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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 145/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 9 dicembre 2025 PROC. N. 145/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Schiavone, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in
Campobasso alla via G. Garibaldi n. 5.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (C.F. CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via
Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domiciliano.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in atti il ricorrente domandava di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, nelle graduatorie nelle quali è inserito ed in quelle successive, il punteggio derivante dal servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina con l'attribuzione di 6 punti”.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, sollevando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' e, resistendo nel merito al Controparte_4 ricorso, ne chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
2. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente si osserva che, come rilevato dai resistenti, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola sussiste la sola legittimazione passiva del
[...]
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo . Controparte_1 Controparte_3
Ciò in quanto il personale scolastico si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con l'articolazione periferica rappresentata dall'
[...]
. Controparte_3
Nel merito, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso. Avendo egli svolto il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
La pretesa è priva di fondamento. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale
ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Ritiene il Tribunale che tale regolamentazione sia pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo
2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. Dunque, voler uniformare le due fattispecie, con conseguente attribuzione del medesimo punteggio alle due ipotesi, non può trovare accoglimento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che come tali sono destinatarie di una disciplina differenziata. Non è pertanto possibile equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima. Vi si uniforma anche la Corte d'Appello di Campobasso (sent. n. 59/2025) la quale fa proprio l'orientamento della Suprema Corte (sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». Ulteriore recentissima conferma è contenuta nella ordinanza 9738/2025 della sezione lavoro della Corte di
Cassazione, la quale sostiene che “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione; esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022 stante il carattere non complesso della controversia e tenuto conto del valore della causa -indeterminabile- (esclusa istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_4
2. Nel merito, rigetta il ricorso;
3. Condanna a pagare in favore del , in Parte_1 Controparte_1 persona del p.t., le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 9 dicembre 2025 PROC. N. 145/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Schiavone, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in
Campobasso alla via G. Garibaldi n. 5.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e (C.F. CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in Campobasso alla via
Insorti d'Ungheria, 74 ope legis domiciliano.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in atti il ricorrente domandava di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, nelle graduatorie nelle quali è inserito ed in quelle successive, il punteggio derivante dal servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina con l'attribuzione di 6 punti”.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, sollevando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' e, resistendo nel merito al Controparte_4 ricorso, ne chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
2. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente si osserva che, come rilevato dai resistenti, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola sussiste la sola legittimazione passiva del
[...]
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo . Controparte_1 Controparte_3
Ciò in quanto il personale scolastico si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con l'articolazione periferica rappresentata dall'
[...]
. Controparte_3
Nel merito, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso. Avendo egli svolto il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
La pretesa è priva di fondamento. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale
ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Ritiene il Tribunale che tale regolamentazione sia pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo
2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. Dunque, voler uniformare le due fattispecie, con conseguente attribuzione del medesimo punteggio alle due ipotesi, non può trovare accoglimento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che come tali sono destinatarie di una disciplina differenziata. Non è pertanto possibile equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima. Vi si uniforma anche la Corte d'Appello di Campobasso (sent. n. 59/2025) la quale fa proprio l'orientamento della Suprema Corte (sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». Ulteriore recentissima conferma è contenuta nella ordinanza 9738/2025 della sezione lavoro della Corte di
Cassazione, la quale sostiene che “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione; esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022 stante il carattere non complesso della controversia e tenuto conto del valore della causa -indeterminabile- (esclusa istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_4
2. Nel merito, rigetta il ricorso;
3. Condanna a pagare in favore del , in Parte_1 Controparte_1 persona del p.t., le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella