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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2983 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 ( ), rappresentato e difeso, per mandato steso su separato C.F._1 foglio, dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi SERINO insieme ai quali elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1 Email_2 RICORRENTE CONTRO PER IL , GIÀ Controparte_1
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1 TEMPORE, (CF: P.IVA_1 Contumace. RESISTENTE Oggetto: ricostruzione anzianità ex lsu FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.8.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del legale CP_2 rappresentante, osservando che: aveva prestato servizio quale LSU dal 13.3.1996 al 28.12.1999, venendo successivamente assunto dal 1.12.1999 al 31.8.2018 alle dipendenze della , di gestione di appalti CP_3 Parte_2 pubblici con il di Palermo Controparte_4 per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle del collaboratore scolastico negli istituti scolastici della Provincia di Palermo;
egli aveva prestato la propria opera in esecuzione di contratti di appalto per servizi di pulizia degli istituti scolastici, svolgendo funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici assunti a seguito di concorso pubblico;
aveva sempre espletato le mansioni tipiche del collaboratore scolastico, facendo capo alla sede scolastica in cui era stato assegnato ed in particolare al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei servizi generali e amministrativi (“D.S.G.A.”) che aveva organizzato tempi, modi e luoghi della prestazione lavorativa, impartendo al ricorrente gli ordini di servizio;
il personale dipendente dal e quello dipendente dalla avevano CP_1 CP_3 sempre operato promiscuamente;
aveva rispettato, normalmente, l'orario di lavoro giornaliero di sei ore, per sei giorni a settimana, al pari del collaboratore scolastico
1 dipendente del;
in seguito a procedura di stabilizzazione prevista dall'art. CP_1
1, co. 622-625 L. n. 205/2017, attuata con D. direttoriale n. 500/2018, era CP_5 stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2018 sempre per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, col trattamento economico corrispondente a quello di prima nomina;
per effetto della normativa espressamente richiamata in ricorso, con decreto interministeriale n. 65/2001 si era stabilito di affidare a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, a decorrere dal 1° luglio 2001, i soggetti già impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili ai fini dello svolgimento di servizi riconducibili a quelli del collaboratore scolastico nelle Istituzioni Scolastiche esternalizzando l'effettuazione
2 di servizi riconducibili a funzione di collaboratore scolastico nelle istituzioni scolastiche statali;
contrariamente al provvedimento di ricostruzione della carriera adottato dal all'esito del superamento del periodo di prova, CP_1 l'amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscergli un trattamento economico corrispondente alla fascia stipendiale maturata per tutto il periodo antecedente la stabilizzazione, stante lo svolgimento di identiche mansioni sia anteriormente che successivamente all'immissione in ruolo;
inoltre, l'appalto come riferito in precedenza, era in realtà nullo dovendosi configurare una interposizione fittizia di manodopera sulla base degli elementi richiamati in ricorso, sì che gli doveva essere riconosciuta l'anzianità di servizio, tenuto conto del pre-ruolo con ogni effetto in punto di retribuzione: ciò a maggiore ragione attesa la previsione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per cui il legislatore aveva imposto alle pubbliche amministrazioni il ricorso a contratti a tempo indeterminato per il «fabbisogno ordinario» in applicazione della regola generale secondo cui il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato, come appunto nel caso di specie;
anche sotto detto profilo egli aveva diritto alla ricostruzione della carriera come affermato da Cass. Civ. n.7020/2000; in ogni caso, doveva trovare applicazione l'art. 31 d.lgs. citato n. 165 nonché l'art. 2112 c.c. sul trasferimento di azienda dato che egli era stato assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di internalizzazione di rapporti in precedenza formalizzati tramite contratti di appalto tra la PA utilizzatrice e la cooperativa appaltatrice e formale datrice di lavoro, transitando da un ente privato alla pubblicazione amministrazione con conseguente applicazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165 citato;
ancora, in forza della richiamata disciplina egli aveva diritto al riassorbimento del trattamento economico più favorevole;
ricorrevano nella fattispecie tutti i presupposti tenuti presente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella decisione ”, come meglio descritto nel ricorso introduttivo alla cui lettura Per_1 si rinvia;
in conclusione, egli - sia che si trattasse di trasferimento d'impresa che di appalto irregolare – aveva diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi della normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi estensivamente in coerenza con i principi eurounitari enunciati dalla CGUE, onde evitare la discriminazione che altrimenti si profilerebbe rispetto al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e al personale di ruolo. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di appalto tra la Cooperativa ed il 2. Per l'effetto accertare e dichiarare Controparte_1 che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore del
dal 13/03/1996 al 31/08/2018 ovvero dal diverso periodo Controparte_1
2 ritenuto di giustizia, espletando le mansioni di collaboratore scolastico di cui al CCNL Scuola.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera reso dall'istituto scolastico nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto disapplicarlo.
4. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente a tutti gli anni di servizio di pre ruolo svolti sia ai fini giuridici che economici, in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio, con decorrenza dal 01.09.2018 e per l'effetto condannare il all'emissione di un decreto di Controparte_1 ricostruzione di carriera che tenga conto di tutti gli anni di pre-ruolo svolti.
5. Conseguentemente condannare il resistente al pagamento delle differenze CP_1 3 retributive maturate dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 nella misura pari ad € 17.304.75 oltre interessi come per legge, con riserva di chiedere le ulteriori differenze retributive maturande in corso di causa per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio. In via gradata:
6. Accertare e dichiarare che a causa del trasferimento nei ruoli del con decorrenza CP_1 dal 01/09/2018 l'esponente ha subito un peggioramento retributivo sostanziale e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'emissione di un nuovo provvedimento individuale di ricostruzione carriera che tenga contro, sia ai fini giuridici che economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata dal 16/03/1996 al 31/08/2018, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
7. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera reso dall'istituto scolastico nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto disapplicarlo.
8. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente a tutti gli anni di servizio di pre ruolo svolti sia ai fini giuridici che economici, in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 01.09.2018 e per l'effetto condannare il
[...]
all'emissione di un decreto di ricostruzione di carriera che tenga Controparte_1 conto di tutti gli anni di pre-ruolo svolti.
9. Conseguentemente condannare il
resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dall'anno CP_1 scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 nella misura pari ad € 17.304.75 oltre interessi come per legge, con riserva di chiedere le ulteriori differenze retributive maturande in corso di causa per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari. MEZZI DI PROVA a. Prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in narrativa, capi da 1 a 30 che si abbiano qui per interamente ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione
“vero che”. Sui precedenti capitoli di prova si indicano a testi: Sig. Tes_1
, DSGA presso il Liceo Scientifico Statale “G. D'Alessandro” Bagheria
[...] (PA); Sig. Assistente Amministrativo presso il Liceo Scientifico Testimone_2 Statale “G. D'Alessandro” Bagheria (PA); b. Ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al convenuto , di tutta la documentazione in suo possesso CP_1 relativa alle convenzioni e ai contratti con le imprese appaltatrici;
c. Richiesta di informazioni scritte e/o orali, ai sensi dell'art. 425 c.p.c. alle federazioni provinciali CP_ Con delle OO.SS. ” CP_6 Il , in persona del Ministro in carica, pur regolarmente citato, non si è CP_1 costituito risultando contumace.
3 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, è documentato che il ricorrente è un ex lavoratore socialmente utile, categoria istituita con la Legge n. 390/1981, che ha introdotto la possibilità per i residenti nelle Regioni del Sud d'Italia di impiegare temporaneamente disoccupati e titolari di un trattamento di integrazione salariale, in opere e servizi di pubblica utilità; quindi, con il D.LGS. N. 468/1997, la disciplina degli LSU è stata riorganizzata, estendendo i lavori socialmente utili, tra gli altri, anche ai lavoratori in mobilità ed ai disoccupati 4 di lunga durata. Attualmente, dal punto di vista legislativo, sono LSU, i lavoratori di cui: all'articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2000 ossia quei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; all'articolo 3, comma 1, d. lgs. n. 280/1997 ossia i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Rientrano tra gli LSU anche i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità; quelli rientranti nell'abrogato articolo 7 del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; quelli impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.
5. Per potere svolgere l'attività quale lavoratore socialmente utile il ricorrente non ha allegato di avere dovuto superare alcuna selezione né concorso pubblico, neppure quando è entrato a fare parte della società cooperativa a r.l. Pubblica Istruzione, con scopo mutualistico. Egli ha dedotto che dal 1.12.1999 al 31.8.2018 ha prestato la propria attività nelle scuole pubbliche svolgendo la stessa con modalità in tutto e per tutto identica a quella svolta dal personale ATA regolarmente assunto dal CP_1 resistente all'esito del superamento di un concorso pubblico. Ha quindi, eccepito la nullità del contratto di appalto di servizio intercorso tra la cooperativa e il per violazione della normativa sulla interposizione fittizia CP_1 di manodopera, con conseguente nullità del contratto di appalto e applicazione dell'art. 2116 c.c. in forza del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.”. Orbene, è noto che l'art.1 della legge n. 1369/1960 ha vietato e punito ogni forma di interposizione e di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, con conseguenze di natura civile, penale e amministrativa;
che con la legge n. 196/1997 è stata introdotta un'eccezione al divieto di interposizione a cui ha fatto seguito un'ulteriore previsione col d.lgs. n. 276/2003. Dal che consegue che sin dal 1999 il contratto di appalto di servizi non genuino è nullo non solo per violazione della normativa civilista ma anche di quella penalistica, con la conseguenza che al contratto asseritamente non genuino non potrebbe applicarsi l'art. 2126 c.c., atteso che l'illiceità della causa non consente l'applicazione di detta norma.
4 Ciò a prescindere da quanto precisato da insuperata Cassazione (n. 32263/2021), secondo la quale “L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di 5 consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.”. Per contro, non appaiono correttamente richiamate le sentenze n. 27950/2017 e n. 7020/2000 della Cassazione atteso che entrambe non hanno definito fattispecie in cui una delle parti è rappresentata da una amministrazione. Pertanto, indipendentemente dall'accertamento della natura non genuina dell'appalto in questione, certamente il ricorso del è infondato rispetto alla tesi della Pt_1 nullità del contratto di appalto di servizi e alla conseguente richiesta di applicazione dell'art. 2126 c.c. che comunque non potrebbe consentire al ricorrente di ottenere sia la ricostruzione dell'anzianità lavorativa sia il pagamento delle relative differenze. Neppure può accogliersi l'ulteriore domanda di applicazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2021 e dell'art. 2112 c.c. atteso che l'art. 31 citato ha disciplinato il trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, mentre nel caso di specie il ricorrente, dipendente di una cooperativa sociale privata, è stato stabilizzato in forza della L. n. 205/2017 a seguito di una procedura prevista espressamente dal legislatore (art. 1 commi 622 ss legge citata ) per porre rimedio alla condizione precaria di 305 ex lavoratori socialmente utili protratta da numerosi anni. Prima della stabilizzazione, non risulta che il ricorrente abbia lavorato come dipendente di una pubblica amministrazione, e anche volendo accedere alla tesi della natura non genuina del contratto di appalto intercorso tra la cooperativa a r.l. Pubblica Istruzione e il , la relativa nullità, peraltro con causa o oggetto non CP_5 illecito, potrebbe determinare il solo effetto previsto dall'art. 2126 c.c. ossia l'impossibilità giuridica di agire in ripetizione delle somme corrisposte nonché il diritto a essere retribuito per l'attività lavorativa prestata, non già il trasferimento o conferimento dell'attività nel pubblico impiego privatizzato con applicazione del trattamento economico maturato tenendo conto dell'anzianità di carriera come se fosse un dipendente pubblico e, dunque, con l'applicazione della disciplina economica prevista per il personale ATA della scuola assunto all'esito di concorso pubblico.
