TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8645/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Angelo Chisari, giusta procura in atti e elettivamente domiciliate nello studio del difensore sito in Catania, via Cervignano n.22
ATTORI
Contro
:
c.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
[...]
Scardavilla, giusta procura in atti e elettivamente domiciliata nello studio del difensore sito in Catania, via Caronda n. 136
CONVENUTA
Rimessa in decisione all'udienza del 17 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato via pec in data 13.08.2024, e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, e per Parte_2 Controparte_1 essa, quale mandataria per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità CP_2 del decreto ingiuntivo R.G. 6839/2024 n. 2056/2024 del 2.07.2024, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 216.891,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore avente titolo nella fideiussione sottoscritta in data 04/10/2010, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti di Banco di Sicilia CP_3
S.p.A., oggi in relazione al contratto di c/c n. 300807871. Controparte_4
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della mandataria in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. nonché la carenza di legittimazione CP_2 attiva in capo all'odierna opposta, per non aver dimostrato l'inclusione del credo oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, quindi, non fornendo all'uopo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Deduceva, altresì, la decadenza maturata ex art. 1957 c.c. (con termine negozialmente esteso tra le parti da 6 a 36 mesi), in quanto, mentre il ricorso monitorio veniva depositato in data 22.02.2019, la revoca delle linee di credito nei confronti del debitore principale sarebbe intervenuta al più tardi il 30.01.2016,
e dunque oltre i 36 mesi previsti.
Inoltre, deduceva la decadenza ex art. 1956 c.c., in quanto il debitore principale si sarebbe trovato in condizioni di difficoltà economica, percepibile dal creditore, già nell'agosto 2015, in quanto a tale data la banca creditrice fa risalire (con comunicazione del 14.01.2016) la cessazione di ogni movimentazione sul conto. Il creditore avrebbe, a loro dire, continuato a fare credito ancora per altri mesi, prima di revocare le linee di credito aperte e chiudere il rapporto.
Deducevano, in ogni caso, la qualifica di “consumatore” in capo alle odierne opponenti, rilevando come i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
Eccepivano, da ultimo, l'insussistenza del credito nonché l'errata determinazione degli importi ingiunti per illegittimità delle condizioni applicate in contratto, chiedendo in subordine il risarcimento del danno subito dalle opponenti in conseguenza del comportamento negligente ed illegittimo tenuto dalla pari all'intero importo preteso dalla stessa con il ricorso monitorio. CP_5
pagina 2 di 8 Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “[…] 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale avversaria per mancato esperimento, a cura della opposta, del procedimento di mediazione;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria CP_2
(già ed in conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 2056/2024 (N.R.G. CP_6
6839/2024), emesso in data 02/07/2024 dal Tribunale Civile di Catania, dott. Mariano Sciacca.
Accertare e dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 società a responsabilità limitata con socio unico, e, per essa, della già e CP_2 CP_7
l'inopponibilità ai terzi della riferita cessione, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 2056/2024 (N.R.G. 6839/2024), emesso in data 02/07/2024 dal Tribunale Civile di
Catania, dott. Mariano Sciacca;
3) accertare e dichiarare la non conformità agli originali della fideiussione e della documentazione allegata ed altresì la nullità della fideiussione indicata dalla banca opposta, perché contenente clausole illegittime e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato tra le parti,
a ragione della nullità della clausola di cui al n. 5 del medesimo contratto, in quanto vessatoria e non preceduta da alcuna trattativa individuale, ovvero, per le medesime ragioni di fatto e di diritto, dichiarare nulla siffatta clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; in conseguenza, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, in virtù dell'art. 1957 cod.civ., e dall'azione nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla devono e alla società opposta;
5) in ogni caso, Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 cod.civ., del creditore dalla garanzia fideiussoria e dall'azione nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla devono e alla società opposta;
5) Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 cod.civ. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla devono Parte_1
e alla società opposta;
6) accertare e dichiarare la liberazione delle opponenti Parte_2 dalla garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla devono e alla società Parte_1 Parte_2 opposta;
7) accertare e dichiarare l'infondatezza della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto e pertanto provvedere alla revoca dello stesso, ovvero disporre la riduzione dell'importo dovuto, secondo le indicazioni offerte nel presente atto e secondo quanto verrà ritenuto di giustizia;
8) accertare e dichiarare il difetto di prova del credito fatto valere con l'impugnato decreto ingiuntivo e conseguentemente revocarlo e dichiarare che nulla devono e alla Parte_1 Parte_2 società opposta. Nella non temuta ipotesi di conferma del credito azionato col ricorso per D.I., pagina 3 di 8 accertare il danno patito dalle opponenti per la perdita del diritto di rivalsa/regresso e della azioni di surroga nei confronti del debitore garantito ed in conseguenza condannare la società
[...]
società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore e, per essa, già al risarcimento, in loro favore, del danno pari CP_2 CP_7 all'intero importo preteso dall'opposta (euro 216.891,63), ovvero pari alla diversa somma che eventualmente il Decidente riterrà dovuta, disponendo la compensazione dei rispetti crediti di importo equivalente. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa responsiva del 25.10.2024 si costituiva in giudizio e per Controparte_1 essa, quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale CP_2 conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.11.2024 il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 12.02.2025, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 18.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, rilevava che era stato già espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo (come da verbale allegato), rigettava le richieste istruttorie formulate dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 (poi differita al 17.11.2025), disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata per quanto si dirà.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta, e CP_1 per essa la mandataria ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito CP_2
l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito sia divenuto di proprietà della perché alla stessa ceduto giusto atto CP_1 di cessione del 14.07.2017, stipulato ex art. 58 T.U.B. e L. 130/1999, il cui avviso, prodotto in atti, è stato pubblicato sulla G.U. del 8.08.2017,
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto, ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio l'attestazione di avvenuta cessione dei crediti sottoscritta dalla cedente CP_4
(cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e l'estratto del contratto di cessione certificato dal Notaio dott.
[...]
pagina 4 di 8 il 6.05.2024, dal quale si evince l'attuale titolarità del credito per cui è causa in capo Parte_3 alla (cfr. doc. 11 fasc. monitorio). CP_1
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024 – principi del resto confermati, nel caso in esame, da Cass. civ.,
Sez. I, ordd. nn. 23834-23849-23852/2025).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalle opponenti, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di nonché la CP_1 conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Si ritiene, altresì, superata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente in merito alla mancata iscrizione della società mandataria nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., atteso che pagina 5 di 8 dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ.,
III sez., ord. n. 7243/2024).
Ciò posto, va rilevato come l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. sollevata dalle difese dell'opponente risulti essere fondata e di natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
La disamina della eccezione di intervenuta decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria prestata trova il suo naturale fondamento nella finalità prevista dell'art. 1957 c.c., ossia quella di evitare che la garanzia si traduca in un abusivo e illimitato peso sul patrimonio del garante.
A monte, si ricorda che l'art. 1957 c.c. stabilisce che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”
Le parti, all'art. 5 dell'allegato contratto di fideiussione, hanno però stabilito un prolungamento del termine, in quanto in esso si stabilisce che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.”
Riguardo alla possibilità che hanno le parti di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c., prevedendo, come nel caso di specie, un termine più lungo rispetto ai sei mesi previsti, si veda, ex multis, Cass. Civ
Sez. 1, Sent. n. 16836 del 13/08/2015, la quale ha stabilito che: “Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”.
In relazione al contratto di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito.
pagina 6 di 8 Se è dunque possibile convenzionalmente derogare integralmente all'art. 1957 c.c., a maggior ragione sarà convenzionalmente possibile semplicemente prevedere un allungamento del termine previsto da tale articolo, come nel caso di specie in cui sono stati previsti 36 mesi per agire per l'adempimento.
Al fine di impedire la decadenza, occorre un'iniziativa necessariamente giudiziale del creditore. L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016).
Nel caso in esame, non risulta esservi prova che il creditore abbia promosso alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (il deposito del ricorso monitorio veniva effettuato solo nel mese di febbraio 2019).
Infatti, anche a voler discutere in ordine alla qualifica di “consumatore” in capo alla e Parte_1 anche a voler ritenere che la scadenza dell'obbligazione principale debba necessariamente rivestire la forma di una iniziativa di tipo “giudiziale” piuttosto che di tipo “stragiudiziale” (circostanza sulla quale la giurisprudenza di legittimità non ha preso una posizione netta e decisiva), risulta abbastanza evidente, tuttavia, come la presunta comunicazione da parte dell'Istituto di credito - come da raccomandata del 4.04.2016 con cui lo stesso comunicava di aver revocato le linee di credito oggetto della garanzia, con conseguente intimazione dal debitore principale di pagare immediatamente quanto dovuto - risulta del tutto priva di valenza ai fini dell'art. 1957 c.c., in quanto non vi è prova agli atti quanto all'invio e alla ricezione della detta comunicazione.
Dunque, non essendo stata offerta alcuna dimostrazione di una tempestiva iniziativa da parte del creditore, il termine di legge risulta inutilmente decorso, con l'inevitabile venir meno del diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Pertanto, a fronte della scadenza oggettiva dell'obbligazione principale e della mancata prova dell'avvio di un'azione giudiziale tempestiva, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. impone l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo de quo andrà revocato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8645/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2056/2024 del 2.07.2024
(R.G. 6839/2024).
