TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Stefano Costarella Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 25 novembre 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3313/2024 r.g., vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP IT (C.F.: , giusta procura allegata all'atto di citazione;
C.F._2 attrice
E
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Sensi (C.F. , C.F._3 per procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare;
delibera sostituita;
cessata materia del contendere;
spese di lite.
Conclusioni delle parti: come da note depositate in atti entro il termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. 1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , socio della Parte_1 Controparte_1
ha adito il Tribunale al fine di sentire accertata e dichiarata “l'illegittimità del verbale di
[...] assemblea ordinaria del 28.03.2024 della con il quale è stata deliberata Controparte_1
l'approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2023 e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullarla”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di non essere stata mai convocata nei modi e nei termini previsti nell'atto costitutivo né di aver preso parte alla suddetta assemblea.
Con comparsa depositata il 16/4/2024, si è costituita la (nel Controparte_1 prosieguo o ), che ha fatto presente due circostanze sopravvenute CP_1 CP_1 all'introduzione del giudizio: 1) il recesso esercitato dalla dott.ssa dalla in Pt_1 CP_1 data 30/12/2024; 2) l'avvenuta adozione, in data 7/2/2025 di una nuova delibera di approvazione del bilancio 2023, in sostituzione di quella impugnata.
Pertanto, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, su richiesta delle parti e in ragione della natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 13/11/2025 per la decisione ex art. 281- sexies c.p.c. e con ordinanza in pari data, rilevato che la presente causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 281- octies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione sollevata da parte attrice in ordine alla inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte convenuta in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
In merito si osserva che con decreto del 22/10/2024, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c.,
è stata dichiarata la contumacia della convenuta e fissata l'udienza del 3/2/2025 CP_1 per la comparizione delle parti;
quindi, da tale data devono essere computati a ritroso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Ne consegue che il termine per la produzione documentale è spirato il 14 gennaio 2025.
In merito alla produzione documentale da parte del convenuto contumace che si costituisce tardivamente l'art. 293, comma 2, c.p.c. recita: “la costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti”.
2 Sulla facoltà di produzione documentale riconosciuta al convenuto contumace, si osserva che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, “il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (cfr. Cass. n.
108/2024 in motivazione e, in senso conforme, Cass. n. 19274/2016). Tale interpretazione si poggia sul principio che le cadenze processuali e le relative preclusioni rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata, sancito dall'art. 111 Cost..
Ciò posto e condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si evidenzia tuttavia che le preclusioni non possono interessare i fatti sopravvenuti.
Del resto, l'introduzione nel processo di un fatto nuovo dedotto e documentato a preclusioni già maturate, laddove si tratti di un fatto posto in essere successivamente al maturare delle preclusioni, purché sia consentito dall'Ordinamento e sia rilevante ai fini della decisione, è consentita, anche in assenza di richiesta di rimessione in termini, prevista invece dall'art. 294
c.p.c. rispetto ad attività processuali che si dovevano e potevano compiere e non sono state compiute per una ragione impediente (cfr. Cass. n. 19274/2016, non massimata, in motivazione pag. 4).
Facendo quindi applicazione dei suindicati principi interpretativi della Suprema Corte, si può ritenere ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione il verbale dell'assemblea dei soci del
7/2/2025, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione con cui, prendendo atto dei vizi formali relativi alla precedente delibera del 28.03.2024- oggetto di impugnazione -, è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, in quanto documento di formazione successiva allo scadere del termine di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., costituente un'attività lecita, giacché espressamente prevista dall'art. 2377, comma 8, c.c., e inerente all'oggetto della controversia.
Al contrario, non può tenersi conto del recesso operato dalla socia lite Parte_1 pendente, che in astratto comporterebbe la perdita della legittimazione ad agire, in quanto la relativa comunicazione a mezzo p.e.c. alla Società è datata 30/12/2024, dunque è di
3 formazione antecedente al maturare delle preclusioni istruttorie e non è stata tempestivamente prodotta in giudizio.
Pertanto, atteso che la con delibera d'assemblea del 7/2/2025 ha Controparte_1 approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, previa formale convocazione di e con le maggioranze previste dallo Statuto, provvedendo così a sostituire la Parte_1 delibera impugnata avente medesimo oggetto, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c.- applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso effettuato dall'art. 2479- ter, ultimo comma, c.c.- , si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse.
In punto di spese, la norma citata prevede che le stesse siano poste a carico della società e, nel caso di specie, si ritiene di applicare detta regola, in assenza di valide argomentazioni in senso contrario.