5 È indubbio che l'art. 31 citato presuppone che il personale trasferito sia un dipendente pubblico divenuto tale a seguito del superamento di concorso pubblico e tale non diventa il dipendente privato il cui contratto di appalto nei confronti dell'amministrazione sia dichiarato nullo, stante il divieto assoluto di cui all'art.36 d. lgs. n. 165/2001. Sul punto, da ultimo, si condivide quanto precisato con la recente sentenza n. 14463/2024 nella quale la Cassazione ha mostrato di condividere quanto statuito dalla Corte d'appello di Palermo la quale “accertato il fatto che a partire dal 7/6/2001 i lavoratori «erano stati coinvolti nei processi di terziarizzazione dei servizi secondo quanto previsto dal d.m. n. 65/2001» e che, sulla scorta di convenzioni tra 6 il e i consorzi di imprese, «erano stati assunti con rapporti di lavoro CP_5 subordinato a tempo indeterminato di diritto privato con le cooperative affidatarie», ha .. ritenuto “irrilevante”, proprio per le diversità dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro, il profilo della dedotta «discriminazione con il personale della scuola relativamente all'anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi»”. Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso depositato da nei confronti del in persona Parte_1 CP_2 del Ministro in carica;
nulla per le spese. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
6
Parte_1 ( ), rappresentato e difeso, per mandato steso su separato C.F._1 foglio, dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi SERINO insieme ai quali elettivamente domicilia presso il loro domicilio digitale. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1 Email_2 RICORRENTE CONTRO PER IL , GIÀ Controparte_1
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1 TEMPORE, (CF: P.IVA_1 Contumace. RESISTENTE Oggetto: ricostruzione anzianità ex lsu FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.8.2023, ha adito il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del legale CP_2 rappresentante, osservando che: aveva prestato servizio quale LSU dal 13.3.1996 al 28.12.1999, venendo successivamente assunto dal 1.12.1999 al 31.8.2018 alle dipendenze della , di gestione di appalti CP_3 Parte_2 pubblici con il di Palermo Controparte_4 per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle del collaboratore scolastico negli istituti scolastici della Provincia di Palermo;
egli aveva prestato la propria opera in esecuzione di contratti di appalto per servizi di pulizia degli istituti scolastici, svolgendo funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici assunti a seguito di concorso pubblico;
aveva sempre espletato le mansioni tipiche del collaboratore scolastico, facendo capo alla sede scolastica in cui era stato assegnato ed in particolare al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei servizi generali e amministrativi (“D.S.G.A.”) che aveva organizzato tempi, modi e luoghi della prestazione lavorativa, impartendo al ricorrente gli ordini di servizio;
il personale dipendente dal e quello dipendente dalla avevano CP_1 CP_3 sempre operato promiscuamente;
aveva rispettato, normalmente, l'orario di lavoro giornaliero di sei ore, per sei giorni a settimana, al pari del collaboratore scolastico
1 dipendente del;
in seguito a procedura di stabilizzazione prevista dall'art. CP_1
1, co. 622-625 L. n. 205/2017, attuata con D. direttoriale n. 500/2018, era CP_5 stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2018 sempre per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, col trattamento economico corrispondente a quello di prima nomina;
per effetto della normativa espressamente richiamata in ricorso, con decreto interministeriale n. 65/2001 si era stabilito di affidare a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, a decorrere dal 1° luglio 2001, i soggetti già impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili ai fini dello svolgimento di servizi riconducibili a quelli del collaboratore scolastico nelle Istituzioni Scolastiche esternalizzando l'effettuazione
2 di servizi riconducibili a funzione di collaboratore scolastico nelle istituzioni scolastiche statali;
contrariamente al provvedimento di ricostruzione della carriera adottato dal all'esito del superamento del periodo di prova, CP_1 l'amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscergli un trattamento economico corrispondente alla fascia stipendiale maturata per tutto il periodo antecedente la stabilizzazione, stante lo svolgimento di identiche mansioni sia anteriormente che successivamente all'immissione in ruolo;
inoltre, l'appalto come riferito in precedenza, era in realtà nullo dovendosi configurare una interposizione fittizia di manodopera sulla base degli elementi richiamati in ricorso, sì che gli doveva essere riconosciuta l'anzianità di servizio, tenuto conto del pre-ruolo con ogni effetto in punto di retribuzione: ciò a maggiore ragione attesa la previsione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per cui il legislatore aveva imposto alle pubbliche amministrazioni il ricorso a contratti a tempo indeterminato per il «fabbisogno ordinario» in applicazione della regola generale secondo cui il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato, come appunto nel caso di specie;
anche sotto detto profilo egli aveva diritto alla ricostruzione della carriera come affermato da Cass. Civ. n.7020/2000; in ogni caso, doveva trovare applicazione l'art. 31 d.lgs. citato n. 165 nonché l'art. 2112 c.c. sul trasferimento di azienda dato che egli era stato assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di internalizzazione di rapporti in precedenza formalizzati tramite contratti di appalto tra la PA utilizzatrice e la cooperativa appaltatrice e formale datrice di lavoro, transitando da un ente privato alla pubblicazione amministrazione con conseguente applicazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165 citato;
ancora, in forza della richiamata disciplina egli aveva diritto al riassorbimento del trattamento economico più favorevole;
ricorrevano nella fattispecie tutti i presupposti tenuti presente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella decisione ”, come meglio descritto nel ricorso introduttivo alla cui lettura Per_1 si rinvia;
in conclusione, egli - sia che si trattasse di trasferimento d'impresa che di appalto irregolare – aveva diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi della normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi estensivamente in coerenza con i principi eurounitari enunciati dalla CGUE, onde evitare la discriminazione che altrimenti si profilerebbe rispetto al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e al personale di ruolo. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: Accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di appalto tra la Cooperativa ed il 2. Per l'effetto accertare e dichiarare Controparte_1 che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore del
dal 13/03/1996 al 31/08/2018 ovvero dal diverso periodo Controparte_1
2 ritenuto di giustizia, espletando le mansioni di collaboratore scolastico di cui al CCNL Scuola.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera reso dall'istituto scolastico nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto disapplicarlo.
4. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente a tutti gli anni di servizio di pre ruolo svolti sia ai fini giuridici che economici, in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio, con decorrenza dal 01.09.2018 e per l'effetto condannare il all'emissione di un decreto di Controparte_1 ricostruzione di carriera che tenga conto di tutti gli anni di pre-ruolo svolti.
5. Conseguentemente condannare il resistente al pagamento delle differenze CP_1 3 retributive maturate dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 nella misura pari ad € 17.304.75 oltre interessi come per legge, con riserva di chiedere le ulteriori differenze retributive maturande in corso di causa per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio. In via gradata:
6. Accertare e dichiarare che a causa del trasferimento nei ruoli del con decorrenza CP_1 dal 01/09/2018 l'esponente ha subito un peggioramento retributivo sostanziale e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'emissione di un nuovo provvedimento individuale di ricostruzione carriera che tenga contro, sia ai fini giuridici che economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata dal 16/03/1996 al 31/08/2018, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
7. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera reso dall'istituto scolastico nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto disapplicarlo.
8. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente a tutti gli anni di servizio di pre ruolo svolti sia ai fini giuridici che economici, in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 01.09.2018 e per l'effetto condannare il
[...]
all'emissione di un decreto di ricostruzione di carriera che tenga Controparte_1 conto di tutti gli anni di pre-ruolo svolti.
9. Conseguentemente condannare il
resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dall'anno CP_1 scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 nella misura pari ad € 17.304.75 oltre interessi come per legge, con riserva di chiedere le ulteriori differenze retributive maturande in corso di causa per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari. MEZZI DI PROVA a. Prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in narrativa, capi da 1 a 30 che si abbiano qui per interamente ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione
“vero che”. Sui precedenti capitoli di prova si indicano a testi: Sig. Tes_1
, DSGA presso il Liceo Scientifico Statale “G. D'Alessandro” Bagheria
[...] (PA); Sig. Assistente Amministrativo presso il Liceo Scientifico Testimone_2 Statale “G. D'Alessandro” Bagheria (PA); b. Ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al convenuto , di tutta la documentazione in suo possesso CP_1 relativa alle convenzioni e ai contratti con le imprese appaltatrici;
c. Richiesta di informazioni scritte e/o orali, ai sensi dell'art. 425 c.p.c. alle federazioni provinciali CP_ Con delle OO.SS. ” CP_6 Il , in persona del Ministro in carica, pur regolarmente citato, non si è CP_1 costituito risultando contumace.
3 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, è documentato che il ricorrente è un ex lavoratore socialmente utile, categoria istituita con la Legge n. 390/1981, che ha introdotto la possibilità per i residenti nelle Regioni del Sud d'Italia di impiegare temporaneamente disoccupati e titolari di un trattamento di integrazione salariale, in opere e servizi di pubblica utilità; quindi, con il D.LGS. N. 468/1997, la disciplina degli LSU è stata riorganizzata, estendendo i lavori socialmente utili, tra gli altri, anche ai lavoratori in mobilità ed ai disoccupati 4 di lunga durata. Attualmente, dal punto di vista legislativo, sono LSU, i lavoratori di cui: all'articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2000 ossia quei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; all'articolo 3, comma 1, d. lgs. n. 280/1997 ossia i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Rientrano tra gli LSU anche i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità; quelli rientranti nell'abrogato articolo 7 del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; quelli impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.
