Articolo 14 della Legge 6 agosto 1974, n. 366
Articolo 13Articolo 15
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24 agosto 1974
Art. 14. (Copertura finanziaria)

All'onere di lire 10 miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1974