Art. 1.
Dopo l'art. 96 e' inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonche' norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.
Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Universita' statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Dopo l'art. 96 e' inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonche' norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.
Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Universita' statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .