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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/12/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ER RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3182 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'avv. GRAZIELLA MICCICHÈ, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
(C.F. , nata a [...] il [...], tutti Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ARMENIO ANGELO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: revocatoria penale.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.6.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2
in giudizio i convenuti al fine di veder dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia in proprio pregiudizio degli atti di compravendita con i quali e hanno CP_2 Controparte_1
1 trasferito alla propria zia, , la loro quota - pari a ¼ ciascuno - della proprietà Controparte_3
di un immobile sito a Licata (AG) in Via Salvo D'acquisto n. 5 con annessa corte, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che:
- e sono stati condannati con sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Agrigento n. 363/2017 del 9.3.2017, successivamente confermata in appello con sentenza n.
4592/18 del 23.10.2018 e in Cassazione con sentenza del 13.11.2019 n. 2146/2019, per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2, c.p., per aver cagionato, in qualità di datori di lavoro,
quali rappresentanti della Ditta LOGICO S.n.c. di , la morte di Parte_3
; Persona_1
- la sentenza li ha condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni attori da quantificarsi in separata sede con condanna al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, così quantificata: Euro 20.000,00 in favore di
Euro 20.000,00 in favore di Euro 10.000,00 in favore Parte_4 Parte_5
di ; Euro 10.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
- hanno provveduto a notificare atto di precetto in data 29.1.2021 e incardinare il giudizio di risarcimento del danno, rendendosi conto che i debitori non avevano più sostanze patrimoniali per essersi disfatti dei propri averi;
- l'atto di vendita è stato stipulato appena tre giorni dopo l'avvenuto decesso;
- l'acquirente, , è la zia paterna dei debitori;
Controparte_3
- a fronte del complessivo importo di € 135.000,00 pattuito, soltanto € 50.000,00 sono stati corrisposti al momento della stipula, mentre si è previsto che i residui € 85.000,00 venissero corrisposto attraverso 120 rate posticipate mensili pari ad € 801,30 ciascuna dal 31.7.2009 al
30.6.2019;
- nel medesimo atto parte acquirente ha concesso in comodato d'uso gratuito ai venditori la porzione di immobile acquistata per la durata di dieci anni.
Con le memorie di cui all'art. 183 co.VI n. 1 c.p.c., gli attori hanno precisato che vi sono i presupposti di una “revocatoria penale”, pertanto il dies a quo per la prescrizione decorre dall'irrevocabilità della pronuncia di condanna penale.
2 Tempestivamente costituiti, i convenuti hanno chiesto rigettarsi le domande ex adverso
proposte, rilevando preliminarmente “l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita dagli attori ex
art. 2903 c.c, il quale dispone che “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”
e, poiché l'atto oggetto del presente giudizio è stato stipulato il 6 luglio 2009, l'azione revocatoria si è
prescritta il 6 luglio 2014, o meglio l'8 luglio 2014, vale a dire decorsi cinque anni dalla trascrizione in
Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'atto di compravendita (cfr. nota di trascrizione dell'8 luglio
2009)”.
Nel merito hanno affermato che difetta l'elemento soggettivo in quanto “all'epoca della
stipula dell'atto di cui sopra non poteva sussistere alcuna consapevolezza nei convenuti di pregiudicare
le legittime ragioni creditorie degli attori, per la semplice considerazione che nel luglio 2009 non era
assolutamente prevedibile che nel 2019 i sigg.ri sarebbero stati condannati al risarcimento di CP_3
danni in favore degli odierni attori, né i convenuti potevano ritenere di dover temere l'esito di un
processo penale a loro carico, che all'epoca non era stato neanche instaurato”.
I debitori hanno quindi dato conto che le ragioni dell'atto sono da rinvenire nella necessità
avvertita da , nel mese di maggio del 2009, di ricevere dai nipoti una Controparte_3
contropartita rispetto ai numerosi prestiti di denaro che aveva effettuato in loro favore;
così,
già in tale periodo, come si legge nell'atto di compravendita, aveva versato ai nipoti a titolo di acconto la somma complessiva di € 50.000,00 a mezzo di due assegni bancari da € 25.000,00
ciascuno. Hanno inoltre precisato che la concessione in comodato dell'immobile è durata solo per il 2009 quando è cessata l'attività di ristorazione alla quale servivano i locali.
Ciò detto in punto di fatto, va affrontata in via logicamente preordinata l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti.
Così, in primo luogo, va chiarito che l'odierna azione revocatoria ha ad oggetto un atto a titolo oneroso posto in essere dopo il verificarsi del fatto di reato: il decesso per il quale sono stati condannati gli attori è avvenuto il 3.7.2009, mentre l'atto impugnato è del 6.7.2009
(trascrizione dell'8.7.2009) e si tratta di una compravendita certamente eccedente la semplice amministrazione.
