CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento N. T8T03I301395/2024 relativo all'anno 2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato, per IRES € 61.402, IRAP € 10.290, IVA € 56.285, oltre interessi;
sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 124.339,05; oltre sanzioni accessorie.
L'Agenzia ha ritenuto emesse a fronte di operazioni inesistenti le fatture di acquisto contabilizzate dalla ricorrente, della società Società_1 S.R.L.S. per complessivi € 98.906,40 oltre IVA Società_2€ 21.759,41 e della società S.R.L.S. per complessivi € 156.935,55 oltre IVA € 34.525,83, sul presupposto che questi fornitori fossero privi di effettiva operatività economica per carenza struttura organizzativa e/o produttiva.
La ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione della sua esecutività, contestando l'infondatezza della qualificazione delle operazioni controllate come inesistenti, per la mancata prova delle contestazioni alle “cartiere”, per l'assenza di prova per la qualificazione di ”cartiere” con riferimento alla asserita inesistenza delle ditte fornitrici e alla esistenza di altre false operazioni da parte di queste nonché dell'irrilevanza probatoria dell'eventuale carenza di
“requisiti minimi di operatività” delle medesime;
si soffermava sulla prova data dell'effettività delle operazioni di vendita oggetto delle fatture contestate, anche con la dichiarazione della sig.ra Nominativo_3, lavoratrice alle proprie dipendenze. La ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza della presunta attività delle “cartiere” e neppure avrebbe potuto, negando di far parte di “un sistema di frode basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, circoscritto al territorio nazionale, i documenti fiscali vengono rilasciati da imprese fittizie (dette anche
“società di comodo, o “cartiere” o “missing trader”) create al solo fine di consentire agli altri operatori economici di evadere le imposte.” come invece riportato a pag. 4 avviso impugnato.
In via istruttoria Ricorrente_1 SRL chiedeva ammettersi prova per testimoni, ovvero testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., come previsto dalla Legge 31/8/2022 n. 130, sulle circostanze indicate nel ricorso.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità del proprio operato, opponendosi anche alla richiesta di ammissione di prova testimoniale.
All'udienza del 26 maggio 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione cautelare, con spese della fase compensate.
Il 21 novembre 2025 la ricorrente depositava memoria di risposta e contestazione a quanto controdedotto dall'Agenzia delle Entrate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si manifesta fondato e va accolto.
La motivazione dell'avviso di accertamento descrive gli elementi in base ai quali l'Agenzia ha ritenuto che le società Società_1 S.R.L.S. e Società_2 S.R.L.S. fossero prive di effettiva operatività economica, per carenza struttura organizzativa e/o produttiva, e quindi che le fatture da loro emesse potessero essere ricondotte ad operazioni inesistenti, come di seguito riportati letteralmente.
«L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato, nell'ambito della propria attività di analisi e selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, ha eseguito opportuni approfondimenti in merito alle Società_1 P.IVA_2 Società_2seguenti aziende: - “ S.r.l.s.” (codice fiscale e P.iva: ); - “ S.r.l.s.” P.IVA_3 P.IVA_4( e P.Iva: ). In particolare, le attività poste in essere nei confronti delle citate aziende (tramite interrogazioni alle banche dati in uso all'Ufficio) hanno consentito di appurare l'esistenza di una serie di situazioni e/o di alert tipicamente ascrivibili a vere e proprie “cartiere”1, evidenziando l'impossibilità di effettuare prestazioni di servizi e/o cessioni di beni delle entità dichiarate dai loro clienti. In merito alle indagini eseguite, è emerso infatti che le suddette aziende emittenti fossero sprovviste dei requisiti minimi di operatività idonei all'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa; conseguentemente le prestazioni di servizio e/o le cessioni di beni documentate con le fatture emesse sono state ritenute connesse ad operazioni mai avvenute.
