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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26714/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
NELLA QUALITÀ DI MANDATARIA DELLA CP_1 Parte_3
CP_2
CONVENUTA
Oggi 6 febbraio 2025 alle ore 10.15 innanzi al giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Giuseppe Crielesi in sost. dell'avv. Claudio Albanese per le parti opponenti l'avv. Pier Aurelio Compagnoni in sost. dell'avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani per la creditrice convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. I procuratori delle parti discutono oralmente L'avv. Crielesi insiste, in particolare, nell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine ex art. 644 c.p.c. atteso che la rinnovazione del termine per la notifica del d.ing. poteva essere concessa solo per nullità della notifica e non, come avvenuto, per omessa notifica. L'avv. Compagnoni sul punto evidenziato dal procuratore di controparte si riporta nello specifico a tutte le deduzioni difensive svolte nel corso del processo. il Giudice all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26714/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudio Albanese C.F._1
ATTORI contro con la mandataria (C.F. CP_2 COroparte_3
), con il patrocinio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni: parte opponente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzioni, per tutti i motivi sopra indicati: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, - si chiede, per tutte le ragioni esposte, la sospensione dell'efficacia del precetto opposto sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora stante la fondatezza delle eccezioni sollevate e l'ingente richiesta economica formulata;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto, qualora la in COroparte_3 p.l.r.p.t. nella qualità di mandataria di non provveda ad esperire l'obbl ui COroparte_2 all'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 28/2010, che impone all'opposta in quanto creditore, di avviare la predetta procedura e per l'effetto dichiarare la non debenza da parte degli opponenti delle somme reclamate con il precetto notificato;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni: - accertare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della per omessa prova della titolarità del credito reclamato, causa la mancata produzione COroparte_4 in giudizio dei contratti di cessione del credito intervenuto tra: A) e → COroparte_5 [...]
B) e → , COroparte_6 COroparte_6 COroparte_7 COroparte_7 CP_2 l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non debenza delle somme reclamate dalla società opposta;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle operazioni di cartolarizzazione intervenuta tra la: A) e → COroparte_5
B) e COroparte_6 COroparte_6 COroparte_8 ni finanziare di cessione del credito de quo riservate COroparte_7 CP_2 a società disciplinata dall'art. 106 TUB per mancanza dei requisiti e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non debenza delle somme reclamate;
- accertare la nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. per violazione dell'art. 2 e 3 legge Parte_2 287/90, o in subordine la nullità delle clausole n. 2, 6 ed 8 del medesimo contratto, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle pagina 2 di 7 somme richieste con l'atto opposto con revoca del decreto ingiuntivo n. 10550/2023; - accertare e dichiarare la decadenza dell'escussione della garanzia fideiussoria resa dal sig. per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per Parte_2 l'effetto dichiarare la non debenza delle somme prec dichiarare l'inefficacia dell'atto presupposto al precetto notificato, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 10550/2023 per decorrenza del termine di cui all'art. 644 cpc;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della procura sostanziale e processuale conferita dalla alla CP_2 COroparte_3 per violazione di norme imperative, art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, art. 106 del TUB, 115 del TULPS, art. 1418
[...] c.c. e art. 182 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la contumacia della società opposta;
- condannare la COroparte_3 in p.l.r.p.t. e/o la in p.l.r.p.t. in solido o ognuno per il proprio titolo e res
[...] COroparte_2 tutti i danni, subiti e subenti in favore degli opponenti, a qualsiasi titolo, sia patrimoniali che non patrimoniali da determinarsi in via equitativa o nella diversa somma maggiore o minore secondo giustizia;
- con condanna della COroparte_3 in p.l.r.p.t. nella qualità di mandataria di in p.l.r.p.t. alle spese e compensi professionali in favore dell'avvocato COroparte_2 costituito determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Parte opposta: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per la diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società convenuta di cui in epigrafe,
[...]
e hanno proposto opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2 il precetto loro notificato, rispettivamente, il 31 maggio 2024 e il 6.giugno 2024 per l'importo di
2.463.717,63 fondato su decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma.
Gli opponenti hanno sollevato questioni preliminari contestando:
A) la procedibilità dell'odierno giudizio per violazione dell'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 28/2010 ( mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria);
B) la regolarità della rappresentanza in capo alla mandataria della società veicolo creditrice;
A fondamento della opposizione gli attori hanno posto i seguenti motivi:
C) Violazione della legge n. 130/1999 in punto di cessione in blocco di crediti deteriorati in ragione dell'assunto divieto normativo per le società veicolo di rivendere ad altre società veicolo i crediti acquistati in blocco;
D) La carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo alla società cessionaria per mancata produzione del contratto di cessione;
E) Nullità della procura sostanziale e processuale conferita dalla società veicolo a COroparte_2 per violazioni di norme imperative ( artt. 2 comma 6 L. COroparte_3
130/1999, 106 TUB, 115 TULPS, 1418 c.c. e 182 c.p.c.)
