Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2024, proposto da
AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Neviano, non costituito in giudizio;
nei confronti
del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’accertamento
- del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base presentata da AD Italia S.p.A. al Comune di Neviano il 29 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259 del 2003;
- dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis , della l. 241 del 1990 del diniego espresso via pec, trasmesso a AD Italia S.p.A. il 7 maggio 2024 dal Comune di Neviano, avente ad oggetto “ NV Copia deliberazione di C.C. n. 23 del 26/09/2007 Comune di Neviano (LE) - [RIF. PROT.:5033/2024] ”, con cui il Comune ha comunicato alla OC l’opposizione all’installazione di stazioni radio base ad una distanza inferiore a 300 metri da “ punti sensibili ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.
In via subordinata, per l’annullamento :
- del diniego espresso a AD Italia S.p.A. il 7 maggio 2024 dal Comune di Neviano, nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., al rilascio del titolo assentivo;
- degli artt. 3, comma 1, lett. a) e c), lett. a), e 9 del Regolamento Comunale, recante “ Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 ”, del Comune di Neviano;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la delibera n. 23 del 26 settembre 2007 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Neviano ha approvato il Regolamento Comunale, recante “ Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 ” e qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale che possa costituire fondamento del diniego.
In via ulteriormente subordinata, ove occorrer possa, per la disapplicazione:
- degli artt. 3, comma 1, lett. a) e c), lett. a), e 9 del Regolamento Comunale, recante “ Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 ”, del Comune di Neviano;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la delibera n. 23 del 26 settembre 2007 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Neviano ha approvato il Regolamento Comunale, recante “ Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 ” e qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale che possa costituire fondamento del diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2026 il dott. AO US e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 8.7.2024 e depositato il 25.7.2024, AD Italia S.p.A. espone:
- di aver trasmesso al Comune di Neviano, in data 29.1.2024, un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base da realizzare nel territorio comunale, in particolare in viale Gallipoli s.n.c. (Foglio n. 1, particella n. 1021);
- che, in data 14.2.2024, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della IA (d’ora in avanti, anche solo “AR IA”) rilasciava il parere tecnico favorevole alla realizzazione di tale impianto;
- che il 17.4.2024, decorsi oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza autorizzatoria, AD Italia S.p.A. comunicava all’Amministrazione comunale l’autocertificazione dell’autorizzazione ex art. 44 del D.lgs. n. 259/2003 in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata;
- che tuttavia, in data 7.5.2024, il Comune di Neviano trasmetteva alla OC una comunicazione a mezzo PEC, con cui, facendo riferimento al “ Regolamento Comunale ” e al “ piano di localizzazione per l’insediamento degli impianti di radio telecomunicazioni ”, veniva precisato alla richiedente “ di proporre misurazioni idonee e compatibili con le giuste distanze di almeno 300 m dai punti sensibili ”, in quanto, “ In alternativa il Comune di Neviano si oppone all’installazione dei siti indicati ”.
Con il presente giudizio la ricorrente agisce dunque innanzi a questo Tribunale chiedendo, in via principale, di accertare la formazione del silenzio-assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata in data 29.1.2024, con inefficacia, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della L. n. 241/1990 del diniego espresso dal Comune di Neviano con PEC del 7.5.2024.
In via subordinata, la parte ha chiesto l’annullamento del medesimo atto, con condanna dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., al rilascio del titolo assentivo, oltre eventuale disapplicazione, in via ulteriormente subordinata, degli artt. 3, comma 1, lettera a) e c), e 9 del Regolamento comunale recante “ Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002 ”.
A sostegno delle proprie richieste AD Italia S.p.A. ha sollevato le censure come di seguito compendiate: I. “ Violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259 del 2003. Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis della legge n. 241 del 1990 ”; II. “ In via subordinata, illegittimità degli artt. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), lett. a), e 9 del Regolamento e (per invalidità derivata) del diniego per violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 ”; III. “ In via subordinata e gradata: illegittimità della comunicazione per vizi autonomi: eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 2, 3 e 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ”; IV. “ In via subordinata e gradata: incompetenza ”; V. “ In via subordinata e gradata: ulteriore illegittimità degli artt. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), lett. a), e 9 del Regolamento e (per invalidità derivata) della comunicazione: ulteriore violazione dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 ”; VI. “ In via subordinata e gradata: violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione del par. 2 dell’art. 4 TUE. Violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016 ”; VII. “ Azione di adempimento ”.
2. Si sono costituiti nel presente giudizio in data 26.7.2024 il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Lecce con mera memoria di rito.
3. All’esito dell’udienza camerale del 12.9.2024, con ordinanza n. 601 del 16.9.2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, disponendo che l’Amministrazione comunale riesaminasse la propria determinazione.
