TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05368/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04093 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05368/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2025, proposto da
MA GO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Ricorso avverso rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.
99 D.P.R. n. 115/2002 N. 05368/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. IO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego all'ammissione al gratuito patrocinio, contenuto nella sentenza emessa dal TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7099/2025;
- con ordinanza n. 18880/2025 il Collegio ha ordinato la notifica del ricorso al
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
- costituitisi in giudizio il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e il
Ministero della Giustizia hanno eccepito preliminarmente un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello civile; in particolare, è stato osservato che, nei processi diversi da quello penale, lo strumento utilizzabile avverso un provvedimento negativo sul gratuito patrocinio è soltanto quello di cui all'art. 170
D.P.R. cit. (“opposizione a decreto di pagamento”), che si propone mediante ricorso innanzi al giudice ordinario; peraltro, muta anche il soggetto legittimato passivo, poiché nel ricorso previsto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. cit. è rappresentato dall'Ufficio finanziario territorialmente competente, mentre nel procedimento previsto dall'art. 170 D.P.R. cit. controparte è il Ministero della Giustizia;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- l'eccezione è fondata;
- la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, una prima volta con la decisione n.
20501/2023 (proprio con riferimento all'impugnazione di un provvedimento di diniego all'ammissione al G.P. emesso nell'ambito di un procedimento innanzi al
G.A.) e poi, più di recente, con la sentenza n. 11154/2025 (con riferimento N. 05368/2025 REG.RIC.
all'impugnazione di un provvedimento di diniego all'ammissione al G.P. emesso nell'ambito di un procedimento innanzi al giudice tributario), ha ritenuto che l'art. 99
D.P.R. cit. è norma valida esclusivamente per il procedimento innanzi al giudice penale (questo per il carattere strettamente accessorio del giudizio sull'istanza di ammissione e il processo penale), con conseguente richiamo, quanto agli altri processi innanzi alle altre giurisdizioni (civile, amministrativo e tributario), al rimedio, considerato “generale”, previsto dall'art. 170 D.P.R. cit., da proporsi innanzi al giudice civile competente;
- dunque, l'eccezione di giurisdizione è fondata, in ragione delle anzidette pronunce;
- si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), declina la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei sensi e termini indicati dall'art. 15 c.p.a., ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
IO CO, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario N. 05368/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IO CO
IL PRESIDENTE
IE AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04093 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05368/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2025, proposto da
MA GO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Ricorso avverso rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.
99 D.P.R. n. 115/2002 N. 05368/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. IO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego all'ammissione al gratuito patrocinio, contenuto nella sentenza emessa dal TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7099/2025;
- con ordinanza n. 18880/2025 il Collegio ha ordinato la notifica del ricorso al
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
- costituitisi in giudizio il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e il
Ministero della Giustizia hanno eccepito preliminarmente un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello civile; in particolare, è stato osservato che, nei processi diversi da quello penale, lo strumento utilizzabile avverso un provvedimento negativo sul gratuito patrocinio è soltanto quello di cui all'art. 170
D.P.R. cit. (“opposizione a decreto di pagamento”), che si propone mediante ricorso innanzi al giudice ordinario; peraltro, muta anche il soggetto legittimato passivo, poiché nel ricorso previsto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. cit. è rappresentato dall'Ufficio finanziario territorialmente competente, mentre nel procedimento previsto dall'art. 170 D.P.R. cit. controparte è il Ministero della Giustizia;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- l'eccezione è fondata;
- la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, una prima volta con la decisione n.
20501/2023 (proprio con riferimento all'impugnazione di un provvedimento di diniego all'ammissione al G.P. emesso nell'ambito di un procedimento innanzi al
G.A.) e poi, più di recente, con la sentenza n. 11154/2025 (con riferimento N. 05368/2025 REG.RIC.
all'impugnazione di un provvedimento di diniego all'ammissione al G.P. emesso nell'ambito di un procedimento innanzi al giudice tributario), ha ritenuto che l'art. 99
D.P.R. cit. è norma valida esclusivamente per il procedimento innanzi al giudice penale (questo per il carattere strettamente accessorio del giudizio sull'istanza di ammissione e il processo penale), con conseguente richiamo, quanto agli altri processi innanzi alle altre giurisdizioni (civile, amministrativo e tributario), al rimedio, considerato “generale”, previsto dall'art. 170 D.P.R. cit., da proporsi innanzi al giudice civile competente;
- dunque, l'eccezione di giurisdizione è fondata, in ragione delle anzidette pronunce;
- si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), declina la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei sensi e termini indicati dall'art. 15 c.p.a., ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
IO CO, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario N. 05368/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IO CO
IL PRESIDENTE
IE AN
IL SEGRETARIO