F) L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione;
G) Nullità della garanzia fideiussoria sottoscritta da per violazione della Parte_2 normativa antitrust;
pagina 3 di 7 H) L'intervenuta decadenza dell'escussione della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
Parte convenuta si è costituita contestando ammissibilità e/o fondatezza dei motivi di opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e la causa, documentalmente istruita, alla presente prima udienza viene in decisione.
Preliminarmente devono disattendersi entrambe le questioni preliminari sollevate e sopra richiamate per quanto di seguito si motiva:
A1) la mediazione obbligatoria è espressamente esclusa per le cause di opposizione all'esecuzione forzata dall'art. 5, co. 4 D.lgs. 28/2010;
B1) dall'avviso di cessione pubblicato in gazzetta ufficiale ( e prodotto sub 12 della comparsa ) emerge che, nell'operazione di cessione di crediti in blocco in esame, è presente come servicer una banca ( AN
AN ER S.p.A.) designata dalla Cessionaria per svolgere il ruolo di incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
mentre CO (“ ”), ai sensi di un separato contratto di sub-servicing stipulato tra COroparte_3
CO
, la Cessionaria e AN AN ER S.p.A. (in qualità di Servicer) è stata nominata congiuntamente dalla Cessionaria e da AN AN ER S.p.A. (in qualità di quale CP_10 sub-servicer dell'operazione di cartolarizzazione e il con il consenso della Cessionaria, le ha delegato, CP_10 in tale capacità, lo svolgimento di alcune attività di natura operativa riguardanti l'attività di amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti (il “Sub-Servicer”). Nell'indicato contesto fattuale non risulta alcuna violazione alla normativa invocata dalla parte opponente giacché è pacificamente ammessa dalla circolare dell'autorità di vigilanza ( id est AN d'Italia) n. 288/2015 la possibilità per banche e/o intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB di esternalizzare la sola attività di riscossione dei crediti acquistati in blocco a soggetto non iscritto nell'elenco ex art. 106 TUB e, sul punto, la Suprema
Corte ha precisato “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” ( cfr. Cass. Civ. n. 7243/2024). pagina 4 di 7 La rappresentanza in capo a risulta ritualmente conferita a mezzo COroparte_3 procura ( allegata sub 1 della comparsa) che attribuisce alla mandataria pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in relazione ai crediti acquistati.
Passando al merito della opposizione in ragione della inammissibilità di tutti i motivi proposti ex art. 615,
1° co. c.p.c..
- per i motivi C, D, E, G, H, l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo, infatti, può conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive. Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché i motivi dell'opposizione a precetto sono tutti riferiti alla fondatezza dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo ( esistenza e validità della cessione in capo al creditore ricorrente in monitorio, validità della fideiussione prestata dal e/o decadenza del Pt_2 creditore nei confronti dell'indicato fideiussore) ovvero all'assunto difetto di rappresentanza del ricorrente in monitorio a mezzo della società mandataria. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere
pagina 5 di 7 sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008);
- quanto al motivo di cui sopra sub F), l'inammissibilità del rimedio esperito discende dall'applicazione del condivisibile principio interpretativo secondo cui: “ Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva),
i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore….” ( cfr. Cass. Civ. n. 36496/2021; SSUU n. 8126/2010).
Nel caso di specie è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato agli opponenti in novembre 2023 prima della notifica del precetto e della introduzione della presente opposizione ( giugno 2024). La circostanza dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo comporta, secondo la giurisprudenza appena richiamata e condivisa, che l'unico rimedio esperibile per far valere anche l'eventuale inefficacia del decreto per irrituale tardiva notifica fosse la opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c; conclusione, quest'ultima, che preclude, per il medesimo motivo, il ricorso all'opposizione esecutiva risultando impossibile, nel nostro sistema, la concorrenza dei due rimedi e la possibilità di sindacare nella presente sede il provvedimento del giudice del monitorio sul termine per la notifica.
L'opposizione deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità della opposizione;
condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
con la mandataria elle spese di lite che liquida in CP_2 CP_1 Parte_3
€ 17.300,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26714/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
NELLA QUALITÀ DI MANDATARIA DELLA CP_1 Parte_3
CP_2
CONVENUTA
Oggi 6 febbraio 2025 alle ore 10.15 innanzi al giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Giuseppe Crielesi in sost. dell'avv. Claudio Albanese per le parti opponenti l'avv. Pier Aurelio Compagnoni in sost. dell'avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani per la creditrice convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. I procuratori delle parti discutono oralmente L'avv. Crielesi insiste, in particolare, nell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine ex art. 644 c.p.c. atteso che la rinnovazione del termine per la notifica del d.ing. poteva essere concessa solo per nullità della notifica e non, come avvenuto, per omessa notifica. L'avv. Compagnoni sul punto evidenziato dal procuratore di controparte si riporta nello specifico a tutte le deduzioni difensive svolte nel corso del processo. il Giudice all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26714/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudio Albanese C.F._1
ATTORI contro con la mandataria (C.F. CP_2 COroparte_3
), con il patrocinio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni: parte opponente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzioni, per tutti i motivi sopra indicati: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, - si chiede, per tutte le ragioni esposte, la sospensione dell'efficacia del precetto opposto sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora stante la fondatezza delle eccezioni sollevate e l'ingente richiesta economica formulata;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto, qualora la in COroparte_3 p.l.r.p.t. nella qualità di mandataria di non provveda ad esperire l'obbl ui COroparte_2 all'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 28/2010, che impone all'opposta in quanto creditore, di avviare la predetta procedura e per l'effetto dichiarare la non debenza da parte degli opponenti delle somme reclamate con il precetto notificato;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni: - accertare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della per omessa prova della titolarità del credito reclamato, causa la mancata produzione COroparte_4 in giudizio dei contratti di cessione del credito intervenuto tra: A) e → COroparte_5 [...]
B) e → , COroparte_6 COroparte_6 COroparte_7 COroparte_7 CP_2 l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del precetto opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non debenza delle somme reclamate dalla società opposta;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle operazioni di cartolarizzazione intervenuta tra la: A) e → COroparte_5
B) e COroparte_6 COroparte_6 COroparte_8 ni finanziare di cessione del credito de quo riservate COroparte_7 CP_2 a società disciplinata dall'art. 106 TUB per mancanza dei requisiti e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non debenza delle somme reclamate;
- accertare la nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. per violazione dell'art. 2 e 3 legge Parte_2 287/90, o in subordine la nullità delle clausole n. 2, 6 ed 8 del medesimo contratto, e per l'effetto dichiarare la non debenza delle pagina 2 di 7 somme richieste con l'atto opposto con revoca del decreto ingiuntivo n. 10550/2023; - accertare e dichiarare la decadenza dell'escussione della garanzia fideiussoria resa dal sig. per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per Parte_2 l'effetto dichiarare la non debenza delle somme prec dichiarare l'inefficacia dell'atto presupposto al precetto notificato, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 10550/2023 per decorrenza del termine di cui all'art. 644 cpc;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della procura sostanziale e processuale conferita dalla alla CP_2 COroparte_3 per violazione di norme imperative, art. 2, comma 6, l. n. 130/1999, art. 106 del TUB, 115 del TULPS, art. 1418
[...] c.c. e art. 182 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la contumacia della società opposta;
- condannare la COroparte_3 in p.l.r.p.t. e/o la in p.l.r.p.t. in solido o ognuno per il proprio titolo e res
[...] COroparte_2 tutti i danni, subiti e subenti in favore degli opponenti, a qualsiasi titolo, sia patrimoniali che non patrimoniali da determinarsi in via equitativa o nella diversa somma maggiore o minore secondo giustizia;
- con condanna della COroparte_3 in p.l.r.p.t. nella qualità di mandataria di in p.l.r.p.t. alle spese e compensi professionali in favore dell'avvocato COroparte_2 costituito determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Parte opposta: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per la diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società convenuta di cui in epigrafe,
[...]
e hanno proposto opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2 il precetto loro notificato, rispettivamente, il 31 maggio 2024 e il 6.giugno 2024 per l'importo di
2.463.717,63 fondato su decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma.
Gli opponenti hanno sollevato questioni preliminari contestando:
A) la procedibilità dell'odierno giudizio per violazione dell'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 28/2010 ( mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria);
B) la regolarità della rappresentanza in capo alla mandataria della società veicolo creditrice;
A fondamento della opposizione gli attori hanno posto i seguenti motivi:
C) Violazione della legge n. 130/1999 in punto di cessione in blocco di crediti deteriorati in ragione dell'assunto divieto normativo per le società veicolo di rivendere ad altre società veicolo i crediti acquistati in blocco;
D) La carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo alla società cessionaria per mancata produzione del contratto di cessione;
E) Nullità della procura sostanziale e processuale conferita dalla società veicolo a COroparte_2 per violazioni di norme imperative ( artt. 2 comma 6 L. COroparte_3
130/1999, 106 TUB, 115 TULPS, 1418 c.c. e 182 c.p.c.)
