CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2024, n. 19561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19561 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. FE LD PE, nato il [...] a [...] 2. TT MO EL, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di EZICIJ Sez. distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. Cristina Mancini, in sostituzione dell'Avv. MI AN IA che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso insistendo per raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 17 luglio 2022 dichiarava LD PE FE e MO EL De OM Penale Sent. Sez. 6 Num. 19561 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 10/04/2024 colpevoli del reato di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, li condannava alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno. Dichiarava inoltre il terzo imputato, AN OR, responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformava detta sentenza, assolvendo OR dal reato ascrittogli. Rappresentava, infatti, che la condanna nei suoi confronti era fondata unicamente sulle captazioni telefoniche e ambientali, da ritenersi inutilizzabili una volta che il fatto era stato dal Tribunale qualificato nei termini della fattispecie "lieve", stante il divieto normativo di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Per contro riteneva il materiale intercettativo pienamente utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti, con riguardo ai quali doveva invece ritenersi configurabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. cit. e riformava la sentenza emessa nei loro riguardi unicamente sotto il profilo sanzionatorio, riducendo la pena - in ragione della piena operatività delle attenuanti ex art. 62- bis cod. pen. - ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555,56 di multa ciascuno. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati con motivi comuni ad entrambi, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 3.1. alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Taranto nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto un incendio doloso avvenuto presso l'attività commerciale di FE per il rato di cui all'art. 629 cod. pen., non essendovi quindi connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sotto il diverso profilo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche la condotta contestata a FE e Di OM avrebbe dovuto essere considerata, come accaduto con riguardo a OR, quale fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, di tal che, non essendo per detta ipotesi previsto l'arresto in flagranza, ne deriverebbe - anche nei confronti dei ricorrenti - l'inutilizzabilità del materiale intercettativo;
3.2. al mancato inquadramento della condotta degli imputati nella fattispecie "lieve", dovendo peraltro tenersi conto che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile diversa qualificazione del medesimo fatto storico, in caso di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze 2 I\ stupefacenti, nel reato di cui all'art. 73, comma 1 o 4, nei confronti di alcuni concorrenti e comma 5 nei confronti di altri. 4. In data 9 ottobre 2023 il difensore ha depositato "motivi nuovi e memoria difensiva" con i quali ribadisce le doglianze proposte insistendo sulla sussumibilità delle condotte poste in essere dai ricorrenti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati non sono fondati e vanno respinti, per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo di ricorso attinente alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altra ipotesi di reato, esso non è fondato. In tema di intercettazioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Come precisato nella sentenza impugnata, le intercettazioni utilizzate furono disposte nell'ambito del procedimento relativo ad un danneggiamento seguito da incendio subito da FE, per cui la Corte territoriale ha escluso che i delitti per cui di procedeva originariamente fossero connessi a quello emerso dalle intercettazioni. La sentenza ha però argomentato, in modo corretto e immune da fratture logiche, circa il fatto che trattandosi di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è comunque consentita ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. solo se i risultati delle intercettazioni "risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", come accaduto nel caso di specie, trattandosi di ipotesi rientranti nel comma 1 dell'art. 73, d.P.R. 309 del 1990, delitto suscettibile di arresto obbligatorio in flagranza. Né hanno rilievo le censure difensive circa il diverso trattamento utilizzato nei confronti dell'imputato OR, nei confronti del quale sin dal primo grado era stata riconosciuta l'ipotesi "lieve", reato che esclude l'arresto obbligatorio in 3 flagranza e per il quale, essendo il materiale captativo l'unica fonte di prova, correttamente la Corte ne ha ritenuto l'inutilizzabilità con conseguente pronuncia assolutoria. 3. Parimenti infondata è la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati: quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche qualora eterogenea, né dalle modalità organizzative della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola (Sez. 6, n. 29132 del 29/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457). A tali coordinate si è conformata la Corte laddove ha fatto espresso riferimento alla quantità significativa di cocaina rinvenuta (306 dosi medie droganti), al quantitativo certamente maggiore gestito dai coimputati, posto che sono risultati prelievi effettuati la sera del controllo e nei giorni precedenti (almeno per 3000,00 euro), ai diffusi richiami a rilevanti crediti vantati nei confronti di acquirenti, così evidenziandosi un'attività di tipo concorsuale e sistematica. Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto in senso affermativo la diversa questione prospettata dai ricorrenti ossia se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27140 del 14/12/2023, Gambacurta). Nel caso di specie il ruolo di OR era già stato riconosciuto come sottordinato dal Tribunale, tanto da ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e la Corte territoriale, come precisato supra ne ha disposto l'assoluzione attesa la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni 4 4. I ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. Cristina Mancini, in sostituzione dell'Avv. MI AN IA che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso insistendo per raccoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 17 luglio 2022 dichiarava LD PE FE e MO EL De OM Penale Sent. Sez. 6 Num. 19561 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 10/04/2024 colpevoli del reato di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, li condannava alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno. Dichiarava inoltre il terzo imputato, AN OR, responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformava detta sentenza, assolvendo OR dal reato ascrittogli. Rappresentava, infatti, che la condanna nei suoi confronti era fondata unicamente sulle captazioni telefoniche e ambientali, da ritenersi inutilizzabili una volta che il fatto era stato dal Tribunale qualificato nei termini della fattispecie "lieve", stante il divieto normativo di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Per contro riteneva il materiale intercettativo pienamente utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti, con riguardo ai quali doveva invece ritenersi configurabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. cit. e riformava la sentenza emessa nei loro riguardi unicamente sotto il profilo sanzionatorio, riducendo la pena - in ragione della piena operatività delle attenuanti ex art. 62- bis cod. pen. - ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555,56 di multa ciascuno. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati con motivi comuni ad entrambi, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 3.1. alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Taranto nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto un incendio doloso avvenuto presso l'attività commerciale di FE per il rato di cui all'art. 629 cod. pen., non essendovi quindi connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sotto il diverso profilo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche la condotta contestata a FE e Di OM avrebbe dovuto essere considerata, come accaduto con riguardo a OR, quale fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, di tal che, non essendo per detta ipotesi previsto l'arresto in flagranza, ne deriverebbe - anche nei confronti dei ricorrenti - l'inutilizzabilità del materiale intercettativo;
3.2. al mancato inquadramento della condotta degli imputati nella fattispecie "lieve", dovendo peraltro tenersi conto che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile diversa qualificazione del medesimo fatto storico, in caso di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze 2 I\ stupefacenti, nel reato di cui all'art. 73, comma 1 o 4, nei confronti di alcuni concorrenti e comma 5 nei confronti di altri. 4. In data 9 ottobre 2023 il difensore ha depositato "motivi nuovi e memoria difensiva" con i quali ribadisce le doglianze proposte insistendo sulla sussumibilità delle condotte poste in essere dai ricorrenti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati non sono fondati e vanno respinti, per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo di ricorso attinente alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altra ipotesi di reato, esso non è fondato. In tema di intercettazioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Come precisato nella sentenza impugnata, le intercettazioni utilizzate furono disposte nell'ambito del procedimento relativo ad un danneggiamento seguito da incendio subito da FE, per cui la Corte territoriale ha escluso che i delitti per cui di procedeva originariamente fossero connessi a quello emerso dalle intercettazioni. La sentenza ha però argomentato, in modo corretto e immune da fratture logiche, circa il fatto che trattandosi di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è comunque consentita ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. solo se i risultati delle intercettazioni "risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", come accaduto nel caso di specie, trattandosi di ipotesi rientranti nel comma 1 dell'art. 73, d.P.R. 309 del 1990, delitto suscettibile di arresto obbligatorio in flagranza. Né hanno rilievo le censure difensive circa il diverso trattamento utilizzato nei confronti dell'imputato OR, nei confronti del quale sin dal primo grado era stata riconosciuta l'ipotesi "lieve", reato che esclude l'arresto obbligatorio in 3 flagranza e per il quale, essendo il materiale captativo l'unica fonte di prova, correttamente la Corte ne ha ritenuto l'inutilizzabilità con conseguente pronuncia assolutoria. 3. Parimenti infondata è la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati: quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche qualora eterogenea, né dalle modalità organizzative della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola (Sez. 6, n. 29132 del 29/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457). A tali coordinate si è conformata la Corte laddove ha fatto espresso riferimento alla quantità significativa di cocaina rinvenuta (306 dosi medie droganti), al quantitativo certamente maggiore gestito dai coimputati, posto che sono risultati prelievi effettuati la sera del controllo e nei giorni precedenti (almeno per 3000,00 euro), ai diffusi richiami a rilevanti crediti vantati nei confronti di acquirenti, così evidenziandosi un'attività di tipo concorsuale e sistematica. Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto in senso affermativo la diversa questione prospettata dai ricorrenti ossia se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27140 del 14/12/2023, Gambacurta). Nel caso di specie il ruolo di OR era già stato riconosciuto come sottordinato dal Tribunale, tanto da ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e la Corte territoriale, come precisato supra ne ha disposto l'assoluzione attesa la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni 4 4. I ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2024