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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11338 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3809 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(C.F. ; Polisweb: ADS80030620639), ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato il 22 P.IVA_2 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed , presso i cui uffici, in Parte_1 via Diaz n. 11, Napoli, domicilia per legge (Fax 0814979313; pec:
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ATTRICE
E
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]H, Controparte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Letizia n. 9, presso lo C.F._1
Studio Legale Associato , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cimmino (C.F.: Controparte_2
) C.F._2
NONCHE'
, nata il [...] a [...], ivi residente a[...]
21/H, C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Letizia n. 9, presso C.F._3 lo Studio Legale Associato , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cimmino (C.F.: Controparte_2
) C.F._2
E nato il [...] a [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_3
, e , nata il [...] a [...], ivi residente a[...] Parte_4
1 Vicinale Masseria Grande n. 31/B, C.F. rappresentati e difesi, anche CodiceFiscale_5 disgiuntamente, dagli av-vocati Domenico Triunfo, CF , ed Isabella CodiceFiscale_6
ZA, CF , presso lo Studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, CodiceFiscale_7 alla Via C. Carelli 14
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nelle note autorizzate dal Tribunale, l'attrice nel riportarsi ai Parte_1 propri scritti introduttivi, chiede disporsi la revocatoria dell'atto impugnato e per l'effetto, chiede dichiararsi l'inefficacia relativa di quest'ultimo nei suoi confronti, con vittoria di spese.
I convenuti e , nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiedono Controparte_1 Parte_2 rigettarsi nel merito la domanda attorea, con vittoria di spese.
I convenuti e , nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiedono Parte_3 Parte_4 rigettarsi nel merito la domanda attorea, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i coniugi Parte_1
e , nonché i figli di questi ultimi e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 Pt_4
, per avere i primi due ceduto un bene immobile in regime di comunione legale in favore dei
[...] figli, in guisa tale da diminuire la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del CP_1
a fronte di un'esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti di
[...] Parte_1 pari ad euro 1.261.149,86. Deduceva, pertanto, che la relativa operazione negoziale fosse preordinata a minare le sue ragioni di credito e ne impugnava l'atto di cessione trascritto in data 23-11-2023 presso l' di Napoli 1 mediante azione revocatoria, chiedendo la declaratoria della Controparte_4 la relativa inefficacia dell'atto negoziale limitatamente alla quota di proprietà che il debitore CP_1
vantava su detto bene immobile, pari al 50%.
[...]
Si costituivano in giudizio il coniuge chiedendo il rigetto della relativa domanda Controparte_1 revocatoria in quanto improponibile e ad ogni modo infondata per mancanza dei relativi presupposti.
Si costituivano in giudizio i figli e chiedendo il rigetto della Parte_3 Parte_4 domanda attorea per difetto del presupposto soggettivo, necessario ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, della consapevolezza che essi acquirenti avevano del pregiudizio che detto atto arrecava alle ragioni dell' . Parte_1
All'udienza dell'8/07/2024 il Giudice, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta , ne ordinava la rinnovazione. Parte_2
Avvenuta la rinnovazione della notificazione, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Parte_2
2 il rigetto della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, il rigetto per mancanza dei presupposti necessari alla revocatoria dell'atto impugnato.
La causa di natura documentale, come tale non è stata istruita se non a mezzo della documentazione depositata in atti e all'udienza del 25.11.25, previo deposito delle parti degli scritti difensivi finali autorizzati e delle note di udienza, veniva assunta in decisione con ordinanza comunicata in data
26.11.25.
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
In via preliminare va precisato come il cuore della vicenda che occupa il presente giudizio è rappresentato dall'atto di cessione con cui i coniugi e Controparte_1 Parte_2 dismettevano in favore della figlia la nuda proprietà al 100% del bene immobile di Parte_4 cui entrambi risultavano titolari - per essere quest'ultimo sottoposto al regime della comunione legale
- e al contempo, con lo stesso atto di cessione, costituivano in favore del figlio il Parte_3 diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene immobile.
Entrambi i figli, a titolo di corrispettivo dell'atto di cessione della proprietà e della costituzione dell'usufrutto vitalizio, si impegnavano a fornire ai cedenti vitto, alloggio, nonché assistenza materiale e morale per tutto il corso della loro vita.
L'atto di cessione veniva stipulato presso il notaio in data 7-11-2023, per poi essere Per_1 successivamente registrato presso i competenti registri immobiliari in data 23-11-2023.