- CO parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in
€ 406,50 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania,il 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8645/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Angelo Chisari, giusta procura in atti e elettivamente domiciliate nello studio del difensore sito in Catania, via Cervignano n.22
ATTORI
Contro
:
c.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
[...]
Scardavilla, giusta procura in atti e elettivamente domiciliata nello studio del difensore sito in Catania, via Caronda n. 136
CONVENUTA
Rimessa in decisione all'udienza del 17 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato via pec in data 13.08.2024, e Parte_1
convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, e per Parte_2 Controparte_1 essa, quale mandataria per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità CP_2 del decreto ingiuntivo R.G. 6839/2024 n. 2056/2024 del 2.07.2024, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 216.891,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore avente titolo nella fideiussione sottoscritta in data 04/10/2010, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti di Banco di Sicilia CP_3
S.p.A., oggi in relazione al contratto di c/c n. 300807871. Controparte_4
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della mandataria in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. nonché la carenza di legittimazione CP_2 attiva in capo all'odierna opposta, per non aver dimostrato l'inclusione del credo oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, quindi, non fornendo all'uopo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Deduceva, altresì, la decadenza maturata ex art. 1957 c.c. (con termine negozialmente esteso tra le parti da 6 a 36 mesi), in quanto, mentre il ricorso monitorio veniva depositato in data 22.02.2019, la revoca delle linee di credito nei confronti del debitore principale sarebbe intervenuta al più tardi il 30.01.2016,
e dunque oltre i 36 mesi previsti.
Inoltre, deduceva la decadenza ex art. 1956 c.c., in quanto il debitore principale si sarebbe trovato in condizioni di difficoltà economica, percepibile dal creditore, già nell'agosto 2015, in quanto a tale data la banca creditrice fa risalire (con comunicazione del 14.01.2016) la cessazione di ogni movimentazione sul conto. Il creditore avrebbe, a loro dire, continuato a fare credito ancora per altri mesi, prima di revocare le linee di credito aperte e chiudere il rapporto.
Deducevano, in ogni caso, la qualifica di “consumatore” in capo alle odierne opponenti, rilevando come i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
Eccepivano, da ultimo, l'insussistenza del credito nonché l'errata determinazione degli importi ingiunti per illegittimità delle condizioni applicate in contratto, chiedendo in subordine il risarcimento del danno subito dalle opponenti in conseguenza del comportamento negligente ed illegittimo tenuto dalla pari all'intero importo preteso dalla stessa con il ricorso monitorio. CP_5
pagina 2 di 8 Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “[…] 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale avversaria per mancato esperimento, a cura della opposta, del procedimento di mediazione;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria CP_2
(già ed in conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 2056/2024 (N.R.G. CP_6
6839/2024), emesso in data 02/07/2024 dal Tribunale Civile di Catania, dott. Mariano Sciacca.
Accertare e dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 società a responsabilità limitata con socio unico, e, per essa, della già e CP_2 CP_7
l'inopponibilità ai terzi della riferita cessione, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 2056/2024 (N.R.G. 6839/2024), emesso in data 02/07/2024 dal Tribunale Civile di
Catania, dott. Mariano Sciacca;
3) accertare e dichiarare la non conformità agli originali della fideiussione e della documentazione allegata ed altresì la nullità della fideiussione indicata dalla banca opposta, perché contenente clausole illegittime e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato tra le parti,
a ragione della nullità della clausola di cui al n. 5 del medesimo contratto, in quanto vessatoria e non preceduta da alcuna trattativa individuale, ovvero, per le medesime ragioni di fatto e di diritto, dichiarare nulla siffatta clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; in conseguenza, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, in virtù dell'art. 1957 cod.civ., e dall'azione nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla devono e alla società opposta;
5) in ogni caso, Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 cod.civ., del creditore dalla garanzia fideiussoria e dall'azione nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla devono e alla società opposta;
5) Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 cod.civ. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla devono Parte_1
e alla società opposta;
6) accertare e dichiarare la liberazione delle opponenti Parte_2 dalla garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla devono e alla società Parte_1 Parte_2 opposta;
7) accertare e dichiarare l'infondatezza della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto e pertanto provvedere alla revoca dello stesso, ovvero disporre la riduzione dell'importo dovuto, secondo le indicazioni offerte nel presente atto e secondo quanto verrà ritenuto di giustizia;
8) accertare e dichiarare il difetto di prova del credito fatto valere con l'impugnato decreto ingiuntivo e conseguentemente revocarlo e dichiarare che nulla devono e alla Parte_1 Parte_2 società opposta. Nella non temuta ipotesi di conferma del credito azionato col ricorso per D.I., pagina 3 di 8 accertare il danno patito dalle opponenti per la perdita del diritto di rivalsa/regresso e della azioni di surroga nei confronti del debitore garantito ed in conseguenza condannare la società
[...]
