Sentenza 19 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2019, n. 12131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12131 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: ME LO nato il [...] avverso la sentenza del 20/03/2018 del GIUDICE DI PACE di TOLMEZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CESQUI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso RITENUTO IN FATTO I. Con sentenza emessa il 20 marzo 2018 il Giudice di pace di ZO assolse, per mancanza di colpa, ON ME (di nazionalità sudanese) dall'accusa di avere commesso fino al 2 aprile 2017, il reato, accertato in Tarvisio, di cui all'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inadempimento a ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Udine il 3 ottobre 2016 in applicazione del comma 5-ter, terzo periodo, dello stesso art. 14).
1.1 A fondamento di tale decisione, dopo avere qualificato Il reato contestato come "contravvenzione", si afferma che: al momento dell'accertamento del fatto (avvenuto il 2 aprile 2017) l'imputato viaggiava a bordo di un treno diretto in Austria;
ciò evIdenziava la sua volontà di lasciare il territorio dello Stato, non anche quella di trattenersi illegalmente in Italia.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Udine che: eccepisce questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. peni, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 11 del 2018, sul rilievo che la eliminazione della possibilità per il pubblico ministero di far valere vizi di motivazione delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace "priva la pubblica accusa di ogni potere di verifica della corretta lettura dei dati di fatto e della coerente valutazione delle prove, determinando un "vulnus" al corretto esercizio del potere giurisdizionale"; deduce che la motivazione della sentenza relativa all'affermata mancanza dell'elemento psicologico del reato all'imputato contestato è, ad un tempo, manifestamente illogica ed in violazione della legge penale, dal momento che la presenza in Italia dell'imputato era volontaria, essendo stato a lui notificato il 3 ottobre 2016 ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro sette giorni dalla notificazione, con conseguente non refluenza sull'elemento soggettivo del reato del luogo verso cui, il 2 aprile 2017, egli era diretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dal contenuto del capo di imputazione trascritto nella sentenza impugnata risulta che a ME venne contestato il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, del d.igs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.U. immigrazione") per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, non avendo egli adempiuto, fino al 2 aprile 2017 (giorno di accertamento del fatto), all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Udine il 3 ottobre 2016, a lui notificato lo stesso giorno. La citata disposizione del t.u. immigrazione, nel testo risultante dalla sostituzione del contenuto di tale articolo operata dall'art. 3, comma 1, lett. d), ›),( del decreto- legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011, punisce con la multa da 15.000 a 30.000 curo (contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il comportamento sanzionato dalla norma costituisce delitto: art. 17, primo comma, n. 4), cod. pen.) la violazione da parte dello straniero (non cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) dell'ordine dai questore disposto in applicazione del comma 5-ter, terzo periodo, dello stesso art. 14. Per quanto qui interessa: l'art. 4, comma 2, lett. s-ter), del d.lgs. n. 274 del 2000 (introdotto dall'ad. 4 del citato decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011) attribuisce al giudice di pace la competenza a conoscere del delitto in discussione;
alla luce del contenuto precettivo dei commi 1 e 2 del successivo art. 36 dello stesso decreto n. 274, il pubblico ministero è legittimato a proporre solo ricorso per cessazione contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. Sez. 5, n. 19331 del 30 aprile 2012, De Francesco, Rv. 252902); parallelamente, il successivo art. 37, comma 2, legittima l'imputato a proporre solo ricorso per cessazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria. La limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero è stata ritenuta conforme ai precetti costituzionali (Corte cost., sent. n. 298 del 2008, ord. n. 42 del 2009) Rispetto alle decisioni del giudice di pace teste citate (proscioglimento dell'imputato; condanna dell'imputato a pena pecuniaria) il codice di rito e la legge processuale speciale relativa al procedimento penale avanti il giudice di pace non contengono limitazioni di sorta quanto ai motivi, indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., che pubblico ministero ed imputato possono dedurre a fondamento del ricorso per cessazione contro tali sentenze. In particolare, nel ricorso per cessazione contro sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace il pubblico ministero ben può dedurre che la relativa motivazione sia caratterizzata dal vizio indicato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tale disciplina è oggi vigente anche a seguito delle modificazioni recate dal d.igs. n. 11 del 2018 alla disciplina delle impugnazioni nel processo penale. Invero: l'art. 5 del citato decreto del 2018 ha disposto l'inserimento net testo dell'ad. 606 cod. proc. pen. dei comma 2-bis, secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cessazione "può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)", dello stesso art. 606;. parallelamente, il successivo art. 9 dello stesso decreto ha disposto l'inserimento nel testo del cligs. n. 274 del 2000 dell'art. 39-bis, secondo cui 'contro te sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cessazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale". La limitazione recata dalla "novella" quanto ai vizi deducibili, dai pubblico ministero ovvero dall'imputato, con il ricorso per cessazione riguarda dunque solo le sentenze definitive di giudizi di appello contro sentenze emesse dal giudice di pace. Alla luce della sintetica ricostruzione del quadro normativo teste operata, risulta evidente la manifesta infondatezza, per difetto di rilevanza, dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, non trovando applicazione la limitazione recata dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dall'art. art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 quanto al ricorso per cessazione proposto dal pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa dal giudice di pace.
2. La sentenza impugnata è da annullare perché, come dedotto dal ricorrente, fa derivare l'assenza di volontà dell'imputato di non adempiere all'obbligo di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine (dal ricorrente indicato in sette giorni),decorrente dal giorno della notificazione del decreto dei questore indicato nel capo di imputazione, dalla mera sua presenza all'interno di un treno che, In partenza dall'Italia, era diretto in Austria dopo molti mesi dalla scadenza di tale termine. Il comportamento sanzionato dall'art. 14, comma 5-quater, t.u. immigrazione si sostanzia in un fare, consistente nella permanenza, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato dello straniero, cui sia stato notificato il decreto del questore contenente l'ordine di lasciare tale territorio, dopo la scadenza del termine nell'atto amministrativo indicato: tale comportamento costituisce l'inadempimento di cui è menzione nella disposizione di legge in questione. Il reato in questione è dunque di natura commissiva (io straniero rimane nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine a lui assegnato per uscire dal territorio) ed ha natura permanente, dal momento che tale condotta, costituente l'illecito in questione dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal decreto del questore, mantiene nel tempo Il suo carattere di illiceità che solo contrario, comportamento costituente adempimento all'ordine contenuto in tale atto amministrativo può interrompere (per tale ordine di concetti, sia pure in riferimento al testo dell'art. 14, comma 3-ter, t.u. immigrazione nel testo anteriore alla "novella" del 2011 e risultante dalla modificazione recata dal decreto legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004: cfr., in motivazione, Cass. n. 40012 del 23 settembre 2009, Amar, Rv. 245325) Il dolo del delitto in questione ha natura generica e si sostanzia nella consapevolezza dell'agente di essere destinatario dello specifico ordine in discussione (a lui consegnato in copia) che accompagna la sua permanenza nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine di allontanamento indicato dall'ordine medesimo. In tale ordine di concetti, è dunque da escludere che la ragione della ravvisata assenza dell'elemento soggettivo del delitto possa essere desunta dal comportamento descritto nella sentenza impugnata;
al più costituente indice della volontà dell'imputato di allontanarsi dal territorio dello Stato ponendo così temine alla permanenza del suo agire illecito. La sentenza impugnata deve dunque essere per tale motivo annullata con rinvio allo stesso Giudice di pace di ZO (in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di ZO. Così deciso in R