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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per modifica delle condizioni di affidamento figli naturali iscritto al n. 3088/2025 V.G. tra
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli
Avv.ti Giuditta Cipriani e Luca Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Località Salceto n. 91, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Monica Fara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Vittorio Veneto n. 25, Siena
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minorenne e modificare le condizioni di affidamento sancite nella sentenza di omologa n. 5/2023 dall'intestato
Tribunale, emessa in data 15.6.2023, pubbl pari data, in seno al proc. n.
895/2023 nelle modalità di seguito indicate:
a) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento paritario tra i genitori, stabilendo che la madre tenga con sé il figlio dal lunedì dopo scuola al giovedì mattina ed il padre tenga con sé il figlio dal giovedì dopo scuola fino al lunedì mattina. Precisando che nelle giornate di spettanza i genitori dovranno occuparsi di accompagnare e riprendere il figlio da scuola, ivi incluso per la madre prendere il figlio da scuola lunedì, a conclusione dell'orario scolastico, ed accompagnarlo giovedì mattina, per il padre prendere il figlio da scuola giovedì, a conclusione dell'orario scolastico, ed accompagnarlo lunedì mattina;
resta inoltre inteso che nel caso in cui si trovasse nella impossibilità di recarsi a scuola Per_1
(per esempio per motivi di salute) egli rimarrà, salvo diverso accordo fra i genitori, con il genitore che avrebbe dovuto occuparsi di accompagnarlo a scuola per la detta mattina;
b) Considerate le mutate condizioni economiche della sig.ra CP_1
e considerato il collocamento paritario del figlio, cessa a partire dal
[...] mese di settembre 2025 l'obbligo a carico del sig. di versare Parte_1 alla sig.ra la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del minore, pertanto, le parti concordano che nessun genitore sarà obbligato a corrispondere in favore dell'altro una somma a titolo di contributo al mantenimento del minore;
2 c) Le parti concordano che il minore venga iscritto alla scuola Persona_1 materna dell'infanzia sita in via C. Battisti n. 7, 53036, Per_2
Poggibonsi;
d) Le spese straordinarie restano a carico di ciascuna parte per il 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena;
e) Le parti concordano che la sig.ra continuerà a percepire CP_1
l'assegno unico nella misura del 100%;
f) Le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa, anche connessa ed in particolare riconoscono reciprocamente di avere, sino ad oggi, già adempiuto al mantenimento del figlio in conformità a quanto sancito e disposto nella sentenza di omologa n.
5/2023 dall'intestato Tribunale, emessa in data 15.6.2023, pubbl pari data, in seno al proc. n. 895/2023;
g) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
h) spese di lite interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto modificarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Per_1 nato il [...] dalla loro relazione more uxorio, allegando un mutamento della situazione di fatto sia in ordine ai tempi effettivi di collocamento del bambino presso ciascun genitore, sia in ragione della mutata situazione economica della madre che, rispetto all'epoca del precedente ricorso, ha aperto un'attività imprenditoriale assumendo due dipendenti.
Ciò detto il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato
3 di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali del minore e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in Siena, 21/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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