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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
GIACOMO, dell'Avv. MAURIELLO RITA e dell'Avv. MAURIELLO MARIANGELA, elettivamente domiciliato presso i difensori INTIMANTE CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FABIO DRAGONI, elettivamente domiciliato presso i difensori
INTIMATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- proprietario dell'immobile sito in Piacenza, Via Giuseppe Ricci Oddi n. 33, locato ad Parte_1 uso abitazione a con contratto del 20/11/2017, registrato in data CP_1 Controparte_1 03/12/2017 – ha intimato sfratto per morosità al conduttore lamentando una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione, a complessivi €.8.006,28 di cui €.2.400,00 per canoni – segnatamente relativi alle mensilità di dicembre 2021, febbraio e dicembre 2023 nonché gennaio, febbraio e marzo 2024 - ed
€ 5.606,28 per oneri condominiali. Ha chiesto la convalida dello sfratto ed il rilascio immediato dell'immobile nonché l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti e dei successivi a scadere in corso di giudizio. L'intimato si è costituito e si è opposto alla convalida contestando la morosità e segnatamente affermando il pagamento delle mensilità indicate dall'intimante nonché contestando il quantum degli importi quantificati dal medesimo per oneri. Disposto mutamento di rito senza concessione del provvedimento interinale di rilascio ed esperito invano il tentativo di conciliazione, in sede di merito le parti sono state invitate a chiarire e precisare le rispettive tesi difensivi anche dal punto di vista del quantum oggetto di vertenza, All'esito la causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 26.11.2025 tratta nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 3 La disamina delle risultanze di causa fa concludere per l'accoglimento delle domande dell'intimante nei limiti di seguito esposti.
Va accolta la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Al riguardo va precisato che, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. Civ. n.27279/2024, Cass. Civ. n.3373/2010, Cass. n.341/2002). Va al riguardo evidenziato che parte intimante ha assolto all'onere probatorio a suo carico producendo il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto fra le parti in causa in data 20.11.2017, ritualmente registrato, per l'immobile sito in Piacenza, Via Ricci Oddi n.33. Tale contratto prevede un corrispettivo mensile – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese - di €.450,00 di cui €.400,00 per canone locativo ed €.50,00 per oneri condominiali, salvo conguaglio, oltre consumo idrico. L'onere probatorio a carico dell'intimato sul punto non può invece dirsi compiutamente assolto. Invero, benché, in relazione alle mensilità indicate dall'intimante come non corrisposte, l'intimato abbia fornito alcune pezze giustificative con la produzione degli estratti conto dei periodi contestati, da un lato, la mancata ricostruzione dell'intera situazione contabile afferente il contratto è di ostacolo al chiarimento circa la corrispondenza dei pagamenti documentati ai periodo contestati piuttosto che ad eventuali pregresse morosità, e, dall'altro, anche nella ricostruzione contabile offerta dall'intimato nella propria memoria costitutiva, manca il riferimento alla mensilità di febbraio 2023, mentre, in allegato alla memoria del luglio 2025, risulta allegata la contabile di pagamenti eseguiti nell'aprile 2025, quindi successivamente all'intimazione di sfratto. Quanto agli oneri condominiali – rispetto ai quali l'intimante ha contestato il solo parziale versamento degli acconti previsti contrattualmente e dei conguagli - non è emersa chiara ricostruzione e prova della corresponsione. Ai fini risolutori va evidenziato che l'importo degli oneri contestati come insoluti supera il parametro di gravità di cui all'art.5 L. 392/1978 (omesso versamento di oneri di importo equivalente a n.2 mensilità di canone) La domanda di risoluzione va pertanto accolta e l'intimato condannato al rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 31.01.2026.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli importi non corrisposti va osservato che la quantificazione dell'intimante in punto a canoni appare generica: invero, in note scritte depositate in data 25.11.2025 l'intimante riferisce di €.3.460,00 a titolo di canoni di locazione, solo parzialmente corrisposti, senza tuttavia meglio precisare il quantum, quando in atti risultano documentati, da parte dell'intimato, un versamento di €.450,00 in data 22.04.2025 ed un versamento di €.2.250,00 in data 28.04.2025. La domanda è pertanto valutabile solo con riferimento agli oneri condominiali e, segnatamente, al dato contenuto nella dichiarazione in atti dell'Amministratore condominiale, la quale dà conto di versamenti eseguiti dalla proprietà per conto dell'inquilino – integranti quindi anticipazione rimborsabile - pari ad
€.347,33 al gennaio 2024, €. 2.216,95 per l'anno 2023 ed €.1979,07 per l'anno 2022, per complessivi
€. 4.543,35 La domanda è pertanto accolta limitatamente a tale importo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20.11.2017 fra e per l'immobile sito in Piacenza Via Ricci Oddi Parte_1 Controparte_1 n.33, per inadempimento del conduttore, e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1 a rilasciare l'immobile per cui è causa, libero da persone e cose di sua pertinenza, nella
[...] disponibilità dell'intimante entro il termine del 31 gennaio 2026 CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 4.543,35 per oneri accessori maturati ed anticipati da sino al gennaio Parte_1 2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 Controparte_1
€.1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, disponendone la distrazione a favore dei procuratori di parte intimante Avv.ti Giacomo Mauriello, Rita Mauriello e Mariangela Mauriello, dichiaratisi attributari
Piacenza, 27 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
