TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate nel termine concesso, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1434/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. , titolare C.F._1 dell'omonimo Ingrosso Ortofrutticolo corrente in Rosarno, via
Provinciale/C.da (P. Iva , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso, giusta procura in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e sottoscritta digitalmente, dall'Avv. Raimondo Paparatti (C.F. C.F._2
-opponente- nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
27/07/1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Filippo Italiano (C.F. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Rosarno, Piazza Valarioti n° 7
-opposto-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso n° 392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il
29/10/2024 dal Tribunale Civile di Palmi (Giudice dott. Piero Viola), depositato in pari data e notificato il 04/11/2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“In via principale di merito, accogliere la presente opposizione e pertanto, accertata l'inesistenza del credito di controparte, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e privo di alcuna efficacia il
Decreto Ingiuntivo n° 392/2024 (R.G. 1152/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 29/10/2024.
C) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Parte opposta:
“- In via principale, rigettare l'opposizione proposta dal sig.
in quanto infondata in fatto e in diritto e non Parte_1 provata, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 392/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
29/10/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 operante nel settore del commercio agroalimentare, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/2024
(R.G. 1152/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 29/10/2024 su ricorso di col quale veniva ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma di € 20.000,00, oltre gli interessi come da domanda sul capitale e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria pari ad €. 145,50 e le competenze legali liquidate in € 567,00, oltre spese forf. 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Parte opponente deduce che la pretesa creditoria di cui veniva ingiunto il pagamento sarebbe riferibile al mancato pagamento parziale di una fattura emessa dalla COPAM TOC Società OOerativa
RI relativa all'acquisto di clementine che, tuttavia, al momento della consegna risultavano in parte avariate e non potevano essere messe in commercio (vd. corrispondenza mail del 03.01.2024)
Parte opponente deduce di avere immediatamente contestato il vizio dei prodotti alla AM Toc Società OO. RI, e che concordava con la AM Toc Società OOerativa agricola una riduzione del prezzo originariamente concordato, (questo pari a €
80.000,00) proporzionalmente alla quantità di merce avariata,
60.000 kg di clementine, corrispondente ad un valore di € 20.000,00.
Secondo la narrazione di parte opponente l'accordo prevedeva che la fattura n. 36/c del 27/12/2023, già emessa, sarebbe stata annullata con nota di credito, con emissione di una fattura dell'importo ridotto.
In diritto deduceva il vizio della cosa venduta e il diritto alla riduzione del prezzo, con conseguente inesistenza del credito vantato dalla cessionaria ed ancora Controparte_2
l'insufficiente prova del credito offerta da parte opposta, in quanto la fattura 36c/2023, quale atto di formazione unilaterale, a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, che in caso di rapporto contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.
Per quanto dedotto in fatto e in diritto l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato e chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto
La costituendosi in giudizio offriva prova Controparte_2 della cessione del credito pro soluto e produce altresì estratto autentico delle scritture contabili della COpam dai quali risulta registrata la fattura n. 36/c, e il parziale pagamento della stessa
(registri IVA acquisti e vendite).
Deduce che l'eccezione di vizio della cosa venduta con conseguente diritto alla riduzione del prezzo convenuto (consegna di merce in parte avariata) non risulta compiutamente dimostrato da parte opponente, la quale si sarebbe limitata a lamentare un vizio della cosa venduta senza offrire prova idonea del vizio dedotto, sicchè chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del Giudizio veniva assunta prova testimoniale sulle dedotte circostanze dell'esistenza del vizio della cosa venduta, della contestazione dei vizi al venditore e dell'accordo sulla riduzione del prezzo.
Il Teste riferiva “Il si è, Persona_1 Pt_1 all'epoca, lamentato con me della merce che gli era stata fornita poiché i prodotti non erano in buono stato di conservazione;
e mi ha riferito che per la qualità della merce aveva proposto al CP_3 il minor prezzo di € 60.000,00, e che questi continuava a chiedere il prezzo di € 80.000,00”
LA sua testimonianza non è diretta , poiché egli dichiara di non essere stato presente al momento della consegna delle clementine
e di non potere riferire sullo stato della merce al momento della consegna all'acquirente, ma riferisce della lamentela del Pt_1 sulla qualità della merce consegnata dalla AM all'epoca della compravendita.
Il teste riferiva : Testimone_1
“ero ancora dipendente di mio fratello ed ero presente, nel dicembre del 2023 al momento della consegna della fornitura di clementine da parte della AM Toc Soc. OO RI . ricordo che un grosso quantitativo della merce non era buona per la vendita, poiché i frutti, le , erano precocemente invecchiate e Parte_3 presentavano quella conosciuta come “piddicchia” quando cioè si distacca la buccia dalla polpa e questo fa precocemente marcire il frutto.
“ADR: e' VERO CHE al momento della consegna della fornitura mio fratello ha immediatamente contestato la cattiva Parte_1 qualità e la condizione della merce consegnata al Sig. , CP_4 che era lì per conto della AM Toc Soc. OO RI, e in quell'occasione lo stesso constatava la condizione della merce CP_3
e tranquillizzando mio fratello, gli consigliava di trattenere la tutta merce, assicurava che sarebbe stato trovato un migliore accordo sul prezzo in ragione della qualità del prodotto fornito;
ADR: E' vero che dopo la consegna della merce mio fratello
, in mia presenza e in presenza di Parte_1 [...]