società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore e, per essa, già al risarcimento, in loro favore, del danno pari CP_2 CP_7 all'intero importo preteso dall'opposta (euro 216.891,63), ovvero pari alla diversa somma che eventualmente il Decidente riterrà dovuta, disponendo la compensazione dei rispetti crediti di importo equivalente. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa responsiva del 25.10.2024 si costituiva in giudizio e per Controparte_1 essa, quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale CP_2 conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.11.2024 il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 12.02.2025, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 18.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, rilevava che era stato già espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo (come da verbale allegato), rigettava le richieste istruttorie formulate dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 (poi differita al 17.11.2025), disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata per quanto si dirà.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta, e CP_1 per essa la mandataria ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito CP_2
l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito sia divenuto di proprietà della perché alla stessa ceduto giusto atto CP_1 di cessione del 14.07.2017, stipulato ex art. 58 T.U.B. e L. 130/1999, il cui avviso, prodotto in atti, è stato pubblicato sulla G.U. del 8.08.2017,
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto, ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio l'attestazione di avvenuta cessione dei crediti sottoscritta dalla cedente CP_4
(cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e l'estratto del contratto di cessione certificato dal Notaio dott.
[...]
pagina 4 di 8 il 6.05.2024, dal quale si evince l'attuale titolarità del credito per cui è causa in capo Parte_3 alla (cfr. doc. 11 fasc. monitorio). CP_1
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024 – principi del resto confermati, nel caso in esame, da Cass. civ.,
Sez. I, ordd. nn. 23834-23849-23852/2025).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalle opponenti, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di nonché la CP_1 conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Si ritiene, altresì, superata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente in merito alla mancata iscrizione della società mandataria nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., atteso che pagina 5 di 8 dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ.,
III sez., ord. n. 7243/2024).
Ciò posto, va rilevato come l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. sollevata dalle difese dell'opponente risulti essere fondata e di natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
La disamina della eccezione di intervenuta decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria prestata trova il suo naturale fondamento nella finalità prevista dell'art. 1957 c.c., ossia quella di evitare che la garanzia si traduca in un abusivo e illimitato peso sul patrimonio del garante.
A monte, si ricorda che l'art. 1957 c.c. stabilisce che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”
Le parti, all'art. 5 dell'allegato contratto di fideiussione, hanno però stabilito un prolungamento del termine, in quanto in esso si stabilisce che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.”
Riguardo alla possibilità che hanno le parti di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c., prevedendo, come nel caso di specie, un termine più lungo rispetto ai sei mesi previsti, si veda, ex multis, Cass. Civ
Sez. 1, Sent. n. 16836 del 13/08/2015, la quale ha stabilito che: “Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”.
In relazione al contratto di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito.
pagina 6 di 8 Se è dunque possibile convenzionalmente derogare integralmente all'art. 1957 c.c., a maggior ragione sarà convenzionalmente possibile semplicemente prevedere un allungamento del termine previsto da tale articolo, come nel caso di specie in cui sono stati previsti 36 mesi per agire per l'adempimento.
Al fine di impedire la decadenza, occorre un'iniziativa necessariamente giudiziale del creditore. L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016).
Nel caso in esame, non risulta esservi prova che il creditore abbia promosso alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (il deposito del ricorso monitorio veniva effettuato solo nel mese di febbraio 2019).
Infatti, anche a voler discutere in ordine alla qualifica di “consumatore” in capo alla e Parte_1 anche a voler ritenere che la scadenza dell'obbligazione principale debba necessariamente rivestire la forma di una iniziativa di tipo “giudiziale” piuttosto che di tipo “stragiudiziale” (circostanza sulla quale la giurisprudenza di legittimità non ha preso una posizione netta e decisiva), risulta abbastanza evidente, tuttavia, come la presunta comunicazione da parte dell'Istituto di credito - come da raccomandata del 4.04.2016 con cui lo stesso comunicava di aver revocato le linee di credito oggetto della garanzia, con conseguente intimazione dal debitore principale di pagare immediatamente quanto dovuto - risulta del tutto priva di valenza ai fini dell'art. 1957 c.c., in quanto non vi è prova agli atti quanto all'invio e alla ricezione della detta comunicazione.
Dunque, non essendo stata offerta alcuna dimostrazione di una tempestiva iniziativa da parte del creditore, il termine di legge risulta inutilmente decorso, con l'inevitabile venir meno del diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Pertanto, a fronte della scadenza oggettiva dell'obbligazione principale e della mancata prova dell'avvio di un'azione giudiziale tempestiva, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. impone l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo de quo andrà revocato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8645/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2056/2024 del 2.07.2024
(R.G. 6839/2024).
- CO parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in
€ 406,50 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania,il 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8