Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2021, proposto da
OR AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI CH, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 12009 del 20.11.2020 con il quale il Comune di San Vito ha respinto l'istanza di variante non sostanziale del piano di lottizzazione “Flumini Uri” presentata dal ricorrente il 15.04.2019;
- ove occorrer possa, del decreto assessoriale degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 249/U del 4.03.1982, con il quale venne concesso il nulla osta per suddividere la lottizzazione “Flumini Uri” in due comparti (A e B) e dell'atto o degli atti (non noti) con i quali il Comune di San Vito ha richiesto tale nulla osta e/o ha deciso tale suddivisione, nella parte in cui l'area di proprietà del ricorrente è stata inserita nel comparto B anziché nel comparto A;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. BR RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto, per quanto rilevante:
- di essere proprietario di un lotto di terreno ubicato in comune di San Vito, via delle Rose, catastalmente identificato al foglio n. 34, mappale n. 1370 (ex 560), inserito nel piano di lottizzazione “Flumini Uri”, approvato con decreto assessoriale R.A.S. n. 1112/U del 6.08.1980;
- detto piano di lottizzazione è scisso in due comparti: il comparto A è stato convenzionato in data 3.05.1982 ed è interamente edificato; il comparto B è stato convenzionato in data 12.05.1991 e in esso è ubicato il terreno di proprietà del ricorrente (che descrive in ricorso le vicende che hanno comportato tale titolarità);
- con nota prot. n. 5866 del 27.06.2007 il Comune ha chiesto a tutti i proprietari lottizzanti del comparto B (incluso il ricorrente) di avviare le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e i lottizzanti hanno presentato domanda di concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del comparto B in data 1.06.2010;
- nelle more di tale procedimento, il ricorrente ha domandato la concessione edilizia per edificare il proprio lotto, ma il Comune di San Vito ha evidenziato la contemporanea pendenza del procedimento – in cui lo stesso AI era uno dei richiedenti – volto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto;
- il ricorrente allora ha trasmesso istanza il 15.04.2019 per:
a) dichiarare la propria rinuncia all'adesione alla domanda di concessione edilizia dell'1.06.2010;
b) chiedere l'approvazione di una variante non sostanziale del piano di lottizzazione attraverso una modifica della tipologia edilizia del fabbricato da realizzare nel proprio lotto (precisamente, per realizzarvi un corpo di fabbrica unico con quattro unità immobiliari);
c) chiedere l'approvazione di una variante non sostanziale del piano di lottizzazione che estromettesse e/o stralciasse il lotto di sua proprietà dal piano, ritenendo irragionevole che detto lotto – ormai interamente separato dal resto del comparto e circondato da tutte le necessarie opere di urbanizzazione – fosse ancora subordinato alla realizzazione delle opere nell'area che, pur facendo parte dello stesso comparto B, era situata più a monte, lungo la via Monte Narba.
2. Il Comune, pur a seguito di attivazione del giudizio avverso il silenzio davanti al T.a.r. Sardegna da parte del ricorrente, con il provvedimento prot. n. 12009 del 20.11.2020, qui impugnato, ha denegato l’istanza del ricorrente, in quanto:
1) in primo luogo ha escluso la sussistenza dei presupposti per la qualificazione della fattispecie quale “lotto intercluso”;
2) ha poi denegato l’istanza di variante non sostanziale del Piano, in quanto “ il lotto della S.V. appartiene al comparto B. Lo stralcio di detto lotto dal comparto, contrariamente a quanto assunto nell’istanza cui si riscontra, comporterebbe una variante sostanziale al piano di lottizzazione, in quanto andrebbe ad incidere sul dimensionamento volumetrico generale del comparto (e dunque del piano), sugli standards minimi previsti per il comparto medesimo (oltre che per l’intera area di lottizzazione di cui lo stesso comparto fa parte), tra cui gli indici di fabbricabilità e le dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, nonché sulla perimetrazione complessiva del comparto. Alla luce di quanto sopra, la richiesta avanzata dalla S.V. di estromissione e/o stralcio dalla lottizzazione, attraverso variante non sostanziale, non risulta suscettibile di accoglimento, risultando necessario - a tal fine – l’avvio dell’apposito procedimento preordinato all’adozione di una variante sostanziale, che comporti la rimodulazione di tutti gli standards ed indici sopra indicati, nel rispetto di tutte le previsioni e di competenze di legge ”;
3) ha infine affermato che “ Relativamente all’ultima richiesta inerente, attraverso variante non sostanziale, all’approvazione di nuova tipologia edilizia con un corpo di fabbrica con quattro unità immobiliari, al fine di procedere con l’iter istruttorio per la valutazione urbanistica e la successiva predisposizione degli atti da sottoporre all’organo competente dell’Amministrazione, si comunica che l’elaborato denominato “Relazione Illustrativa”, dalla S.V. trasmesso a supporto dell’istanza cui si riscontra, deve essere modificato e limitato alla descrizione della variante tipologica oggetto di richiesta, in coerenza con gli elaborati grafici presentati, con eliminazione di ogni ulteriore e diversa considerazione non pertinente alla stessa variante tipologica ed espunzione di ogni riferimento alle opere di urbanizzazione del comparto “A” e alla fattispecie del “lotto intercluso ”.