Le spese, quindi, vengono poste a carico della e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, così definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere a norma degli artt. 2479-ter c.p.c. e 2377
c.c.;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di , che liquida in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario del 15% e Parte_1 spese, nonché IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
4
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Stefano Costarella Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 25 novembre 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3313/2024 r.g., vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP IT (C.F.: , giusta procura allegata all'atto di citazione;
C.F._2 attrice
E
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Sensi (C.F. , C.F._3 per procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare;
delibera sostituita;
cessata materia del contendere;
spese di lite.
Conclusioni delle parti: come da note depositate in atti entro il termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. 1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , socio della Parte_1 Controparte_1
ha adito il Tribunale al fine di sentire accertata e dichiarata “l'illegittimità del verbale di
[...] assemblea ordinaria del 28.03.2024 della con il quale è stata deliberata Controparte_1
l'approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2023 e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullarla”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di non essere stata mai convocata nei modi e nei termini previsti nell'atto costitutivo né di aver preso parte alla suddetta assemblea.
Con comparsa depositata il 16/4/2024, si è costituita la (nel Controparte_1 prosieguo o ), che ha fatto presente due circostanze sopravvenute CP_1 CP_1 all'introduzione del giudizio: 1) il recesso esercitato dalla dott.ssa dalla in Pt_1 CP_1 data 30/12/2024; 2) l'avvenuta adozione, in data 7/2/2025 di una nuova delibera di approvazione del bilancio 2023, in sostituzione di quella impugnata.
Pertanto, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, su richiesta delle parti e in ragione della natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 13/11/2025 per la decisione ex art. 281- sexies c.p.c. e con ordinanza in pari data, rilevato che la presente causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 281- octies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione sollevata da parte attrice in ordine alla inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte convenuta in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
In merito si osserva che con decreto del 22/10/2024, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c.,
è stata dichiarata la contumacia della convenuta e fissata l'udienza del 3/2/2025 CP_1 per la comparizione delle parti;
quindi, da tale data devono essere computati a ritroso i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Ne consegue che il termine per la produzione documentale è spirato il 14 gennaio 2025.
In merito alla produzione documentale da parte del convenuto contumace che si costituisce tardivamente l'art. 293, comma 2, c.p.c. recita: “la costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti”.
2 Sulla facoltà di produzione documentale riconosciuta al convenuto contumace, si osserva che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, “il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale” (cfr. Cass. n.
108/2024 in motivazione e, in senso conforme, Cass. n. 19274/2016). Tale interpretazione si poggia sul principio che le cadenze processuali e le relative preclusioni rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata, sancito dall'art. 111 Cost..
Ciò posto e condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si evidenzia tuttavia che le preclusioni non possono interessare i fatti sopravvenuti.
Del resto, l'introduzione nel processo di un fatto nuovo dedotto e documentato a preclusioni già maturate, laddove si tratti di un fatto posto in essere successivamente al maturare delle preclusioni, purché sia consentito dall'Ordinamento e sia rilevante ai fini della decisione, è consentita, anche in assenza di richiesta di rimessione in termini, prevista invece dall'art. 294
c.p.c. rispetto ad attività processuali che si dovevano e potevano compiere e non sono state compiute per una ragione impediente (cfr. Cass. n. 19274/2016, non massimata, in motivazione pag. 4).
Facendo quindi applicazione dei suindicati principi interpretativi della Suprema Corte, si può ritenere ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione il verbale dell'assemblea dei soci del
7/2/2025, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione con cui, prendendo atto dei vizi formali relativi alla precedente delibera del 28.03.2024- oggetto di impugnazione -, è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, in quanto documento di formazione successiva allo scadere del termine di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., costituente un'attività lecita, giacché espressamente prevista dall'art. 2377, comma 8, c.c., e inerente all'oggetto della controversia.
Al contrario, non può tenersi conto del recesso operato dalla socia lite Parte_1 pendente, che in astratto comporterebbe la perdita della legittimazione ad agire, in quanto la relativa comunicazione a mezzo p.e.c. alla Società è datata 30/12/2024, dunque è di
3 formazione antecedente al maturare delle preclusioni istruttorie e non è stata tempestivamente prodotta in giudizio.
Pertanto, atteso che la con delibera d'assemblea del 7/2/2025 ha Controparte_1 approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, previa formale convocazione di e con le maggioranze previste dallo Statuto, provvedendo così a sostituire la Parte_1 delibera impugnata avente medesimo oggetto, ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c.- applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso effettuato dall'art. 2479- ter, ultimo comma, c.c.- , si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse.
In punto di spese, la norma citata prevede che le stesse siano poste a carico della società e, nel caso di specie, si ritiene di applicare detta regola, in assenza di valide argomentazioni in senso contrario.
Le spese, quindi, vengono poste a carico della e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, così definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere a norma degli artt. 2479-ter c.p.c. e 2377
c.c.;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di , che liquida in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario del 15% e Parte_1 spese, nonché IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
4