Tanto basta a dimostrare la posteriorità dell'atto negoziale rispetto al sorgere del credito vantato dalla nei confronti del , posto che quest'ultimo risulta composto da Pt_1 Parte_1 Controparte_1 imposte, contributi e sanzioni maturate e non pagate risalenti agli anni 2017 e 2020, come da estratti di ruolo allegati in atti dall' . Parte_1
L'esistenza del credito veniva portato a conoscenza del in virtù di plurime notifiche di CP_1 cartelle di pagamento, una recante data 12-3-2022 notificata a persona di famiglia e l'altra recante data 21-9-2023, notificata a mani proprie.
La priorità del credito rispetto al compimento dell'atto negoziale ha diretti effetti per ciò che riguarda la disciplina applicabile, nella misura in cui, come si dirà, diversi sono i presupposti necessari alla revocatoria dell'atto, tanto sotto il profilo oggettivo, per ciò che riguarda l'eventus damni, quanto sotto il profilo soggettivo, per ciò che invece concerne la scientia fraudis.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione ad oggetto il difetto di legittimazione passiva paventata dalla convenuta . Parte_2
In merito, infatti, soccorre l'art. 180 c.c., norma specificamente dettata in materia di comunione legale tra coniugi, il cui secondo comma statuisce come il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad
3 entrambi i coniugi. Sul punto, benché non si versi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra questi ultimi (come chiarito da Cass. Civ. n° 18707/2021 secondo cui “Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901
c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione), bene ha fatto la creditrice a convenire in giudizio entrambi, data l'evidente comunanza di Pt_1 Parte_1 interessi che avvince entrambi i coniugi rispetto all'atto oggetto di impugnativa.
Ove pure la coniuge fosse stata originariamente pretermessa, infatti, ciò non le avrebbe Parte_2 impedito di partecipare successivamente spiegando atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
Addentrandoci nel merito della vicenda, la creditrice ha fornito dimostrazione, Parte_1 sia pure mediante presunzioni, di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto impugnato, cioè l'eventus damni e la scientia fraudis.
Quanto al primo, esso è rappresentato dal fatto che l'atto negoziale in discorso ha provocato un evidente pregiudizio nei confronti del creditore consistente nel fatto che, con esso, il debitore si è spogliato dell'unico bene immobile che rientrava nel suo patrimonio.
Peraltro, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, neppure sarebbe necessario, affinché possa dirsi integrato il requisito dell'eventus damni, che l'atto dispositivo del debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né tantomeno che lo renda addirittura incapiente, essendo sufficiente, in base ad un giudizio prognostico, che detto atto determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Nel caso di specie appare evidente come l'atto dispositivo abbia ben oltre superato la soglia minima rappresentata dal pericolo di danno, trattandosi dell'unica quota di proprietà immobiliare di cui il debitore risultava titolare prima di esso ( cfr. doc. n. 8 allegato all'atto di citazione).
Né risulta fornita di pregio l'eccezione avanzata dal debitore secondo cui il creditore Controparte_1 erariale non avrebbe interesse ad agire, trattandosi di immobile non pignorabile da quest'ultimo ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 602/1973, tale per cui, ove pure venisse accolta la domanda revocatoria,
non potrebbe intraprendere su di esso azioni esecutive. Parte_1
Come chiarito dalla stessa sin dal suo atto introduttivo, infatti, nonostante la Parte_1 non pignorabilità ex lege di tale immobile da parte sua, la stessa ha tutto l'interesse a coltivare la sua pretesa revocatoria, poiché in virtù dell'accoglimento di quest'ultima la stessa potrebbe intraprendere azioni dal carattere conservativo in vista di future ed eventuali azioni esecutive intraprendibili da altri
4 creditori del medesimo debitore, come ad esempio quella consistente nell'iscrivere garanzie ipotecarie, in virtù della legittimazione a tanto offertagli dall'art. 77 comma 1 bis del d.p.r. 602/1973.
In ordine al secondo presupposto, invece, questo è rappresentato dalla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie.
Come chiarito dal Cass. n° 28423/2021, non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo, il suo patrimonio sia divenuto incapiente, o comunque tale da rendere più difficile o incerta l'esecuzione.
Anche sotto tale profilo, è più che ragionevole presumere che il fosse ben a Controparte_1 conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie di Parte_1
, ben essendo a conoscenza dell'esistenza – peraltro mai contestata in questo giudizio - di
[...] queste ultime, viste le plurime notifiche degli atti di imposizione di valore rilevante.
Non solo, poiché ad ulteriore sostegno di quanto detto si pone l'anomalia temporale rappresentata dal fatto che il si è spogliato del proprio intero compendio immobiliare il 7/11/2023, cioè dopo CP_1 appena due mesi aver ricevuto a mani proprie l'ultima cartella di pagamento notificatagli dall' in data 21/9/2023. Parte_1
Qualche sforzo argomentativo maggiore merita, invece, la posizione dei figli del debitore, nonché cessionari dell'immobile, cioè . Controparte_5 Pt_4
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, infatti, è onere del creditore che agisce in revocatoria dimostrare non solo che il debitore, ma anche che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arreca al creditore. In proposito, come chiarito da Cass. n° 8824/2021, basta che l'avente causa abbia, al momento dell'atto, la consapevolezza che con esso vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione delle loro ragioni, non occorrendo né il dolo specifico di danneggiarli, né che il terzo cooperi alla frode con proprio particolare profitto.
Quanto al contenuto dell'onere probatorio, pertinente è la massima della sentenza n° 2592/2023 del tribunale di Torre Annunziata che, occupandosi di un caso del tutto analogo, ha chiarito come “la prova della "participatio fraudis" del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito può essere data anche per mezzo di presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente”.
A proposito poi della natura del contratto in atti, valga osservare che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il contratto atipico di vitalizio assistenziale o anche alimentare differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia ex art. 1872 c.c. per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da
5 un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali (Cass. n.
27914/2017). Tipica di tale forma negoziale è l'aleatorietà, in quanto postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (Cass. n. 2522/2017). L'esistenza dell'alea, consistente nella variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, e la proporzione tra obbligazioni assunte e beni ceduti costituiscono inoltre il discrimine tra vitalizio assistenziale e donazione.
Invero, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, potrebbe celare uno spirito di liberalità e connotare, dunque, la natura gratuita del contratto atipico in esame.
Nel caso in concreto non risultano agli atti elementi da cui desumere la mancanza dell'alea contrattuale, che secondo l'orientamento di legittimità prevalente è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti e agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età (Cass.
n. 4825/2016). Stante l'incertezza dell'entità dell'obbligazione di mantenimento, non sussistendo una palese sproporzione tra le obbligazioni assunte dalle parti del contratto, deve pertanto escludersi la natura gratuita dell'atto dispositivo.
Ora, ciò premesso, nel caso di specie, è agevole presumere che anche i cessionari , proprio in CP_1 ragione del vincolo parentale che li lega ai propri genitori, fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie che vantava (e vanta tutt'ora) nei confronti Parte_1 del di loro padre. Non solo, poiché ulteriori indici presuntivi che lasciano presagire come gli stessi avessero tale consapevolezza sono rappresentati dalla anomalia consistente nel fatto che il corrispettivo per la cessione dell'immobile non avviene mediante il pagamento di un prezzo, quanto piuttosto dall'accollo del mantenimento, vita natural durante, dei genitori cedenti, impegnandosi a fornire loro vitto, alloggio, vestiario, assistenza materiale e morale, compagnia, cure mediche e tutt'altro gli occorra per una esistenza adeguata al loro attuale tenore di vita.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria intrapresa da contro il debitore cedente e contro gli altri soggetti Parte_1 appartenenti al nucleo familiare che si sono resi partecipi dell'atto negoziale, con l'effetto di rendere ad essa inopponibili gli effetti dell'atto impugnato limitatamente alla quota del 50% di proprietà che su detto immobile vantava il debitore . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite ( pari all'ammontare del credito vantato ) e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la
6 soccombenza e sono poste in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 22 del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, secondo cui l' è stata inclusa tra le agenzie fiscali che Controparte_6 godono della prenotazione a debito delle spese processuali anche nei giudizi nei giudizi di cognizione originati dalle medesime procedure, in cui parimenti essa agisce (o resiste in giudizio) nell'esercizio
“delle funzioni svolte per conto degli enti impositori” (v. in tali termini Cass. sez. trib., 29/10/2020,
n. 23874).
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di
[...]
dell'atto di compravendita del 07-11-2023 trascritto in data 23-11-2023 presso Parte_1
l' di Napoli 1 Rep. 965 Racc. 719, con il quale Controparte_4 Controparte_1
(unitamente alla sig.ra ) ha trasferito a il diritto di nuda Parte_2 Parte_4 proprietà e il diritto di usufrutto del cespite immobiliare, limitatamente alla Parte_3 quota del 50% in titolarità di , cin riferimento alla seguente entità Controparte_1 immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli alla Via Rocco Scotellaro, n. 21H e precisamente: - appartamento ubicato al primo piano, distinto con il numero interno 3 (tre), composto di 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, riportato nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune con i seguenti dati: - Sezione PIA - Foglio 7 - Part.lla 570 - sub. 11 - Corso
Duca d'Aosta n. 70 – piano 1 - Interno 3 - Categoria A3- Classe 3 - Z.C.
5 - Vani 6,5 - sup. totale mq 122 - sup. totale escluse aree scoperte mq114 - R.C. Euro 822,46;
• Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
• Condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1686,00
[...] per spese vive ed euro 14.500,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge in favore dello Stato.
Napoli, 03 dicembre 2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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