TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4563/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4563/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sabato Moschiano Parte_1
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'Avv. Angelo Carbone Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1827/2019 emessa dal Giudice di pace di Nola
con la quale quest'ultimo lo condannava, unitamente ad al Controparte_2
pagamento della somma di 250,00 euro cadauno in favore di CP_1
quale risarcimento dei danni da diffamazione, e condannava altresì
[...]
per le medesime ragioni, al pagamento della somma di Controparte_1
250,00 euro in favore di . Controparte_2
L'appellante impugnava la sentenza e pertanto ne chiedeva la riforma con il rigetto della domanda esercitata contro di lui in primo grado.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva al Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto, proponendo altresì appello incidentale in relazione alla parte di sentenza che lo condannava al risarcimento dei danni nei confronti di . Controparte_2
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello vada dichiarato inammissibile, non avendo le parti in causa
2 ottemperato all'ordine di integrazione del contradditorio nei confronti di
[...]
disposto ai sensi dell'art 331, comma I, c.p.c. con ordinanza del CP_2
04/12/2019.
Invero, giova ricordare che se la sentenza di primo grado pronunciata tra più
parti in una causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice deve ordinare l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere eseguita.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, è ferma nell'affermare che “In
tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause
inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato,
che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità
dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo
parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche
d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile
dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire
l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti
l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle
opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine
essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per
svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e
permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto
della notificazione del ricorso” (Cass. civ. 28223/2008).
In relazione alle conseguenze dell'inottemperanza all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, la stessa comporta inevitabilmente la
3 dichiarazione di inammissibilità dell'appello in questione ai sensi del secondo comma del predetto art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 13233/2011).
Nel caso di specie alcuna delle parti costituite dava seguito all'ordine di integrazione disposto con ordinanza del 04/12/2019, dovendo quindi trovare applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 331 c.p.c.
(“l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede
all'integrazione nel termine fissato”), con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Tenuto conto che l'ordine di integrazione del contraddittorio veniva emesso nei confronti di tutte le parti costituite e che nessuno vi provvedeva, si reputa opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 20/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4563/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sabato Moschiano Parte_1
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'Avv. Angelo Carbone Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1827/2019 emessa dal Giudice di pace di Nola
con la quale quest'ultimo lo condannava, unitamente ad al Controparte_2
pagamento della somma di 250,00 euro cadauno in favore di CP_1
quale risarcimento dei danni da diffamazione, e condannava altresì
[...]
per le medesime ragioni, al pagamento della somma di Controparte_1
250,00 euro in favore di . Controparte_2
L'appellante impugnava la sentenza e pertanto ne chiedeva la riforma con il rigetto della domanda esercitata contro di lui in primo grado.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva al Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto, proponendo altresì appello incidentale in relazione alla parte di sentenza che lo condannava al risarcimento dei danni nei confronti di . Controparte_2
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello vada dichiarato inammissibile, non avendo le parti in causa
2 ottemperato all'ordine di integrazione del contradditorio nei confronti di
[...]
disposto ai sensi dell'art 331, comma I, c.p.c. con ordinanza del CP_2
04/12/2019.
Invero, giova ricordare che se la sentenza di primo grado pronunciata tra più
parti in una causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice deve ordinare l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere eseguita.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, è ferma nell'affermare che “In
tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause
inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato,
che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità
dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo
parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche
d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile
dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire
l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti
l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle
opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine
essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per
svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e
permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto
della notificazione del ricorso” (Cass. civ. 28223/2008).
In relazione alle conseguenze dell'inottemperanza all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, la stessa comporta inevitabilmente la
3 dichiarazione di inammissibilità dell'appello in questione ai sensi del secondo comma del predetto art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 13233/2011).
Nel caso di specie alcuna delle parti costituite dava seguito all'ordine di integrazione disposto con ordinanza del 04/12/2019, dovendo quindi trovare applicazione il disposto di cui al secondo comma dell'art. 331 c.p.c.
(“l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede
all'integrazione nel termine fissato”), con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Tenuto conto che l'ordine di integrazione del contraddittorio veniva emesso nei confronti di tutte le parti costituite e che nessuno vi provvedeva, si reputa opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4 È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 20/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5