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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4712/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente dott. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese -
l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435475, notificatogli il 16 novembre 2024, per un importo complessivo di € 15.720,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1 (individuata in Catasto a f.Daticat_1, cat. A/10), adibita a studio medico e condotta in locazione, unitamente all'altro co- conduttore dott. Nominativo_1 .
In particolare il contribuente eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dall'altro co- conduttore, come documentato dalla allegata lista delle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
Roma Capitale si costituiva in data 16 gennaio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 4 aprile 2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione per essere stato l'immobile già censito a fini TARI;
per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha tardivamente omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 16 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all'AMA dopo pochi giorni, il 23 novembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della
TEFA dal 2018 al 2023; nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 15 gennaio 2025
e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 4 aprile 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00
(millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. 3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1 , dichiaratasi procuratore antistatario.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4712/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435475 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2025 a Roma Capitale, il contribuente dott. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese -
l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435475, notificatogli il 16 novembre 2024, per un importo complessivo di € 15.720,00 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo_1 (individuata in Catasto a f.Daticat_1, cat. A/10), adibita a studio medico e condotta in locazione, unitamente all'altro co- conduttore dott. Nominativo_1 .
In particolare il contribuente eccepiva la illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento totale in quanto per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI
e la TEFA, relative al detto immobile, lungi dall'essere evase, erano state regolarmente ed integralmente pagate dall'altro co- conduttore, come documentato dalla allegata lista delle ricevute di pagamento delle bollette AMA del periodo.
Roma Capitale si costituiva in data 16 gennaio 2026, dando atto di avere provveduto, in data 4 aprile 2025, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento in questione per essere stato l'immobile già censito a fini TARI;
per l'effetto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di Roma Capitale.
Quest'ultima, infatti, ha tardivamente omesso di provvedere tempestivamente in sede di autotutela all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, costringendo il contribuente ad agire in giudizio.
L'avviso di accertamento esecutivo è stato, infatti, notificato il 16 novembre 2024; l'istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all'AMA dopo pochi giorni, il 23 novembre 2024, con richiesta di annullamento dell'accertamento stesso per avvenuto, integrale e documentato pagamento della TARI e della
TEFA dal 2018 al 2023; nel silenzio dell'ente impositore il ricorso è stato, poi, notificato il 15 gennaio 2025
e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento è tardivamente intervenuto il 4 aprile 2025.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2)condanna Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00
(millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. 3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1 , dichiaratasi procuratore antistatario.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei