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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 443/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità ex- tracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali” e vertente
TRA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5 [...]
); tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti PAGLIARULO GENEROSO e C.F._5
CRISCITIELLO CONCETTINA, in virtù di procura in atti,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PALMA Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, rispettivamente funzionari, sindaci ed assessori del in diverse annualità, hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 CP_1
al fine di ottenere il rimborso integrale di quanto stabilito dalla sentenza n. 1544/2018
[...]
di questo tribunale. La vicenda è risalente nel tempo e si riferisce agli anni 2001-2004 quando la Regione Campania si trovava in piena emergenza rifiuti. Gli allora amministratori del per fron- Controparte_1
teggiare la situazione emergenziale, affidarono alla poi assorbita dalla Controparte_2
i servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade del Ad ultima- Controparte_3 CP_1 zione dell'incarico ricevuto, la società non è stata pagata, ragion per cui la stessa ha deciso di adire l'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1544/2018, dopo aver ac- certato che il rapporto contrattuale era imputabile direttamente alle persone fisiche dell'ammi- nistratore e del funzionario, e non alla PA, ha condannato gli odierni attori al pagamento della somma complessiva di € 95.695,06 oltre interessi così divisi , quale sin- Parte_1
daco, al pagamento della somma di 2.000,16; , quale responsabile del servi- Parte_3 zio, al pagamento della somma di 23.869,50; , quale assessore all'ambiente, al Controparte_4
pagamento della somma di 55.622,80; , quale sindaco, al pagamento della Parte_2
somma di 10.702,32; , quale sindaco, , quale assessore, Parte_1 Parte_5
in solido al pagamento della somma di euro: 3.500,28» ed ha disposto altresì la condanna al pagamento delle spese legali (sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sen- tenza n. 1248/2024 del 20.03.2024).
A seguito della menzionata sentenza gli attori hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità dell'Ente locale per la mancata assun- zione degli oneri finanziari ed il conseguente integrale rimborso di quanto richiesto ed ottenuto dalla B. Energy s., atteso che il è stato l'unico a beneficiare delle Controparte_1
prestazioni rese dalla B.Energy s.p.a..
In ragione di ciò gli attori hanno così concluso «accogliere la presente domanda e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità del condannare il predetto Ente al rim- Controparte_1
borso integrale di quanto stabilito nella Sentenza numero 1544/2018 emessa dal Tribunale di
Avellino, Seconda Sezione Civile, in data 14 settembre 2018 a favore degli attori quantomeno
a titolo di indebito arricchimento. Con condanna del convenuto al pagamento di tutte le spese da attribuire ai procuratori antistatari».
Con comparsa del 15.09.2021 si è costituito in giudizio il che ha respinto Controparte_1 ogni responsabilità ma, contestualmente, ha riconosciuto, da subito, l'indebito arricchimento dichiarando che « i vari comportamenti tenuti dagli attori, in un periodo ormai lontano nel tempo e caratterizzato dalla gravissima situazione di emergenza purtroppo ancora negli occhi di tutti, appaiono anche ora giustificati, giacché svolti nell'interesse del , allo Controparte_1
scopo di far fronte, nei tempi ristretti imposti dalle esigenze sociosanitarie, alla raccolta dei rifiuti dal territorio comunale» e rappresentando di essersi attivato per riconoscere il debito fuori bilancio.
Tuttavia, nonostante i numerosi rinvii per tentare di conciliare la controversia, non è stato pos- sibile raggiungere una bonaria definizione del giudizio per difficoltà del CP_1
ad approntare in termini economici un piano di previsione di spesa ed eventuale
[...]
rientro.
A conclusione dell'attività istruttoria, espletata mediante l'escussione dei testi di parte attorea,
e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisone all'udienza del 12.06.2025 con concessione dei termini di legge.
La domanda è parzialmente fondata.
1) sulla richiesta di accertamento della responsabilità dell'Ente locale.
Parte attrice ravvisa una responsabilità in capo al richiamando la normativa Controparte_1
vigente in materia di prestazioni a favore della pubblica amministrazione.
Secondo la difesa attorea, gli amministratori e i funzionari del hanno correttamente CP_1
agito per far fronte ad una situazione di urgenza ed emergenza. Al contrario, il si è CP_1
reso responsabile per non aver provveduto, con efficienza e senza ritardo, all'assunzione dei relativi oneri finanziari a copertura dell'impegno assunto con la Controparte_3
Sul punto occorre rilevare che la questione è stata già ampiamente affrontata sia dal Tribunale di Avellino che dalla Corte d'Appello. Infatti, sia in occasione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale Avellino n.976/2011, Corte d'Appello di Napoli 4541/2015), che in sede di accertamento del rapporto contrattuale tra la B.Energy S.P.A. e gli odierni attori
(Tribunale Avellino 1544/2018, Corte d'Appello di Napoli 1248/2024) è stata ripetutamente ribadita l'assoluta estraneità dell' rispetto al rapporto contrattuale intercorso con Parte_6
la Controparte_3
Come ribadito dalla stessa Corte d'Appello di Napoli (1248/2024 del 20.03.2024) «la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato tra le parti ex art. 2909 c.c., può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale.
Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera va- lutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass.
n. 840/2015, Cass. n. 4241/2013». Entrambe le statuizioni della Corte d'Appello di Napoli risultano coperte da giudicato, attesa la mancata impugnazione, ragion per cui va rigettata la domanda attorea, volta ad ottenere la de- claratoria di responsabilità dell'Ente convenuto per il rapporto obbligatorio intercorso con la
B.Energy S.P.A..
«Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accer- tamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano, cioè, in modo indissolubile alla decisione (giudicato espli- cito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dun- que non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente»
(Tribunale di Termini Imerese, n. 1272/2023).
2) Sulla richiesta di arricchimento senza causa
Il sin dalla costituzione in giudizio ha riconosciuto il debito nell' “an” Controparte_1 chiedendo però che «il riconoscimento avvenga nei soli “limiti degli accertati e dimostrati uti- lità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».
Non vi è, dunque, alcun dubbio in ordine alla sussistenza dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Sul tema dei presupposti necessari affinché il funzionario possa esperire l'azione di indebito arricchimento nei confronti della PA si è pronunciata la Giurisprudenza di legittimità affer- mando: «Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 10798/2015; conf. 15937/2017), sulla necessità
o meno di un requisito ulteriore - quello del riconoscimento dell'utilità dell'opera o della pre- stazione - rispetto a quelli standard fissati dagli artt. 2041 e 2042 c.c., allorché l'azione venga proposta nei confronti della P.A., ha, di recente, sposato una valutazione oggettiva dell'arric- chimento, che prescinda dal riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato, alla luce di una lettura dell'istituto più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della mate- ria “che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art.
2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altri- menti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi”, così affermando che “il riconosci- mento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arric- chimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”. Le Sezioni Unite hanno precisato che “le esigenze di tutela delle finanze pubbliche
e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pub- blica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento im- posto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento
o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis» (Cass. n.
15415/2018, cfr. ordinanza 14735/2024).
Di recente, in un caso analogo a quello di cui è causa, il Tribunale di Napoli Nord (n.2680/2024 del 31.05.2024), dopo aver riconosciuto la responsabilità patrimoniale dei funzionari pubblici in relazione a debiti contratti dall' ente locale senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, ha riconosciuto il diritto dei funzionari di richiedere al l'indennizzo per CP_1
l'esborso subito statuendo che «In altri termini, la prova non concerne la valutazione di utilitas, ma la sussistenza di un giudizio contrario da parte dell'amministrazione, che dimostri di aver rifiutato o di non essere stata in condizione di rifiutare la prestazione. Va da sé che, trattandosi di prova contraria, il relativo onere grava sul convenuto (cfr. Cass. n. 7158/2018)».
Per ottenere il rimborso ex art. 2041 c.c. non è necessario provare di aver effettuato un paga- mento, ma piuttosto che si è verificato un arricchimento a proprio danno di un'altra persona, senza una giusta causa. Dunque, l'azione ex art. 2041 c.c. non si concentra sul pagamento in sé, ma sull'ingiustificato trasferimento di ricchezza da un soggetto all'altro.
In ordine al quantum occorre rilevare che l'art. 2041 c.c. dà diritto ad un indennizzo (e non alla restituzione) che è un “debito di valore”; in quanto tale, dunque, esso deve essere adeguato al momento della pronuncia giudiziale, ragion per cui vanno riconosciuti oltre al valore nominale dell'indennizzo anche la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
«L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal man- cato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le eroga- zioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.» (Cass. Ordinanza
n. 28930/2022).
Sennonché, nel caso di specie, gli attori, nel corso del giudizio non hanno dato prova dell'av- venuto effettivo pagamento delle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n.
1544/2018 e tale mancanza impedisce il riconoscimento di interessi compensativi e rivaluta- zione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al V scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori tra minimi e medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore Controparte_1
degli attori le seguenti somme:
a € 2.000,16 oltre interessi legali a decorrere dalla Parte_1
data della pubblicazione della presente sentenza;
a € 23.869,50 oltre interessi legali a decorrere dalla Parte_3
data della pubblicazione della presente sentenza;
a € 55.622,80 oltre interessi legali a decorrere dalla data Controparte_4
della pubblicazione della presente sentenza;
a € 10.702,32 oltre interessi legali a decorrere dalla data Parte_2
della pubblicazione della presente sentenza;
a e , in solido tra loro, € Parte_1 Parte_5
3.500,28 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna , in persona del Sindaco p.t. a pagare, in favore Controparte_1
degli attori le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 10.000,00 per com- pensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari
Avv.ti PAGLIARULO GENEROSO e CRISCITIELLO CONCETTINA. Avellino, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia