Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non é configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta -, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2006, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/01/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 169
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 040438/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MO N. IL 18/04/1987;
avverso ORDINANZA del 20/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Giansi Francesco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 20/08/2005 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da DE IM contro l'ordinanza 6/08/2005 del GIP dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti a carico del suddetto DE gravi indizi in ordine al reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, in relazione all'art. 61 c.p., n. 1, in concorso con altri soggetti non identificati, commesso in danno di TI AU.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, il TI, trasportato il pomeriggio del 1 agosto 2005 da una autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, aveva riferito di essere stato vittima di un volontario investimento da parte del conducente di una vettura, che, avendo con altri suoi amici avuto un diverbio con un benzinaio che stava rifornendo la loro auto ed aveva chiesto loro di azionare il freno a mano durante il rifornimento, aveva reagito insieme ai suoi amici colpendo con un bastone il benzinaio e con un pugno il TI che li aveva invitati alla calma. I giovani erano quindi partiti sgommando e puntando il TI ed il benzinaio;
quest'ultimo era riuscito a scansarsi, mentre invece il TI era stato investito.
Il conducente della macchina era stato poi identificato nel DE IM sulla base della targa del veicolo e a seguito di una ricognizione fotografica da parte del TI e del benzinaio. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il fatto fosse stato correttamente contestato come tentato omicidio aggravato poiché la velocità del veicolo, che era partito sgommando, la vicinanza delle vittime, l'assenza di ostacoli lungo la traiettoria e la violenza dell'urto rendevano evidente la idoneità e la univocità degli atti a provocare la morte, tenuto conto che era configurabile il tentato omicidio anche nel caso in cui l'agente, pur non avendo agito esclusivamente per provocare la morte, si fosse tuttavia rappresentato l'evento come possibile.
Ha poi ritenuto che l'unica misura idonea a contenere la pericolosità sociale dell'indagato ed il pericolo della commissione di reati analoghi fosse la custodia in carcere, considerati la gravità del fatto, la incapacità dimostrata dall'indagato di controllare i propri impulsi, esplodendo in gesti inconsulti di fronte di stimoli minimi, nonché i recenti precedenti di polizia per furto e fatti attinenti alla droga.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del DE lamentando violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto corretta la qualificazione del reato come tentato omicidio a titolo di dolo eventuale, mentre invece il dolo eventuale era incompatibile con il tentativo, essendo comunque da ritenere che il conducente dell'autovettura, nel darsi alla fuga, avesse accettato al massimo il rischio di ledere o percuotere, ma non certo di uccidere la persona offesa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame, dopo avere specificamente indicato gli elementi sulla cui base ha ritenuto la sussistenza del dolo omicidiario, quali la velocità del veicolo utilizzato per commettere il fatto, la vicinanza delle vittime, l'assenza di ostacoli lungo la traiettoria e la violenza dell'urto, tutti sintomatici del dolo diretto, ha quindi, con motivazione incompleta e contraddittoria, rilevato che era configurabile il tentativo di omicidio anche quando l'agente, pur non avendo agito al fine di cagionare la morte, si sia tuttavia rappresentato l'evento come possibile ed abbia ugualmente accettato siffatto rischio sotto il profilo del dolo eventuale. Il Tribunale del riesame ha cioè ritenuto che fosse comunque sufficiente il dolo eventuale prospettando la tesi della compatibilità fra dolo eventuale e tentativo ed ha all'uopo richiamato una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 1999 che si pone in tale linea, rilevando sostanzialmente che non interessava nella specie verificare se si fosse o meno in presenza di dolo diretto poiché era prospettabile prima facie il dolo eventuale che avrebbe comunque giustificato il reato di tentativo di omicidio per cui era stata emessa la misura cautelare.
Tale argomento è erroneo in diritto, poiché, pur dando atto della estrema contraddittorietà della giurisprudenza anche di questa Corte, nell'arco di almeno venti anni, sul punto concernente la compatibilità fra dolo eventuale e tentativo, peraltro, almeno dal 1999 in poi, vi è ormai un orientamento, che può ritenersi consolidato e condiviso, in merito, alla incompatibilità del delitto tentato con il dolo eventuale poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta - la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e cioè della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentita soltanto in caso di evento materialmente verificatosi. Il che trova riscontro nella lettera della legge che stabilisce l'estremo della inequivoca direzione degli atti idonei, concernente l'oggettività del comportamento materiale e cioè il dato estrinseco dell'azione, manifestante ex se l'intenzione dell'agente, ma che va correlato ad un preciso atto interno (la direzione degli atti idonei) necessariamente consistente nella certa volontà di conseguire un prefissato risultato delittuoso, verso cui appunto l'azione è indirizzata secondo inequivoca finalizzazione. In base a tale orientamento che questa Corte condivide, il tentativo è quindi compatibile con il dolo diretto, peraltro anche nella forma del dolo alternativo che è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie morte o ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta (con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile quindi con il tentativo), mentre invece non è compatibile con il dolo eventuale (v. per tutte Cass. 17/02/2005 n. 6168; Cass. N. 385/ 2000; Cass. n. 385/2000). L'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale comporta l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio allo stesso giudice il quale dovrà riprendere in esame tutti gli elementi della fattispecie al fine di valutare se il dolo - sulla base degli elementi esterni della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente - fosse configurabile come diretto, alternativo o eventuale, alla stregua dei principi di diritto sopra indicati, traendone le conseguenze in punto di qualificazione del reato e di proporzione della misura cautelare.
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006