F) L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione;
G) Nullità della garanzia fideiussoria sottoscritta da per violazione della Parte_2 normativa antitrust;
pagina 3 di 7 H) L'intervenuta decadenza dell'escussione della garanzia fideiussoria per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
Parte convenuta si è costituita contestando ammissibilità e/o fondatezza dei motivi di opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e la causa, documentalmente istruita, alla presente prima udienza viene in decisione.
Preliminarmente devono disattendersi entrambe le questioni preliminari sollevate e sopra richiamate per quanto di seguito si motiva:
A1) la mediazione obbligatoria è espressamente esclusa per le cause di opposizione all'esecuzione forzata dall'art. 5, co. 4 D.lgs. 28/2010;
B1) dall'avviso di cessione pubblicato in gazzetta ufficiale ( e prodotto sub 12 della comparsa ) emerge che, nell'operazione di cessione di crediti in blocco in esame, è presente come servicer una banca ( AN
AN ER S.p.A.) designata dalla Cessionaria per svolgere il ruolo di incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
mentre CO (“ ”), ai sensi di un separato contratto di sub-servicing stipulato tra COroparte_3
CO
, la Cessionaria e AN AN ER S.p.A. (in qualità di Servicer) è stata nominata congiuntamente dalla Cessionaria e da AN AN ER S.p.A. (in qualità di quale CP_10 sub-servicer dell'operazione di cartolarizzazione e il con il consenso della Cessionaria, le ha delegato, CP_10 in tale capacità, lo svolgimento di alcune attività di natura operativa riguardanti l'attività di amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti (il “Sub-Servicer”). Nell'indicato contesto fattuale non risulta alcuna violazione alla normativa invocata dalla parte opponente giacché è pacificamente ammessa dalla circolare dell'autorità di vigilanza ( id est AN d'Italia) n. 288/2015 la possibilità per banche e/o intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB di esternalizzare la sola attività di riscossione dei crediti acquistati in blocco a soggetto non iscritto nell'elenco ex art. 106 TUB e, sul punto, la Suprema
Corte ha precisato “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” ( cfr. Cass. Civ. n. 7243/2024). pagina 4 di 7 La rappresentanza in capo a risulta ritualmente conferita a mezzo COroparte_3 procura ( allegata sub 1 della comparsa) che attribuisce alla mandataria pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in relazione ai crediti acquistati.
Passando al merito della opposizione in ragione della inammissibilità di tutti i motivi proposti ex art. 615,
1° co. c.p.c..
- per i motivi C, D, E, G, H, l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo, infatti, può conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive. Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché i motivi dell'opposizione a precetto sono tutti riferiti alla fondatezza dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo ( esistenza e validità della cessione in capo al creditore ricorrente in monitorio, validità della fideiussione prestata dal e/o decadenza del Pt_2 creditore nei confronti dell'indicato fideiussore) ovvero all'assunto difetto di rappresentanza del ricorrente in monitorio a mezzo della società mandataria. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere
pagina 5 di 7 sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008);
- quanto al motivo di cui sopra sub F), l'inammissibilità del rimedio esperito discende dall'applicazione del condivisibile principio interpretativo secondo cui: “ Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva),
i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore….” ( cfr. Cass. Civ. n. 36496/2021; SSUU n. 8126/2010).
Nel caso di specie è pacifico che il decreto ingiuntivo sia stato notificato agli opponenti in novembre 2023 prima della notifica del precetto e della introduzione della presente opposizione ( giugno 2024). La circostanza dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo comporta, secondo la giurisprudenza appena richiamata e condivisa, che l'unico rimedio esperibile per far valere anche l'eventuale inefficacia del decreto per irrituale tardiva notifica fosse la opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c; conclusione, quest'ultima, che preclude, per il medesimo motivo, il ricorso all'opposizione esecutiva risultando impossibile, nel nostro sistema, la concorrenza dei due rimedi e la possibilità di sindacare nella presente sede il provvedimento del giudice del monitorio sul termine per la notifica.
L'opposizione deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità della opposizione;
condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
con la mandataria elle spese di lite che liquida in CP_2 CP_1 Parte_3
€ 17.300,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
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