Art. 3.
Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1 aprile 1948.
Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1 aprile 1948.