Per il caso di specie, l'art. 193 c.p. prevede la c.d. revocatoria penale, con la precisazione che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca
3 legale, da parte dell'art. 218 disp. att. c.p.p., il rimando della norma in parola all'art. 189 c.p. si intende effettuato all'art. 316 c.p.p. (Cass. civ. n. 23158/14); il quale, al secondo comma,
prevede la garanzia della parte civile per le obbligazioni civili derivanti da reato.
Una prima conseguenza di tale qualificazione attiene alla prescrizione dell'azione, il cui termine decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. Civ. sez. III, n. 9458/2023); fermo restando che la durata di tale termine,
nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l'azione in esame è pur sempre riconducibile al più ampio genere della "actio pauliana" (Cass. Civ. sez. III, n. 23158/2014).
La data in cui la penale responsabilità di e è stata accertata è CP_1 Controparte_2
13.11.2019, data della irrevocabilità della decisione della Corte di Cassazione;
e rispetto a questa è tempestivo (infraquinquennale) l'atto di citazione notificato nel 17.11.2022 dal creditore danneggiato (così, recentemente, tra le pronunce di merito, Corte appello Reggio
Calabria, 17/06/2024, n.425).
La revocatoria penale di cui all'art. 193 c.p. poi, venendo ai presupposti di accoglimento della domanda, “pone una presunzione di frode, per la quale gli atti a titolo oneroso compiuti dal
colpevole dopo il reato si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (oggi inteso
come riferito ai crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen.: cfr. Cass. civ. n. 23158/14, su cui infra),
tuttavia per la revoca dell'atto è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente. Questa prova
non può che essere data in sede civile, dove perciò il creditore, pur potendosi avvalere della presunzione
nei confronti del debitore condannato, dovrà dare la prova della scientia fraudis da parte dell'altro
contraente (cfr. già Cass. civ. n. 1468/1979), presupposto necessario per ottenere la dichiarazione di
inefficacia relativa dell'atto a titolo oneroso” (Cass. Civ. sez. VI, n. 6836/2017).
Ebbene, dando atto che risulta provata per tabulas la ragione di credito (sentenza irrevocabile di condanna al pagamento di una provvisionale che funge da titolo esecutivo), è
necessario verificare l'elemento soggettivo in capo alla convenuta . Controparte_3
A riguardo, si precisa che la consapevolezza acquisita dal terzo acquirente del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita, investendo invece
4 la riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori (Cass. civ. sent. n.
2303/1996).
Così, premettendo che la consapevolezza del terzo può trarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 8390/2020 e 18315/2015), nel caso di specie si ritiene di poter affermare la sussistenza di tale elemento soggettivo, in primo luogo,
per il rapporto di parentela tra acquirente e debitore (zia e nipoti), dal quale si può trarre la conoscenza da parte di sia dell'evento nefasto occorso ad Controparte_3 Persona_1
pochi giorni prima la stipula dell'atto (dal quale sarebbe potuta derivare una ragione di credito) sia della scarsa consistenza patrimoniale dei nipoti. Tale ultima consapevolezza,
invero, è evidente per il sol fatto che gli stessi convenuti hanno riferito che, a causa del calo che l'attività del ristorante aveva subito in quegli anni e della grave malattia che aveva colpito il padre, avevano iniziato a pagare in ritardo i fornitori e avevano pertanto beneficiato di numerosi prestiti di denaro da parte della zia, la quale ha rinvenuto la necessità “di ricevere dai
nipoti una contropartita rispetto ai numerosi prestiti di denaro che aveva effettuato in loro favore”.
Per tutte queste ragioni, si ritengono sussistenti tutti presupposti richiesti dall'art. 193 c.p.
c.c. per accogliere la tutela invocata.
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo per compensi calcolati secondo valori tendenti ai minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, in relazione allo scaglione di riferimento - individuato in base al valore del credito posto a fondamento della revocatoria - della natura documentale della controversia, dell'assenza di istruzione, come di complesse questioni di fatto e di diritto, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
da distrarre in favore dell'erario stante l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dott.ssa ER RO, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
dichiara inefficace, nei confronti di e , l'atto di compravendita Parte_1 Parte_2
del 06.07.2009 per atto Notaio (Rep. 27218, Racc.12.034), stipulato tra , Per_2 Controparte_2
5 e;
Controparte_1 Controparte_3
condanna i convenuti , e , in solido Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento, in favore dell'erario, delle spese processuali, che liquidano in € 2.500,00
per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
indica nei convenuti in solido i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento, in data 27 dicembre 2025
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ER RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3182 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'avv. GRAZIELLA MICCICHÈ, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4
(C.F. , nata a [...] il [...], tutti Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. ARMENIO ANGELO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: revocatoria penale.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.6.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2
in giudizio i convenuti al fine di veder dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia in proprio pregiudizio degli atti di compravendita con i quali e hanno CP_2 Controparte_1
1 trasferito alla propria zia, , la loro quota - pari a ¼ ciascuno - della proprietà Controparte_3
di un immobile sito a Licata (AG) in Via Salvo D'acquisto n. 5 con annessa corte, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che:
- e sono stati condannati con sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Agrigento n. 363/2017 del 9.3.2017, successivamente confermata in appello con sentenza n.