3. Il ricorrente avverso tale atto deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione degli artt. 28 e 41-quinquies, l. 1150/1942 e dell'art. 21, l.r. 45/1989 , in quanto sarebbero sussistenti le condizioni per dichiarare il lotto del ricorrente quale “lotto intercluso”, poiché, posto che le opere di urbanizzazione del comparto A sono state interamente realizzate, non solo il lotto del ricorrente è circondato da lotti edificati e da tutte le opere di urbanizzazione necessarie, ma egli ha altresì sostanzialmente (seppure indirettamente) già partecipato, per la quota che gli compete, alla realizzazione ed alla cessione delle opere di urbanizzazione, avendo il padre del ricorrente ceduto alla cooperativa lottizzante un terreno di sua proprietà in lotto A ricevendone in permuta uno ubicato nel lotto B, sicchè “ ha anche trasferito alla cooperativa l'onere di partecipare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione anche per la sua quota parte (opere che, infatti, nel comparto A sono state ultimate da tempo): onere che è stato dunque adempiuto indirettamente dal signor AI ” (p. 7 ricorso).
- II Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità e contraddittorietà con precedente manifestazione della medesima p.a ., in quanto, laddove rilevasse la circostanza che il lotto del ricorrente è parte di un comparto diverso da quello le cui opere di urbanizzazione sono state completate, “si impugnano altresì gli atti (nulla osta rilasciato con decreto assessoriale degli enti locali, finanze e urbanistica della R.A.S. n. 249/U del 4.03.1982, nonché la delibera del consiglio comunale e gli altri atti del Comune a ciò preordinati, non noti al ricorrente) con i quali il Comune, con il nulla osta della Regione, ha deciso che il lotto per cui è causa fosse escluso dal comparto A e fosse, invece, parte del comparto B ”.
La scelta è ritenuta illogica poiché il lotto del ricorrente è immediatamente adiacente al comparto A e, oltretutto, sull'altro confine, un lotto – facente parte del comparto B e di proprietà del signor RO CH – è stato interamente edificato in virtù di titolo edilizio diretto rilasciato dal Comune resistente, di talchè il diniego di stralcio del lotto del ricorrente dal comparto B si pone altresì in evidente contraddizione con tale titolo edilizio diretto.
- III Violazione dell'art. 41-quinquies, l. 1150/1942 – Eccesso di potere per contraddittorietà , in quanto, in relazione alla motivazione di cui al superiore punto 2):
- il Comune ben potrebbe estromettere il lotto del ricorrente da un comparto (il B) ed inserirlo nell'altro comparto (A) al fine di consentirgli l'edificazione diretta, senza che ciò comporti – contrariamente a quanto da esso sostenuto – la modifica degli indici e delle dotazioni per spazi pubblici dell'intero piano di lottizzazione, restando nel complesso questi invariati;
- gli standard del comparto A sono stati realizzati in misura che eccede i minimi necessari secondo il c.d. decreto RI e le altre norme applicabili, di talché lo spostamento del lotto del ricorrente dal comparto B al comparto A non comporterebbe alcun obbligo di rimodulazione;
- sussiste la contraddittorietà con precedenti manifestazioni del medesimo Comune, il quale, in occasione del rilascio del titolo edilizio del signor CH, non ha sollevato alcuna questione in relazione al dimensionamento volumetrico ed alla quantificazione degli standard minimi né del piano, né del singolo comparto.
- IV Violazione dell'art. 28, comma 7, l. 1150/1942 – Violazione dell'art. 3, l.r. 20/1991 , in quanto il Comune non ha neppure preso in considerazione l'ipotesi alternativa né di stipulare con il ricorrente una convenzione stralcio ai sensi dell'art. 3, l.r. 20/1991, né di consentirgli – non avendo il ricorrente più la disponibilità di aree da cedere per standard – di garantire la propria futura partecipazione alle opere di urbanizzazione del comparto B.
- V Violazione degli artt. 20 e 21, l.r. 45/1989 – Incompetenza , in quanto il diniego di variante non sostanziale spetta al Consiglio comunale, a cui non è stata trasmessa l’istanza, respinta direttamente dal responsabile del servizio.
4. Resiste in giudizio il Comune di San Vito, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. A seguito di istanze di rinvio formulate dalle parti stante la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, in ragione della sopravvenuta attività pianificatoria in itinere da parte del Comune, l’udienza pubblica fissata per il 30 aprile 2025 è stata oggetto di eccezionale rinvio della trattazione.
6. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, non essendosi verificata la definizione stragiudiziale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Il Collegio, in ossequio ai criteri di ordine di esame dei motivi di ricorso sanciti da Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015, deve principiare l’esame dall’ultimo motivo del ricorso, siccome con esso si deduce il vizio (non “graduabile”) di incompetenza all’adozione del provvedimento da parte dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia, perché sarebbe competente il Consiglio Comunale.
Il motivo è infondato, dovendosi concordare con la difesa del Comune di San Vito ove ha evidenziato che, in ogni caso, l’istanza di variante non sostanziale del Piano di lottizzazione è stata “respinta” dall’Ufficio tecnico nel solo senso che quest’ultimo ha indicato come essa comporti una variante sostanziale al Piano di lottizzazione e dunque dovesse essere avviato un diverso procedimento.
In sostanza, non vi è stato l’esercizio del potere in ordine alla valutazione di compatibilità della variante proposta con l’interesse pubblico, ma solo la qualificazione in punto tecnico della variante proposta non già come non sostanziale, bensì come sostanziale, il che comporta, evidentemente, anche a monte, un diverso procedimento istruttorio da svolgere prima di sottoporre la proposta al Consiglio comunale, che ne valuta poi in ultima battuta la compatibilità con l’interesse pubblico.
Il mezzo è dunque infondato.
9. Deve poi escludersi che la fattispecie in questione possa essere qualificata come c.d. lotto intercluso, come dedotto nel primo motivo di ricorso, per l’assorbente ragione, correttamente evidenziata dal Comune, che essa è riferibile a situazioni nelle quali l’area non sia inserita in un piano di lottizzazione, in linea generale necessario per l’edificazione, ma presenti caratteristiche tali da far ritenere non necessaria tale pianificazione.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che l’area di proprietà del ricorrente sia inserita in un piano di lottizzazione, in particolare nel comparto B, il quale non è però dotato di opere di urbanizzazione.
Ma d’altronde è lo stesso ricorrente, in memoria, che chiarisce e delimita il proprio primo motivo di ricorso, affermando che “ l'oggetto del presente ricorso non è il diniego di permesso di costruire diretto, ma il diniego di variante non sostanziale richiesta dal ricorrente sul presupposto della irragionevolezza della permanente inclusione del suo lotto nel comparto B ” perché “ Il diniego di variante qui impugnato è illegittimo per il solo fatto che il lotto del ricorrente è circondato da edifici e opere di urbanizzazione e, perciò, non ha alcun senso pretendere che la sua edificazione sia subordinata alla contestuale edificazione di lotti da esso distanti ” (p. 5 memoria).