Dalle investigazioni effettuate, in riferimento alle aziende in trattazione, sono emerse un'operatività limitata nel tempo, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento e la carenza di Società_1una struttura organizzativa;
più nello specifico, con riferimento alla società “ S.r.l.s.”, attiva dal 05.11.2020 e posta in liquidazione il 29.12.2022, è stato constatato che:
- Non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva relative agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023.
- Nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2020 (unico anno in riferimento al quale risultano presentate le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IVA) non risultano indicate né operazioni attive né operazioni passive;
- Non risulta effettuato mai alcun versamento d'imposta.
- Non risulta depositato in CCIAA il bilancio di esercizio al 31.12.2020 (né quelli relativi agli esercizi successivi).
- Non risultano utenze idriche o del gas intestate alla società, ubicate nel presunto luogo di esercizio Indirizzo_1( a Prato); risultano unicamente utenze elettriche, sebbene in riferimento alle stesse siano stati riscontrati consumi irrisori, pari a 5Kwh l'anno, nel biennio 2021- 2022.
- Non risulta che la società abbia mai avuto la disponibilità di automezzi e/o autoveicoli né si sia mai avvalsa dell'opera di lavoratori dipendenti;
tale ultima circostanza è particolarmente significativa, stanti gli esiti delle ulteriori indagini poste in essere dall'Ufficio; infatti, dalle informazioni desunte dall'applicativo @-Fattura in uso all'Ufficio – applicativo che raccoglie le fatture elettroniche trasmesse Società_1e ricevute da ogni operatore economico -, risulta che S.r.l.s. abbia effettuato nell'anno 2021 cessioni per un ammontare complessivo pari ad €1.366.286,80. Inoltre, nel verbale di Nominativo_4assemblea redatto in data 29.12.2022 alla presenza del Notaio – Nominativo_5assemblea nella quale la società è stata posta in liquidazione volontaria, il Sig. , socio unico ed unico amministratore, ha dichiarato di “non conoscere la lingua italiana”, tanto di doversi avvalersi di un interprete;
la medesima dichiarazione (“di non conoscere la linqua italiana”) è stata resa nell'atto Nominativo_5di costituzione della società. In merito al Sig. si rappresenta, infine, che lo stesso risulta percepire nell'anno in esame (2021), in qualità di lavoratore dipendente, € 6.493,70 dalla ditta Società_3 CF_1 P.IVA_5individuale “ ” (C.f.: e P.IVA: ), presso la quale risulta impiegato per 301 giorni. Dunque, nonostante la totale assenza di personale dipendente (anzi, lo stesso socio unico nonché legale rappresentante, il quale dichiara di non conoscere la lingua italiana, risulta impiegato per la quasi totalità dell'anno presso un'altra azienda), la società Società_1 S.r.l.s. – la cui attività aziendale è stata avviata nel novembre 2020 – nel corso del 2021 emetteva fatture per un imponibile complessivo pari ad €1.366.286,80.” Società_2“Mentre, con riferimento alla società “ S.r.l.s.”, tuttora attiva (almeno formalmente, visto che già a partire dall'anno 2023 non risulta più emessa alcuna fattura) a partire dal 03.08.2020, è emerso quanto segue:
- Non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva relative agli anni d'imposta 2022 e 2023.
- Con riferimento all'anno d'imposta 2021, è stata presentata unicamente la dichiarazione IVA, non risultano invece presentate la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap. - La dichiarazione IVA2022 – anno d'imposta 2021 presenta un totale IVA dovuta pari ad € 69.684,00, interamente non versata;
non risulta effettuato, infatti, mai alcun versamento d'imposta. Nominativo_6 Società_2- Il Sig. , socio unico ed unico amministratore de S.r.l.s. ha dichiarato nell'atto di costituzione della società, “di non conoscere la lingua italiana”, tanto da doversi avvalere di un interprete per la sua sottoscrizione.
