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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
n. V. G. 24530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24530 /2024 V.G. promossa da nato il [...] a [...] (avv. BARBARA GALLI) Parte_1 per l'adozione di nata il [...] a [...] Persona_1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, non coniugato e senza figli, ha richiesto di adottare nata il 12 Persona_1 dicembre 1999 a Ospitaletto (BS).
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottanda e dell'adottante.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'udienza dell'8 luglio 2025, ha raccolto il consenso dell'adottante e l'assenso della madre dell'adottanda; l'adottanda ha presentato per iscritto l'atto di consenso, depositato telematicamente in data 15 luglio 2025. Il padre biologico dell'adottanda è deceduto.
Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottanda a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dai Carabinieri di Brescia.
1 Con riguardo al cognome, l'adottanda assumerà anche il cognome “ , aggiungendolo Pt_1 al proprio, come consentito da C. Cost. 135/2023 (con questa pronunzia, la Corte ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante
a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto»).
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di volontaria giurisdizione in senso stretto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di nata il 12 dicembre Persona_1
1999 a Ospitaletto (BS), da parte di nato il [...] a [...]; Parte_1
2. dispone che l'adottata aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante e che assuma, quindi, il cognome;
Persona_2
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24530 /2024 V.G. promossa da nato il [...] a [...] (avv. BARBARA GALLI) Parte_1 per l'adozione di nata il [...] a [...] Persona_1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, non coniugato e senza figli, ha richiesto di adottare nata il 12 Persona_1 dicembre 1999 a Ospitaletto (BS).
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottanda e dell'adottante.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'udienza dell'8 luglio 2025, ha raccolto il consenso dell'adottante e l'assenso della madre dell'adottanda; l'adottanda ha presentato per iscritto l'atto di consenso, depositato telematicamente in data 15 luglio 2025. Il padre biologico dell'adottanda è deceduto.
Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottanda a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dai Carabinieri di Brescia.
1 Con riguardo al cognome, l'adottanda assumerà anche il cognome “ , aggiungendolo Pt_1 al proprio, come consentito da C. Cost. 135/2023 (con questa pronunzia, la Corte ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante
a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto»).
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di volontaria giurisdizione in senso stretto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di nata il 12 dicembre Persona_1
1999 a Ospitaletto (BS), da parte di nato il [...] a [...]; Parte_1
2. dispone che l'adottata aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante e che assuma, quindi, il cognome;
Persona_2
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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