In sostanza, la tesi attorea dovrebbe supportare quanto oggetto del secondo e terzo motivo di ricorso, seppur per ragioni diverse.
10. Ora, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce che sia illogico che il lotto di sua proprietà sia inserito nel comparto B e non in quello A, quand’anche da non ritenersi irricevibile poiché tardivo, posto che contesta una scelta fatta a monte in relazione al piano di lottizzazione, è comunque infondato, poiché non evidenzia sufficienti profili di irragionevolezza nella scelta del pianificatore, che è evidentemente discrezionale.
11. Il terzo motivo di ricorso è quello che riveste centrale rilievo nell’economia complessiva dell’impugnazione, poiché con esso si contesta la motivazione di cui al superiore par. 2, punto 2) con cui il Comune ha ritenuto di non poter sottoporre al Consiglio comunale la variante proposta dal ricorrente.
Tale profilo non appare del tutto colto dal motivo di ricorso in esame: come anticipato in relazione all’esame del vizio di incompetenza, il Comune non ha denegato l’istanza di variante non sostanziale proposta dal ricorrente perché di per sé incompatibile con l’interesse pubblico, ma ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per cui essa si appalesa come variante sostanziale al piano di lottizzazione, sicchè deve essere seguito altro e diverso procedimento amministrativo.
Il Comune ha sul punto evidenziato che, trattandosi di trasferire un lotto da un comparto, quello B, ancora privo delle necessarie opere di urbanizzazione e, quantomeno in larga parte, non edificato, al comparto A, invece ormai urbanizzato ed edificato, ciò “ andrebbe ad incidere sul dimensionamento volumetrico generale del comparto (e dunque del piano), sugli standards minimi previsti per il comparto medesimo (oltre che per l’intera area di lottizzazione di cui lo stesso comparto fa parte), tra cui gli indici di fabbricabilità e le dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, nonché sulla perimetrazione complessiva del comparto ”, rendendo perciò la variante di natura sostanziale.
La motivazione resa sul punto dal Comune appare al Collegio congrua e ragionevole, stanti le caratteristiche della variante proposta, che, rimodulando la localizzazione di un lotto all’interno del piano di lottizzazione e date le sue caratteristiche – in particolare, la diversità di condizioni tra i comparti A e B – si appalesa di natura sostanziale.
Il ricorrente non può limitarsi ad affermare che il Comune non spiega perché ciò si verifichi, ma avrebbe invero dovuto fornire prova del travisamento dei fatti in cui è incorso il Comune nell’affermare che la variante proposta incida sugli elementi sopra citati, né potendo pretendere che tale valutazione venga demandata sic et simpliciter dal Collegio ad un verificatore o consulente tecnico d’ufficio, che non può supplire all’onere di prova e financo di precisa allegazione del vizio da cui sarebbe afflitto il provvedimento impugnato.
12. Né sul punto e in termini generali può essere rilevante nel caso di specie una disparità di trattamento quale quella dedotta in ricorso, poiché tale censura non è sufficientemente determinata e specifica e non soddisfa perciò i requisiti assai stringenti che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in via consolidata richiede per supportare tale vizio: “ La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 20 novembre 2025, n. 1012; Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2024, n. 7554) .
13. Infine, è senz’altro infondato il quarto motivo di ricorso, poiché le opzioni alternative indicate dal ricorrente in detto motivo, quali la stipula di una convenzione stralcio ai sensi dell'art. 3, l.r. 20/1991, non sono dallo stesso ricorrente neppure state richieste in sede procedimentale, né, perciò, il Comune avrebbe dovuto ex officio valutarle o proporle.
14. Ma, d’altronde, ciò è del tutto conforme con la natura del provvedimento adottato dal Comune, che si è limitato a ricondurre la variante proposta dal ricorrente al piano di lottizzazione nell’alveo delle varianti di natura sostanziale, in senso contrario a quanto oggetto dell’istanza, rilevando perciò la necessità che il ricorrente proponesse una nuova istanza in tal senso, al fine di istruire un procedimento di tale natura.
15. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la particolarità delle questioni fattuali trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
BR RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RR | Marco LI |
IL SEGRETARIO