4. Con successiva ordinanza n. 1107 del 25.6.2025, il Tribunale, rilevato che il Comune di Neviano non aveva provveduto ad effettuare il riesame richiesto dal Collegio, ha svolto attività istruttoria sul punto, onerando al contempo la ricorrente di fornire prova circa l’intervenuta notifica dell’ordinanza cautelare.
5. Con deposito del 1.7.2025, AD Italia S.p.A. ha offerto prova di aver notificato l’ordinanza cautelare n. 601/2024 in data 5.11.2024, nonché l’ordinanza n. 1107 in data 25.6.2024.
6. Depositata infine dalla ricorrente una breve memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 26.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo, occorre esaminare la domanda principale azionata dalla ricorrente, avente per oggetto l’accertamento del silenzio assenso asseritamente formatosi, per decorso del termine, sull’istanza autorizzatoria ex art. 44 del D.lgs. n. 259/2003 avanzata dalla OC in data 29.1.2024 nei confronti del Comune di Neviano con riguardo all’installazione di una nuova stazione radio base in viale Gallipoli s.n.c.
7.1. La domanda è fondata.
7.2. Si osserva invero che, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 ratione temporis vigente, “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali (…)”.
La medesima disposizione normativa stabilisce altresì che, “ Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente ”.
In piena coerenza con tali previsioni, una consolidata giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “ le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium’ qualora entro il termine di 90 giorni [poi ridotto a 60 giorni - N.d.R.] non sia comunicato all’interessato un atto espresso di diniego. Nell’ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all’interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto - tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l’esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità” (cfr., ex multis , T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 2450/2023; TAR IA - Lecce, Sez. II, n. 1460/2023, nonché Id., Sez. III, nn. 636/2023 e 446/2023).
La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito anche che “ il complesso sistema procedimentale delineato dall’articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall’art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 – N.d.R.] non esclude la possibilità per cui, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l’istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l’ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)” (v. Cons. Stato, VII, n. 10069/2023).
7.3. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava che l’istanza autorizzatoria oggetto di contenzioso è stata inoltrata dalla OC in data 29.1.2024 (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Per converso, la sollecitazione inviata dal Comune di Neviano alla richiedente di effettuare le modifiche al progetto proposto, pena l’opposizione dell’Ente all’autorizzazione richiesta, risulta essere stata comunicata solo in data 7.5.2024, quindi in un momento in cui era già integralmente decorso il termine di sessanta giorni perentoriamente stabilito dall’art. 44, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003.
Ne scaturisce, pertanto, la formazione del silenzio-assenso con riguardo all’istanza autorizzatoria proposta da AD Italia S.p.A., essendo peraltro agli atti del giudizio il parere preventivo favorevole espresso da AR IA in relazione all’intervento proposto dalla OC (si veda il doc. 6, fascicolo di parte ricorrente) e non risultando ulteriori provvedimenti di segno negativo o dissensi espressi da altre amministrazioni debitamente comunicati alla richiedente nel termine perentorio sopra riferito.
A conferma della bontà della conclusione accolta si pone, del resto, la stessa condotta processuale del Comune di Neviano, che non solo non si costituito in giudizio, ma è altresì rimasto inottemperante sia all’ordine di remand imposto dal Tribunale con ordinanza n. 601 del 16.9.2024, sia alla successiva richiesta di chiarimenti sollecitata dal Collegio con provvedimento istruttorio n. 1107 del 25.6.2025.
8. Tanto basta per accogliere la domanda principale di parte ricorrente, assorbite pertanto tutte le ulteriori pretese avanzate dalla stessa, in quanto richieste poste in via meramente subordinata.
9. Ritiene, peraltro, il Tribunale di non dover dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della L. n. 241/1990, del diniego espresso dal Comune di Neviano in data 7.5.2024, non assumendo l’atto in contestazione alcun valore provvedimentale, risolvendosi in una mera comunicazione PEC dell’Ente territoriale.
10. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso azionato da AD Italia S.p.A. va accolto in relazione alla domanda principale in esso svolta, con conseguente accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria avanzata dalla OC in data 29.1.2024.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porre, nella misura indicata in dispositivo, esclusivamente a carico del Comune di Neviano.
Vanno invece compensate tra le restanti parti, essendo queste costituitesi in giudizio a fronte di una mera denuntiatio litis da parte dell’odierna ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta la formazione del silenzio-assenso con riguardo all’istanza autorizzatoria presentata in data 29.1.2024 da AD Italia S.p.A. al Comune di Neviano.
Condanna il Comune di Neviano al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AO US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO US | TO AN |
IL SEGRETARIO