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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
PO IO, RE
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CS0043151 CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, nato a [...] il Data nascita_ e residente a [...]alla Indirizzo_1 (c.f. CF_Ricorrente_3),
Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_ e residente a [...]alla Indirizzo_2
(c.f. CF_Ricorrente_1),
Ricorrente_2 nato a [...] ed il Data nascita_ residente a [...]alla Indirizzo_1 n. 1 (c.f. CF_Ricorrente_2)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 - PEC: Email_3
)
hanno depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad
Agenzia delle Entrate di Cosenza Ufficio Provinciale del Territorio – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento catastale e nuova determinazione di classamento e rendita catastale, n.
2024CS0043151 notificato in data 5 aprile 2024 relativo ad una unità immobiliare sita in Comune di Castrovillari Foglio Indirizzo_, indicata in Categoria A/2 (abitazione di tipo civile) classe 2 vani 6,0 Rendita Catastale euro 316,07 a fronte della classificazione proposta dal tecnico incaricato Geom.
Nominativo_1 come categoria C/2 (locali magazzino) classe 3 Consistenza mq 184 Rendita Catastale euro 247,07.
A fondamento della richiesta di annullamento dell'atto, i ricorrenti hanno posto la tesi secondo la quale la richiesta di riclassificazione dell'unità immobiliare nei sensi di quanto indicato era nata a seguito di SCIA in [...] per le irregolarità interne dell'immobile in punto di diversa suddivisione degli ambienti interni e variata destinazione di uso.
I ricorrenti hanno sostenuto di essere a cospetto di “errato ragionamento operato da parte dell'ufficio convenuto che ha poi trasfuso nell'odierno atto impugnato, in quanto, così per come è argomentato in precedenza non si arguiscono le motivazione a sostegno di tale variazione operata, stante la correttezza di tutto l'iter seguito da parte del tecnico delle odierne parti ricorrenti”.
Hanno poi sostenuto che la classificazione adottata da Agenzia delle Entrate collidesse con le previsioni contenute nel piano urbanistico in vigore nel Comune di Castrovillari.
L'Agenzia dell'Entrate di Cosenza con atto di costituzione ritualmente depositato ha controdedotto, resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso sulla scorta della ribadita bontà delle determinazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Ha sostenuto che l'unità immobiliare sin dalla sua originaria realizzazione era stata adibita ad abitazione e che sulla scorta dei dati parametrici tale doveva ancora essere qualificata.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
All'udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, appare utile rimarcare che il processo tributario è caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, sicché l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo, salva la possibilità di integrazione e modifica solo con motivi aggiunti (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 15 ottobre 2013 n. 23326).
Ciò posto, giova osservare che nel caso in esame non è dato comprendere quali sarebbero i vizi del provvedimento gravato posti a base della sua invocata caducazione.
I ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità dell'accertamento ma non hanno esplicitato i motivi delle doglianze, assumendo di essere a cospetto di motivazione non comprensibile.
In realtà, nel provvedimento oggetto di disamina è dato ampio conto degli elementi fattuali posti a base della decisione assunta e dei motivi che hanno condotto a disattendere la classificazione proposta dagli istanti, con adozione di quella contenuta nell'accertamento.
Deve richiamarsi il principio a mente del quale “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio” (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 31 ottobre 2014 n. 23237).
Orbene, dalla disamina del dettato della norma che regola la materia, si ha modo di rilevare come il provvedimento abbia natura "oggettiva", afferendo al nuovo valore dell'immobile a seguito della procedura di accatastamento compiuta sulla base di dati oggettivi non contestati.
Nel caso di specie quanto sostenuto dai ricorrenti si qualifiuca alla stregia di considerazioni del tutto apodittiche, sfornite di concreta valenza a fronte delle puntuali argomentazioni di contro svolte della comparsa di costituzione ed attestanti la corretta applicazione dei principi in tema di natura dell'immobil e determinazione della rendita catastale.
