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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2660/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Relativo a:
- sentenza n. 118/1999 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 11 e pubblicata il 14/01/2000
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il giorno 14 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate la società Ricorrente_2
S.p.A. in persona del in persona del procuratore e speciale dott. Rappresentante_1, propone ricorso di ottemperanza della sentenza n.99110118 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, sez. 11, e depositata il 14 gennaio 2000.
In particolare la ricorrente eccepisce il mancato pagamento dell'importo di €. 15.493,71 oltre interessi maturati e maturandi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di adottare i provvedimenti necessari per l'ottemperanza alla sentenza citata ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Con vittoria di spese ed onorari.
In data 08 luglio 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate precisando di avere contattato la ricorrente al fine di verificare e ottenere la trasmissione degli atti interruttivi della prescrizione indicati nel ricorso per ottemperanza ma non allegati al ricorso stesso al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza.
Esaminata la documentazione, l'Agenzia delle Entrate precisa di avere trasmesso richiesta di liquidazione del rimborso al competente Ufficio Territoriale di Roma n. 2.
All'udienza del 16 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate chiedeva un breve rinvio per poter procedere al pagamento, richiesta alla quale la ricorrente non si opponeva.
Con ordinanza n.1581/2025 la causa veniva quindi rinviata al 10 settembre 2025
Con memorie depositate il 04 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate precisa che data la vetustà dell'anno imposta per il quale viene chiesto il rimborso (1991) è stato necessario procedere con la richiesta di fondi con procedura manuale.
Con ordinanza n.1631/2025 del 10-11 settembre 2025 la Corte concedeva ulteriore rinvio.
In data 07 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate deposita ulteriore memoria precisando che in data 17 dicembre 2025 il rimborso richiesto ed i relativi interessi sono stati erogati.
Conclude con la richiesta di estinzione giudizio con compensazione delle spese di lite “essendosi l'Ufficio prontamente attivato per definire il giudizio”.
La causa viene trattata il giorno 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia…”. È evidente che l'adempimento dell'obbligazione posta a carico dell'Agenzia delle Entrate non può che far venire meno gli elementi di contrasto tra le parti.
Osserva ulteriormente la Corte che l'adempimento dell'Agenzia delle Entrate non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'adempimento effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite.
Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore o come nel caso di specie dell'Agenzia delle Entrate che esegue il rimborso adempiendo alla propria obbligazione e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto questa Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in
€.1.000,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 25 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2660/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Relativo a:
- sentenza n. 118/1999 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 11 e pubblicata il 14/01/2000
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il giorno 14 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate la società Ricorrente_2
S.p.A. in persona del in persona del procuratore e speciale dott. Rappresentante_1, propone ricorso di ottemperanza della sentenza n.99110118 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, sez. 11, e depositata il 14 gennaio 2000.
In particolare la ricorrente eccepisce il mancato pagamento dell'importo di €. 15.493,71 oltre interessi maturati e maturandi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di adottare i provvedimenti necessari per l'ottemperanza alla sentenza citata ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Con vittoria di spese ed onorari.
In data 08 luglio 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate precisando di avere contattato la ricorrente al fine di verificare e ottenere la trasmissione degli atti interruttivi della prescrizione indicati nel ricorso per ottemperanza ma non allegati al ricorso stesso al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza.
Esaminata la documentazione, l'Agenzia delle Entrate precisa di avere trasmesso richiesta di liquidazione del rimborso al competente Ufficio Territoriale di Roma n. 2.
All'udienza del 16 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate chiedeva un breve rinvio per poter procedere al pagamento, richiesta alla quale la ricorrente non si opponeva.
Con ordinanza n.1581/2025 la causa veniva quindi rinviata al 10 settembre 2025
Con memorie depositate il 04 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate precisa che data la vetustà dell'anno imposta per il quale viene chiesto il rimborso (1991) è stato necessario procedere con la richiesta di fondi con procedura manuale.
Con ordinanza n.1631/2025 del 10-11 settembre 2025 la Corte concedeva ulteriore rinvio.
In data 07 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate deposita ulteriore memoria precisando che in data 17 dicembre 2025 il rimborso richiesto ed i relativi interessi sono stati erogati.
Conclude con la richiesta di estinzione giudizio con compensazione delle spese di lite “essendosi l'Ufficio prontamente attivato per definire il giudizio”.
La causa viene trattata il giorno 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia…”. È evidente che l'adempimento dell'obbligazione posta a carico dell'Agenzia delle Entrate non può che far venire meno gli elementi di contrasto tra le parti.
Osserva ulteriormente la Corte che l'adempimento dell'Agenzia delle Entrate non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'adempimento effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite.
Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore o come nel caso di specie dell'Agenzia delle Entrate che esegue il rimborso adempiendo alla propria obbligazione e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto questa Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in
€.1.000,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 25 febbraio 2026.
Il giudice