- Per quanto riguarda l'impiego di lavoratori dipendenti, si rappresenta che, col riferimento al solo anno in esame, risultano inviate due certificazioni uniche: i. La certificazione n. 16393419664 - 0000001 del 15/3/2022, secondo la quale il percipiente, il Sig. Nominativo_7 CF_2, C.f.: , ha lavorato 95 giorni, a partire dal 21.09.2021; ii. La seconda certificazione n. 15522224018 – 0000370 del 15/03/2022, secondo la quale la percipiente, la Sig.ra Nominativo_8, C.f.: CF_3, ha lavorato 18 giorni, a partire dal 14.12.2021. Dunque, nonostante la totale assenza di personale, almeno fino al 21.09.2021, e considerando che lo stesso socio unico nonché legale rappresentante dichiara di non conoscere la lingua italiana, tanto da Società_2avvalersi di un interprete per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, la società S.r.l.s., la cui attività aziendale è stata avviata nell'agosto 2020, nel corso del 2021 emetteva fatture per un imponibile complessivo pari ad € 901.993,25. Gli elementi sopra riportati dimostrano chiaramente come la citata società fosse di fatto impossibilitata ad esercitare una qualsiasi attività produttiva in quanto non dotata di un'adeguata forma di struttura organizzativa e/o produttiva. In un sistema di frode basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, circoscritto al territorio nazionale, i documenti fiscali vengono rilasciati da imprese fittizie (dette anche “società di comodo”, o “cartiere” o “missing trader”), create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte. Ricorrente_1Tra i clienti delle due aziende “cartiere” in argomento, vi è la società S.r.l., in rubrica specificata.».
Osserva la Corte che, a prova della inesistenza delle sopra citate aziende, l'Agenzia ha prodotto la stampa delle risultanze dei Dati della propria Anagrafe Tributaria, documenti interni all'Amministrazione non accessibili a Privati, dalle quali si rileva la presenza di dichiarazioni fiscali telematiche, di documenti della riscossione spontanea, di atti e successioni del Registro, dei dati catastali, delle Utenze idriche, telefoniche ed elettriche, di beni mobili registrati, elementi certamente utili ai fini dell'avvio di indagini sulla effettiva esistenza di tali soggetti, ma che da soli non possono essere ritenuti dotati della precisione e della concordanza richiesta ai fini di assumere che tali soggetti che hanno emesso i documenti non abbiano in realtà effettuato alcuna operazione.
Come già più volte sostenuto da questa Corte, la carenza di struttura organizzativa del fornitore non può rilevare di per sé come presunzione grave, precisa e concordante dell'inesistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate, considerato che nell'attuale contesto economico le transazioni commerciali di compra-vendita di capi d'abbigliamento non particolarmente voluminosi non necessitano di particolari beni strumentali o di personale dipendente e le transazioni vengono concluse con messaggistica elettronica.
La mancata conoscenza della lingua italiana da parte da parte degli amministratori/soci delle società Società_1 Società_2 S.r.l.s. e S.r.l.s. non costituisce elemento significativo ai fini della conferma della inesistenza della operatività economica di queste ultime, in quanto è noto (e ovvio) che gli imprenditori di nazionalità cinese che non conoscono la lingua italiana, quando necessario si avvalgono dell'intermediazione linguistica di propri connazionali ed il fatto, denunciato dall'Agenzia, che essi abbiano potuto partecipare attivamente alla stipulazione di atti notarili societari dimostra invece che tale carenza non costituisce alcun impedimento all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Il coinvolgimento della società ricorrente nel sistema di frode, come evocato dall'Agenzia, non può essere assunta per il solo fatto che la contribuente sia risultata tra i fornitori delle società ritenute
“cartiere”, ma deve essere comprovata da elementi che incontrovertibilmente possano provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza della società accertata alla partecipazione dell'illecito, ma che nel caso di specie non può essere individuata nella inadeguatezza strutturale del fornitore, situazione che - come detto - poteva non essere determinante ai fini della realizzazione delle operazioni commerciali contestate.
L'avviso di accertamento impugnato è quindi infondato per carenza di elementi probatori ai sensi dell'art. 7, co. 5 bis, D.lgs. 546/1992 e va annullato.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sezione II, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.627,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge e rimborso CUT. Prato, 15 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301395/2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di accertamento N. T8T03I301395/2024 relativo all'anno 2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Prato, per IRES € 61.402, IRAP € 10.290, IVA € 56.285, oltre interessi;
sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 124.339,05; oltre sanzioni accessorie.
L'Agenzia ha ritenuto emesse a fronte di operazioni inesistenti le fatture di acquisto contabilizzate dalla ricorrente, della società Società_1 S.R.L.S. per complessivi € 98.906,40 oltre IVA Società_2€ 21.759,41 e della società S.R.L.S. per complessivi € 156.935,55 oltre IVA € 34.525,83, sul presupposto che questi fornitori fossero privi di effettiva operatività economica per carenza struttura organizzativa e/o produttiva.
La ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione della sua esecutività, contestando l'infondatezza della qualificazione delle operazioni controllate come inesistenti, per la mancata prova delle contestazioni alle “cartiere”, per l'assenza di prova per la qualificazione di ”cartiere” con riferimento alla asserita inesistenza delle ditte fornitrici e alla esistenza di altre false operazioni da parte di queste nonché dell'irrilevanza probatoria dell'eventuale carenza di
“requisiti minimi di operatività” delle medesime;
si soffermava sulla prova data dell'effettività delle operazioni di vendita oggetto delle fatture contestate, anche con la dichiarazione della sig.ra Nominativo_3, lavoratrice alle proprie dipendenze. La ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza della presunta attività delle “cartiere” e neppure avrebbe potuto, negando di far parte di “un sistema di frode basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, circoscritto al territorio nazionale, i documenti fiscali vengono rilasciati da imprese fittizie (dette anche
“società di comodo, o “cartiere” o “missing trader”) create al solo fine di consentire agli altri operatori economici di evadere le imposte.” come invece riportato a pag. 4 avviso impugnato.
In via istruttoria Ricorrente_1 SRL chiedeva ammettersi prova per testimoni, ovvero testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., come previsto dalla Legge 31/8/2022 n. 130, sulle circostanze indicate nel ricorso.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità del proprio operato, opponendosi anche alla richiesta di ammissione di prova testimoniale.
All'udienza del 26 maggio 2025 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione cautelare, con spese della fase compensate.
Il 21 novembre 2025 la ricorrente depositava memoria di risposta e contestazione a quanto controdedotto dall'Agenzia delle Entrate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si manifesta fondato e va accolto.
La motivazione dell'avviso di accertamento descrive gli elementi in base ai quali l'Agenzia ha ritenuto che le società Società_1 S.R.L.S. e Società_2 S.R.L.S. fossero prive di effettiva operatività economica, per carenza struttura organizzativa e/o produttiva, e quindi che le fatture da loro emesse potessero essere ricondotte ad operazioni inesistenti, come di seguito riportati letteralmente.
«L'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Prato, nell'ambito della propria attività di analisi e selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, ha eseguito opportuni approfondimenti in merito alle Società_1 P.IVA_2 Società_2seguenti aziende: - “ S.r.l.s.” (codice fiscale e P.iva: ); - “ S.r.l.s.” P.IVA_3 P.IVA_4( e P.Iva: ). In particolare, le attività poste in essere nei confronti delle citate aziende (tramite interrogazioni alle banche dati in uso all'Ufficio) hanno consentito di appurare l'esistenza di una serie di situazioni e/o di alert tipicamente ascrivibili a vere e proprie “cartiere”1, evidenziando l'impossibilità di effettuare prestazioni di servizi e/o cessioni di beni delle entità dichiarate dai loro clienti. In merito alle indagini eseguite, è emerso infatti che le suddette aziende emittenti fossero sprovviste dei requisiti minimi di operatività idonei all'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa; conseguentemente le prestazioni di servizio e/o le cessioni di beni documentate con le fatture emesse sono state ritenute connesse ad operazioni mai avvenute.
Dalle investigazioni effettuate, in riferimento alle aziende in trattazione, sono emerse un'operatività limitata nel tempo, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento e la carenza di Società_1una struttura organizzativa;
più nello specifico, con riferimento alla società “ S.r.l.s.”, attiva dal 05.11.2020 e posta in liquidazione il 29.12.2022, è stato constatato che:
- Non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva relative agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023.
- Nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2020 (unico anno in riferimento al quale risultano presentate le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IVA) non risultano indicate né operazioni attive né operazioni passive;
- Non risulta effettuato mai alcun versamento d'imposta.
- Non risulta depositato in CCIAA il bilancio di esercizio al 31.12.2020 (né quelli relativi agli esercizi successivi).
- Non risultano utenze idriche o del gas intestate alla società, ubicate nel presunto luogo di esercizio Indirizzo_1( a Prato); risultano unicamente utenze elettriche, sebbene in riferimento alle stesse siano stati riscontrati consumi irrisori, pari a 5Kwh l'anno, nel biennio 2021- 2022.
- Non risulta che la società abbia mai avuto la disponibilità di automezzi e/o autoveicoli né si sia mai avvalsa dell'opera di lavoratori dipendenti;
tale ultima circostanza è particolarmente significativa, stanti gli esiti delle ulteriori indagini poste in essere dall'Ufficio; infatti, dalle informazioni desunte dall'applicativo @-Fattura in uso all'Ufficio – applicativo che raccoglie le fatture elettroniche trasmesse Società_1e ricevute da ogni operatore economico -, risulta che S.r.l.s. abbia effettuato nell'anno 2021 cessioni per un ammontare complessivo pari ad €1.366.286,80. Inoltre, nel verbale di Nominativo_4assemblea redatto in data 29.12.2022 alla presenza del Notaio – Nominativo_5assemblea nella quale la società è stata posta in liquidazione volontaria, il Sig. , socio unico ed unico amministratore, ha dichiarato di “non conoscere la lingua italiana”, tanto di doversi avvalersi di un interprete;
la medesima dichiarazione (“di non conoscere la linqua italiana”) è stata resa nell'atto Nominativo_5di costituzione della società. In merito al Sig. si rappresenta, infine, che lo stesso risulta percepire nell'anno in esame (2021), in qualità di lavoratore dipendente, € 6.493,70 dalla ditta Società_3 CF_1 P.IVA_5individuale “ ” (C.f.: e P.IVA: ), presso la quale risulta impiegato per 301 giorni. Dunque, nonostante la totale assenza di personale dipendente (anzi, lo stesso socio unico nonché legale rappresentante, il quale dichiara di non conoscere la lingua italiana, risulta impiegato per la quasi totalità dell'anno presso un'altra azienda), la società Società_1 S.r.l.s. – la cui attività aziendale è stata avviata nel novembre 2020 – nel corso del 2021 emetteva fatture per un imponibile complessivo pari ad €1.366.286,80.” Società_2“Mentre, con riferimento alla società “ S.r.l.s.”, tuttora attiva (almeno formalmente, visto che già a partire dall'anno 2023 non risulta più emessa alcuna fattura) a partire dal 03.08.2020, è emerso quanto segue:
- Non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva relative agli anni d'imposta 2022 e 2023.
- Con riferimento all'anno d'imposta 2021, è stata presentata unicamente la dichiarazione IVA, non risultano invece presentate la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap. - La dichiarazione IVA2022 – anno d'imposta 2021 presenta un totale IVA dovuta pari ad € 69.684,00, interamente non versata;
non risulta effettuato, infatti, mai alcun versamento d'imposta. Nominativo_6 Società_2- Il Sig. , socio unico ed unico amministratore de S.r.l.s. ha dichiarato nell'atto di costituzione della società, “di non conoscere la lingua italiana”, tanto da doversi avvalere di un interprete per la sua sottoscrizione.