Nè miglior sorte può avere la tesi secondo la quale la perdurante vigenza dello strumento urbanistico del
Comune di Castrovillair impedirebbe l'allocazione nella zoca censuaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Altro è infatti quanto dettato ai fini urbanistici, altra la classificazione dell'immobile compiuta dall'Amministrazione Finanziaria.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 500 per compensi professionali
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
PO IO, RE
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5206/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CS0043151 CATASTO-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, nato a [...] il Data nascita_ e residente a [...]alla Indirizzo_1 (c.f. CF_Ricorrente_3),
Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_ e residente a [...]alla Indirizzo_2
(c.f. CF_Ricorrente_1),
Ricorrente_2 nato a [...] ed il Data nascita_ residente a [...]alla Indirizzo_1 n. 1 (c.f. CF_Ricorrente_2)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 - PEC: Email_3
)
hanno depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad
Agenzia delle Entrate di Cosenza Ufficio Provinciale del Territorio – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento catastale e nuova determinazione di classamento e rendita catastale, n.
2024CS0043151 notificato in data 5 aprile 2024 relativo ad una unità immobiliare sita in Comune di Castrovillari Foglio Indirizzo_, indicata in Categoria A/2 (abitazione di tipo civile) classe 2 vani 6,0 Rendita Catastale euro 316,07 a fronte della classificazione proposta dal tecnico incaricato Geom.
Nominativo_1 come categoria C/2 (locali magazzino) classe 3 Consistenza mq 184 Rendita Catastale euro 247,07.
A fondamento della richiesta di annullamento dell'atto, i ricorrenti hanno posto la tesi secondo la quale la richiesta di riclassificazione dell'unità immobiliare nei sensi di quanto indicato era nata a seguito di SCIA in [...] per le irregolarità interne dell'immobile in punto di diversa suddivisione degli ambienti interni e variata destinazione di uso.
I ricorrenti hanno sostenuto di essere a cospetto di “errato ragionamento operato da parte dell'ufficio convenuto che ha poi trasfuso nell'odierno atto impugnato, in quanto, così per come è argomentato in precedenza non si arguiscono le motivazione a sostegno di tale variazione operata, stante la correttezza di tutto l'iter seguito da parte del tecnico delle odierne parti ricorrenti”.
Hanno poi sostenuto che la classificazione adottata da Agenzia delle Entrate collidesse con le previsioni contenute nel piano urbanistico in vigore nel Comune di Castrovillari.
L'Agenzia dell'Entrate di Cosenza con atto di costituzione ritualmente depositato ha controdedotto, resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso sulla scorta della ribadita bontà delle determinazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Ha sostenuto che l'unità immobiliare sin dalla sua originaria realizzazione era stata adibita ad abitazione e che sulla scorta dei dati parametrici tale doveva ancora essere qualificata.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
All'udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, appare utile rimarcare che il processo tributario è caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, sicché l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo, salva la possibilità di integrazione e modifica solo con motivi aggiunti (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 15 ottobre 2013 n. 23326).
Ciò posto, giova osservare che nel caso in esame non è dato comprendere quali sarebbero i vizi del provvedimento gravato posti a base della sua invocata caducazione.
I ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità dell'accertamento ma non hanno esplicitato i motivi delle doglianze, assumendo di essere a cospetto di motivazione non comprensibile.
In realtà, nel provvedimento oggetto di disamina è dato ampio conto degli elementi fattuali posti a base della decisione assunta e dei motivi che hanno condotto a disattendere la classificazione proposta dagli istanti, con adozione di quella contenuta nell'accertamento.
Deve richiamarsi il principio a mente del quale “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio” (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 31 ottobre 2014 n. 23237).
Orbene, dalla disamina del dettato della norma che regola la materia, si ha modo di rilevare come il provvedimento abbia natura "oggettiva", afferendo al nuovo valore dell'immobile a seguito della procedura di accatastamento compiuta sulla base di dati oggettivi non contestati.
Nel caso di specie quanto sostenuto dai ricorrenti si qualifiuca alla stregia di considerazioni del tutto apodittiche, sfornite di concreta valenza a fronte delle puntuali argomentazioni di contro svolte della comparsa di costituzione ed attestanti la corretta applicazione dei principi in tema di natura dell'immobil e determinazione della rendita catastale.
Nè miglior sorte può avere la tesi secondo la quale la perdurante vigenza dello strumento urbanistico del
Comune di Castrovillair impedirebbe l'allocazione nella zoca censuaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Altro è infatti quanto dettato ai fini urbanistici, altra la classificazione dell'immobile compiuta dall'Amministrazione Finanziaria.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 500 per compensi professionali