5. Per potere svolgere l'attività quale lavoratore socialmente utile il ricorrente non ha allegato di avere dovuto superare alcuna selezione né concorso pubblico, neppure quando è entrato a fare parte della società cooperativa a r.l. Pubblica Istruzione, con scopo mutualistico. Egli ha dedotto che dal 1.12.1999 al 31.8.2018 ha prestato la propria attività nelle scuole pubbliche svolgendo la stessa con modalità in tutto e per tutto identica a quella svolta dal personale ATA regolarmente assunto dal CP_1 resistente all'esito del superamento di un concorso pubblico. Ha quindi, eccepito la nullità del contratto di appalto di servizio intercorso tra la cooperativa e il per violazione della normativa sulla interposizione fittizia CP_1 di manodopera, con conseguente nullità del contratto di appalto e applicazione dell'art. 2116 c.c. in forza del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.”. Orbene, è noto che l'art.1 della legge n. 1369/1960 ha vietato e punito ogni forma di interposizione e di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, con conseguenze di natura civile, penale e amministrativa;
che con la legge n. 196/1997 è stata introdotta un'eccezione al divieto di interposizione a cui ha fatto seguito un'ulteriore previsione col d.lgs. n. 276/2003. Dal che consegue che sin dal 1999 il contratto di appalto di servizi non genuino è nullo non solo per violazione della normativa civilista ma anche di quella penalistica, con la conseguenza che al contratto asseritamente non genuino non potrebbe applicarsi l'art. 2126 c.c., atteso che l'illiceità della causa non consente l'applicazione di detta norma.
4 Ciò a prescindere da quanto precisato da insuperata Cassazione (n. 32263/2021), secondo la quale “L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di 5 consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.”. Per contro, non appaiono correttamente richiamate le sentenze n. 27950/2017 e n. 7020/2000 della Cassazione atteso che entrambe non hanno definito fattispecie in cui una delle parti è rappresentata da una amministrazione. Pertanto, indipendentemente dall'accertamento della natura non genuina dell'appalto in questione, certamente il ricorso del è infondato rispetto alla tesi della Pt_1 nullità del contratto di appalto di servizi e alla conseguente richiesta di applicazione dell'art. 2126 c.c. che comunque non potrebbe consentire al ricorrente di ottenere sia la ricostruzione dell'anzianità lavorativa sia il pagamento delle relative differenze. Neppure può accogliersi l'ulteriore domanda di applicazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2021 e dell'art. 2112 c.c. atteso che l'art. 31 citato ha disciplinato il trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, mentre nel caso di specie il ricorrente, dipendente di una cooperativa sociale privata, è stato stabilizzato in forza della L. n. 205/2017 a seguito di una procedura prevista espressamente dal legislatore (art. 1 commi 622 ss legge citata ) per porre rimedio alla condizione precaria di 305 ex lavoratori socialmente utili protratta da numerosi anni. Prima della stabilizzazione, non risulta che il ricorrente abbia lavorato come dipendente di una pubblica amministrazione, e anche volendo accedere alla tesi della natura non genuina del contratto di appalto intercorso tra la cooperativa a r.l. Pubblica Istruzione e il , la relativa nullità, peraltro con causa o oggetto non CP_5 illecito, potrebbe determinare il solo effetto previsto dall'art. 2126 c.c. ossia l'impossibilità giuridica di agire in ripetizione delle somme corrisposte nonché il diritto a essere retribuito per l'attività lavorativa prestata, non già il trasferimento o conferimento dell'attività nel pubblico impiego privatizzato con applicazione del trattamento economico maturato tenendo conto dell'anzianità di carriera come se fosse un dipendente pubblico e, dunque, con l'applicazione della disciplina economica prevista per il personale ATA della scuola assunto all'esito di concorso pubblico.
5 È indubbio che l'art. 31 citato presuppone che il personale trasferito sia un dipendente pubblico divenuto tale a seguito del superamento di concorso pubblico e tale non diventa il dipendente privato il cui contratto di appalto nei confronti dell'amministrazione sia dichiarato nullo, stante il divieto assoluto di cui all'art.36 d. lgs. n. 165/2001. Sul punto, da ultimo, si condivide quanto precisato con la recente sentenza n. 14463/2024 nella quale la Cassazione ha mostrato di condividere quanto statuito dalla Corte d'appello di Palermo la quale “accertato il fatto che a partire dal 7/6/2001 i lavoratori «erano stati coinvolti nei processi di terziarizzazione dei servizi secondo quanto previsto dal d.m. n. 65/2001» e che, sulla scorta di convenzioni tra 6 il e i consorzi di imprese, «erano stati assunti con rapporti di lavoro CP_5 subordinato a tempo indeterminato di diritto privato con le cooperative affidatarie», ha .. ritenuto “irrilevante”, proprio per le diversità dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro, il profilo della dedotta «discriminazione con il personale della scuola relativamente all'anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi»”. Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso depositato da nei confronti del in persona Parte_1 CP_2 del Ministro in carica;
nulla per le spese. Termini Imerese, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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