- Per quanto riguarda l'impiego di lavoratori dipendenti, si rappresenta che, col riferimento al solo anno in esame, risultano inviate due certificazioni uniche: i. La certificazione n. 16393419664 - 0000001 del 15/3/2022, secondo la quale il percipiente, il Sig. Nominativo_7 CF_2, C.f.: , ha lavorato 95 giorni, a partire dal 21.09.2021; ii. La seconda certificazione n. 15522224018 – 0000370 del 15/03/2022, secondo la quale la percipiente, la Sig.ra Nominativo_8, C.f.: CF_3, ha lavorato 18 giorni, a partire dal 14.12.2021. Dunque, nonostante la totale assenza di personale, almeno fino al 21.09.2021, e considerando che lo stesso socio unico nonché legale rappresentante dichiara di non conoscere la lingua italiana, tanto da Società_2avvalersi di un interprete per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, la società S.r.l.s., la cui attività aziendale è stata avviata nell'agosto 2020, nel corso del 2021 emetteva fatture per un imponibile complessivo pari ad € 901.993,25. Gli elementi sopra riportati dimostrano chiaramente come la citata società fosse di fatto impossibilitata ad esercitare una qualsiasi attività produttiva in quanto non dotata di un'adeguata forma di struttura organizzativa e/o produttiva. In un sistema di frode basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, circoscritto al territorio nazionale, i documenti fiscali vengono rilasciati da imprese fittizie (dette anche “società di comodo”, o “cartiere” o “missing trader”), create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte. Ricorrente_1Tra i clienti delle due aziende “cartiere” in argomento, vi è la società S.r.l., in rubrica specificata.».
Osserva la Corte che, a prova della inesistenza delle sopra citate aziende, l'Agenzia ha prodotto la stampa delle risultanze dei Dati della propria Anagrafe Tributaria, documenti interni all'Amministrazione non accessibili a Privati, dalle quali si rileva la presenza di dichiarazioni fiscali telematiche, di documenti della riscossione spontanea, di atti e successioni del Registro, dei dati catastali, delle Utenze idriche, telefoniche ed elettriche, di beni mobili registrati, elementi certamente utili ai fini dell'avvio di indagini sulla effettiva esistenza di tali soggetti, ma che da soli non possono essere ritenuti dotati della precisione e della concordanza richiesta ai fini di assumere che tali soggetti che hanno emesso i documenti non abbiano in realtà effettuato alcuna operazione.
Come già più volte sostenuto da questa Corte, la carenza di struttura organizzativa del fornitore non può rilevare di per sé come presunzione grave, precisa e concordante dell'inesistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate, considerato che nell'attuale contesto economico le transazioni commerciali di compra-vendita di capi d'abbigliamento non particolarmente voluminosi non necessitano di particolari beni strumentali o di personale dipendente e le transazioni vengono concluse con messaggistica elettronica.
La mancata conoscenza della lingua italiana da parte da parte degli amministratori/soci delle società Società_1 Società_2 S.r.l.s. e S.r.l.s. non costituisce elemento significativo ai fini della conferma della inesistenza della operatività economica di queste ultime, in quanto è noto (e ovvio) che gli imprenditori di nazionalità cinese che non conoscono la lingua italiana, quando necessario si avvalgono dell'intermediazione linguistica di propri connazionali ed il fatto, denunciato dall'Agenzia, che essi abbiano potuto partecipare attivamente alla stipulazione di atti notarili societari dimostra invece che tale carenza non costituisce alcun impedimento all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Il coinvolgimento della società ricorrente nel sistema di frode, come evocato dall'Agenzia, non può essere assunta per il solo fatto che la contribuente sia risultata tra i fornitori delle società ritenute
“cartiere”, ma deve essere comprovata da elementi che incontrovertibilmente possano provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza della società accertata alla partecipazione dell'illecito, ma che nel caso di specie non può essere individuata nella inadeguatezza strutturale del fornitore, situazione che - come detto - poteva non essere determinante ai fini della realizzazione delle operazioni commerciali contestate.
L'avviso di accertamento impugnato è quindi infondato per carenza di elementi probatori ai sensi dell'art. 7, co. 5 bis, D.lgs. 546/1992 e va annullato.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sezione II, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.627,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge e rimborso CUT. Prato, 15 dicembre 2025.