano perché non riconducibili al concetto tecnico di “ferie”. Ed invero, proprio le clausole negozial-collettive evocate dagli istanti (art. 29 C.C.N.L. 28/11/2015, in continuità con analoga disposizione precedente) attestano il diverso regime di tale periodo “sostitutivo” che, a differenza delle “ferie”, può essere disconosciuto dal datore di lavoro per esigenze di servizio con pedissequa monetizzazione secondo criteri prestabiliti”. Tanto premesso l' va condannata a corrispondere in favore di per il CP_3 Parte_1 periodo 1.1.2013 - 31.12.2022 l'importo di € 2.225,91, come ricalcolato in corso di causa dalla parte resistente, tenuto conto dei giorni effettivi di ferie annualmente fruite, escludendo i giorni di permesso per festività soppresse e detratto l'importo giornaliero di 8 € riconosciuto per ogni giornata di ferie fruita a decorrere da luglio 2022
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. 6. Con Le spese di lite vanno poste a carico dell' parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, previa declaratoria di nullità dell'accordo regionale del 16.12.2011, dell'accordo aziendale del 25.07.2012 e dell'accordo nazionale del 21.05.1981 nella parte in cui escludono dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie le indennità perequativa e compensativa a.r. 2011;
2) dichiara il diritto della parte ricorrente al computo delle predette indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie per il periodo 01/01/2013– 31/12/2022;
3) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo lordo di € 2.225,91 in favore di CP_3 parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
4)compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1372,66 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso del contributo unificato versato, pari a € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Benevento, 11.7.2025 Il Giudice dott.ssa Adriana Mari Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo addetta all'ufficio del processo.