GIACOMO, dell'Avv. MAURIELLO RITA e dell'Avv. MAURIELLO MARIANGELA, elettivamente domiciliato presso i difensori INTIMANTE CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FABIO DRAGONI, elettivamente domiciliato presso i difensori
INTIMATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- proprietario dell'immobile sito in Piacenza, Via Giuseppe Ricci Oddi n. 33, locato ad Parte_1 uso abitazione a con contratto del 20/11/2017, registrato in data CP_1 Controparte_1 03/12/2017 – ha intimato sfratto per morosità al conduttore lamentando una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione, a complessivi €.8.006,28 di cui €.2.400,00 per canoni – segnatamente relativi alle mensilità di dicembre 2021, febbraio e dicembre 2023 nonché gennaio, febbraio e marzo 2024 - ed
€ 5.606,28 per oneri condominiali. Ha chiesto la convalida dello sfratto ed il rilascio immediato dell'immobile nonché l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti e dei successivi a scadere in corso di giudizio. L'intimato si è costituito e si è opposto alla convalida contestando la morosità e segnatamente affermando il pagamento delle mensilità indicate dall'intimante nonché contestando il quantum degli importi quantificati dal medesimo per oneri. Disposto mutamento di rito senza concessione del provvedimento interinale di rilascio ed esperito invano il tentativo di conciliazione, in sede di merito le parti sono state invitate a chiarire e precisare le rispettive tesi difensivi anche dal punto di vista del quantum oggetto di vertenza, All'esito la causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 26.11.2025 tratta nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 3 La disamina delle risultanze di causa fa concludere per l'accoglimento delle domande dell'intimante nei limiti di seguito esposti.
Va accolta la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Al riguardo va precisato che, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. Civ. n.27279/2024, Cass. Civ. n.3373/2010, Cass. n.341/2002). Va al riguardo evidenziato che parte intimante ha assolto all'onere probatorio a suo carico producendo il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto fra le parti in causa in data 20.11.2017, ritualmente registrato, per l'immobile sito in Piacenza, Via Ricci Oddi n.33. Tale contratto prevede un corrispettivo mensile – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese - di €.450,00 di cui €.400,00 per canone locativo ed €.50,00 per oneri condominiali, salvo conguaglio, oltre consumo idrico. L'onere probatorio a carico dell'intimato sul punto non può invece dirsi compiutamente assolto. Invero, benché, in relazione alle mensilità indicate dall'intimante come non corrisposte, l'intimato abbia fornito alcune pezze giustificative con la produzione degli estratti conto dei periodi contestati, da un lato, la mancata ricostruzione dell'intera situazione contabile afferente il contratto è di ostacolo al chiarimento circa la corrispondenza dei pagamenti documentati ai periodo contestati piuttosto che ad eventuali pregresse morosità, e, dall'altro, anche nella ricostruzione contabile offerta dall'intimato nella propria memoria costitutiva, manca il riferimento alla mensilità di febbraio 2023, mentre, in allegato alla memoria del luglio 2025, risulta allegata la contabile di pagamenti eseguiti nell'aprile 2025, quindi successivamente all'intimazione di sfratto. Quanto agli oneri condominiali – rispetto ai quali l'intimante ha contestato il solo parziale versamento degli acconti previsti contrattualmente e dei conguagli - non è emersa chiara ricostruzione e prova della corresponsione. Ai fini risolutori va evidenziato che l'importo degli oneri contestati come insoluti supera il parametro di gravità di cui all'art.5 L. 392/1978 (omesso versamento di oneri di importo equivalente a n.2 mensilità di canone) La domanda di risoluzione va pertanto accolta e l'intimato condannato al rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 31.01.2026.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli importi non corrisposti va osservato che la quantificazione dell'intimante in punto a canoni appare generica: invero, in note scritte depositate in data 25.11.2025 l'intimante riferisce di €.3.460,00 a titolo di canoni di locazione, solo parzialmente corrisposti, senza tuttavia meglio precisare il quantum, quando in atti risultano documentati, da parte dell'intimato, un versamento di €.450,00 in data 22.04.2025 ed un versamento di €.2.250,00 in data 28.04.2025. La domanda è pertanto valutabile solo con riferimento agli oneri condominiali e, segnatamente, al dato contenuto nella dichiarazione in atti dell'Amministratore condominiale, la quale dà conto di versamenti eseguiti dalla proprietà per conto dell'inquilino – integranti quindi anticipazione rimborsabile - pari ad
€.347,33 al gennaio 2024, €. 2.216,95 per l'anno 2023 ed €.1979,07 per l'anno 2022, per complessivi
€. 4.543,35 La domanda è pertanto accolta limitatamente a tale importo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20.11.2017 fra e per l'immobile sito in Piacenza Via Ricci Oddi Parte_1 Controparte_1 n.33, per inadempimento del conduttore, e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1 a rilasciare l'immobile per cui è causa, libero da persone e cose di sua pertinenza, nella
[...] disponibilità dell'intimante entro il termine del 31 gennaio 2026 CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 4.543,35 per oneri accessori maturati ed anticipati da sino al gennaio Parte_1 2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 Controparte_1
€.1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, disponendone la distrazione a favore dei procuratori di parte intimante Avv.ti Giacomo Mauriello, Rita Mauriello e Mariangela Mauriello, dichiaratisi attributari
Piacenza, 27 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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