4592/18 del 23.10.2018 e in Cassazione con sentenza del 13.11.2019 n. 2146/2019, per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2, c.p., per aver cagionato, in qualità di datori di lavoro,
quali rappresentanti della Ditta LOGICO S.n.c. di , la morte di Parte_3
; Persona_1
- la sentenza li ha condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni attori da quantificarsi in separata sede con condanna al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, così quantificata: Euro 20.000,00 in favore di
Euro 20.000,00 in favore di Euro 10.000,00 in favore Parte_4 Parte_5
di ; Euro 10.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
- hanno provveduto a notificare atto di precetto in data 29.1.2021 e incardinare il giudizio di risarcimento del danno, rendendosi conto che i debitori non avevano più sostanze patrimoniali per essersi disfatti dei propri averi;
- l'atto di vendita è stato stipulato appena tre giorni dopo l'avvenuto decesso;
- l'acquirente, , è la zia paterna dei debitori;
Controparte_3
- a fronte del complessivo importo di € 135.000,00 pattuito, soltanto € 50.000,00 sono stati corrisposti al momento della stipula, mentre si è previsto che i residui € 85.000,00 venissero corrisposto attraverso 120 rate posticipate mensili pari ad € 801,30 ciascuna dal 31.7.2009 al
30.6.2019;
- nel medesimo atto parte acquirente ha concesso in comodato d'uso gratuito ai venditori la porzione di immobile acquistata per la durata di dieci anni.
Con le memorie di cui all'art. 183 co.VI n. 1 c.p.c., gli attori hanno precisato che vi sono i presupposti di una “revocatoria penale”, pertanto il dies a quo per la prescrizione decorre dall'irrevocabilità della pronuncia di condanna penale.
2 Tempestivamente costituiti, i convenuti hanno chiesto rigettarsi le domande ex adverso
proposte, rilevando preliminarmente “l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita dagli attori ex
art. 2903 c.c, il quale dispone che “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”
e, poiché l'atto oggetto del presente giudizio è stato stipulato il 6 luglio 2009, l'azione revocatoria si è
prescritta il 6 luglio 2014, o meglio l'8 luglio 2014, vale a dire decorsi cinque anni dalla trascrizione in
Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'atto di compravendita (cfr. nota di trascrizione dell'8 luglio
2009)”.
Nel merito hanno affermato che difetta l'elemento soggettivo in quanto “all'epoca della
stipula dell'atto di cui sopra non poteva sussistere alcuna consapevolezza nei convenuti di pregiudicare
le legittime ragioni creditorie degli attori, per la semplice considerazione che nel luglio 2009 non era
assolutamente prevedibile che nel 2019 i sigg.ri sarebbero stati condannati al risarcimento di CP_3
danni in favore degli odierni attori, né i convenuti potevano ritenere di dover temere l'esito di un
processo penale a loro carico, che all'epoca non era stato neanche instaurato”.
I debitori hanno quindi dato conto che le ragioni dell'atto sono da rinvenire nella necessità
avvertita da , nel mese di maggio del 2009, di ricevere dai nipoti una Controparte_3
contropartita rispetto ai numerosi prestiti di denaro che aveva effettuato in loro favore;
così,
già in tale periodo, come si legge nell'atto di compravendita, aveva versato ai nipoti a titolo di acconto la somma complessiva di € 50.000,00 a mezzo di due assegni bancari da € 25.000,00
ciascuno. Hanno inoltre precisato che la concessione in comodato dell'immobile è durata solo per il 2009 quando è cessata l'attività di ristorazione alla quale servivano i locali.
Ciò detto in punto di fatto, va affrontata in via logicamente preordinata l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti.
Così, in primo luogo, va chiarito che l'odierna azione revocatoria ha ad oggetto un atto a titolo oneroso posto in essere dopo il verificarsi del fatto di reato: il decesso per il quale sono stati condannati gli attori è avvenuto il 3.7.2009, mentre l'atto impugnato è del 6.7.2009
(trascrizione dell'8.7.2009) e si tratta di una compravendita certamente eccedente la semplice amministrazione.
Per il caso di specie, l'art. 193 c.p. prevede la c.d. revocatoria penale, con la precisazione che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca
3 legale, da parte dell'art. 218 disp. att. c.p.p., il rimando della norma in parola all'art. 189 c.p. si intende effettuato all'art. 316 c.p.p. (Cass. civ. n. 23158/14); il quale, al secondo comma,
prevede la garanzia della parte civile per le obbligazioni civili derivanti da reato.
Una prima conseguenza di tale qualificazione attiene alla prescrizione dell'azione, il cui termine decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. Civ. sez. III, n. 9458/2023); fermo restando che la durata di tale termine,
nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l'azione in esame è pur sempre riconducibile al più ampio genere della "actio pauliana" (Cass. Civ. sez. III, n. 23158/2014).
La data in cui la penale responsabilità di e è stata accertata è CP_1 Controparte_2
13.11.2019, data della irrevocabilità della decisione della Corte di Cassazione;
e rispetto a questa è tempestivo (infraquinquennale) l'atto di citazione notificato nel 17.11.2022 dal creditore danneggiato (così, recentemente, tra le pronunce di merito, Corte appello Reggio
Calabria, 17/06/2024, n.425).
La revocatoria penale di cui all'art. 193 c.p. poi, venendo ai presupposti di accoglimento della domanda, “pone una presunzione di frode, per la quale gli atti a titolo oneroso compiuti dal
colpevole dopo il reato si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (oggi inteso
come riferito ai crediti di cui all'art. 316 cod. proc. pen.: cfr. Cass. civ. n. 23158/14, su cui infra),
tuttavia per la revoca dell'atto è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente. Questa prova
non può che essere data in sede civile, dove perciò il creditore, pur potendosi avvalere della presunzione
nei confronti del debitore condannato, dovrà dare la prova della scientia fraudis da parte dell'altro
contraente (cfr. già Cass. civ. n. 1468/1979), presupposto necessario per ottenere la dichiarazione di
inefficacia relativa dell'atto a titolo oneroso” (Cass. Civ. sez. VI, n. 6836/2017).
Ebbene, dando atto che risulta provata per tabulas la ragione di credito (sentenza irrevocabile di condanna al pagamento di una provvisionale che funge da titolo esecutivo), è
necessario verificare l'elemento soggettivo in capo alla convenuta . Controparte_3
A riguardo, si precisa che la consapevolezza acquisita dal terzo acquirente del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita, investendo invece
4 la riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori (Cass. civ. sent. n.
2303/1996).
Così, premettendo che la consapevolezza del terzo può trarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 8390/2020 e 18315/2015), nel caso di specie si ritiene di poter affermare la sussistenza di tale elemento soggettivo, in primo luogo,
per il rapporto di parentela tra acquirente e debitore (zia e nipoti), dal quale si può trarre la conoscenza da parte di sia dell'evento nefasto occorso ad Controparte_3 Persona_1
pochi giorni prima la stipula dell'atto (dal quale sarebbe potuta derivare una ragione di credito) sia della scarsa consistenza patrimoniale dei nipoti. Tale ultima consapevolezza,
invero, è evidente per il sol fatto che gli stessi convenuti hanno riferito che, a causa del calo che l'attività del ristorante aveva subito in quegli anni e della grave malattia che aveva colpito il padre, avevano iniziato a pagare in ritardo i fornitori e avevano pertanto beneficiato di numerosi prestiti di denaro da parte della zia, la quale ha rinvenuto la necessità “di ricevere dai
nipoti una contropartita rispetto ai numerosi prestiti di denaro che aveva effettuato in loro favore”.
Per tutte queste ragioni, si ritengono sussistenti tutti presupposti richiesti dall'art. 193 c.p.
c.c. per accogliere la tutela invocata.
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo per compensi calcolati secondo valori tendenti ai minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, in relazione allo scaglione di riferimento - individuato in base al valore del credito posto a fondamento della revocatoria - della natura documentale della controversia, dell'assenza di istruzione, come di complesse questioni di fatto e di diritto, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
da distrarre in favore dell'erario stante l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dott.ssa ER RO, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
dichiara inefficace, nei confronti di e , l'atto di compravendita Parte_1 Parte_2
del 06.07.2009 per atto Notaio (Rep. 27218, Racc.12.034), stipulato tra , Per_2 Controparte_2
5 e;
Controparte_1 Controparte_3
condanna i convenuti , e , in solido Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento, in favore dell'erario, delle spese processuali, che liquidano in € 2.500,00
per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
indica nei convenuti in solido i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento, in data 27 dicembre 2025
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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