, si è accordato con per ridurre il prezzo, Per_1 CP_4 inizialmente pattuito di 80.000,00 euro per la fornitura di tutta la merce, di euro 20.000,00 corrispondente al valore delle clementine non commerciabili per il loro stato di conservazione.
ADR: Dopo l'accordo suddetto la AM Toc Soc. OO agricola avrebbe dovuto eseguire uno storno della fattura, per l'importo di
€ 20.000,00 mediante nota di credito, che però non ha mai fatto. “
Fra la documentazione offerta in giudizio da parte opponente risulta una mail inviata dal alla AM in data 03.01.2024, Pt_1 epoca successiva alla data della fattura, con la quale il Pt_1 contesta il difetto della merce consegnata, 60.000 kg di clementine.
L'opposizione è fondata e va accolta.
E' circostanza pacifica fra le parti che il credito ceduto abbia fonte negoziale e che sia riferito ad un contratto di compravendita di un certo quantitativo di Parte_3
E', altresì, pacifico che la pretesa creditoria per cui è lite corrisponde ad una parte del maggior prezzo pattuito tra le parti per la compravendita dell'intera quantità di clementine consegnate in unica soluzione, il cui prezzo complessivo stabilito era di
80.000,00 euro.
Parte opponente, però, eccepisce l'inidoneità di parte della merce ceduta allo scopo, per avaria di kg 20.000 di e pertanto Parte_3 rivendica il diritto alla riduzione del prezzo, corrispondente esattamente alla pretesa creditoria azionata dalla quale CP_1 corrispondente valore della merce avariata, € 20.000,00 di
, ai sensi dell'art. 1492 c.c. Parte_3
Secondo il principio espresso in materia dalle SS. UU. della
Corte di Cassazione, 3 maggio 2019 n. 1178, “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
Parte opponente ha assolto il suo onere probatorio, offrendo in giudizio prova sufficiente dei vizi della merce venduta, tramite prova testimoniale e prova scritta.
Il descrive in maniera precisa lo stato di Testimone_1 conservazione delle clementine al momento della consegna, e conferma che al momento della consegna il contestava Parte_1 immediatamente l'avaria delle clementine a tale incaricato CP_3 probabilmente della consegnato della merce, della AM.
I fatti riferiti dal teste trovano inoltre riscontro Pt_1 nella mail spedita dall'opponente alla AM in data 03.01.2024 con la quale il , nel termine di cui all'art. 1495 c.c., Pt_1 contesta l'avaria della merce indicando l'esatta quantità di clementine, kg 60.000, non adatte alla vendita a causa del cattivo stato di conservazione, e con la quale veniva espressamente contestata la fattura 36/C del 27.12.2023.
Nella mail il Sig. viene indicato come fiduciario della CP_3
AM.
L'opponente, peraltro, avendo corrisposto l'importo dovuto per la merce non avariata, circostanza anche questa non oggetto di alcuna contestazione da parte della dimostra di avere CP_1 diligentemente adempiuto alla sua obbligazione, salvo esercitare il diritto alla riduzione del prezzo per la merce avariata ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Gli elementi di prova offerti da parte opponente, in quanto concordanti, permettono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'acquirente secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione.
Parte opposta, a contrario, non ha offerto in giudizio elementi di prova idonei e sufficienti a smentire quanto emerso dalle prove offerte in giudizio da parte opponente, limitandosi a dedurre quanto riportato nella fattura 36/C.
Pertanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.
392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il 29/10/2024 dal Tribunale
Civile di Palmi deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguendo il principio della soccombenza, sono poste a carico di parte opposta Controparte_1
e liquidate come in dispositivo a favore di parte opponente.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione b) revoca il decreto ingiuntivo 392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il 29/10/2024 dal Tribunale Civile di Palmi
c) condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in favore di , in € Parte_1
145,50 per spese n.i., € 5.077,00, per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 18.12.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, viste le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate nel termine concesso, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1434/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. , titolare C.F._1 dell'omonimo Ingrosso Ortofrutticolo corrente in Rosarno, via
Provinciale/C.da (P. Iva , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso, giusta procura in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e sottoscritta digitalmente, dall'Avv. Raimondo Paparatti (C.F. C.F._2
-opponente- nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
27/07/1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Filippo Italiano (C.F. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Rosarno, Piazza Valarioti n° 7
-opposto-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso n° 392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il
29/10/2024 dal Tribunale Civile di Palmi (Giudice dott. Piero Viola), depositato in pari data e notificato il 04/11/2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“In via principale di merito, accogliere la presente opposizione e pertanto, accertata l'inesistenza del credito di controparte, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e privo di alcuna efficacia il
Decreto Ingiuntivo n° 392/2024 (R.G. 1152/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 29/10/2024.
C) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Parte opposta:
“- In via principale, rigettare l'opposizione proposta dal sig.
in quanto infondata in fatto e in diritto e non Parte_1 provata, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 392/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
29/10/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 operante nel settore del commercio agroalimentare, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/2024
(R.G. 1152/2024) emesso dall'intestato Tribunale il 29/10/2024 su ricorso di col quale veniva ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma di € 20.000,00, oltre gli interessi come da domanda sul capitale e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria pari ad €. 145,50 e le competenze legali liquidate in € 567,00, oltre spese forf. 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Parte opponente deduce che la pretesa creditoria di cui veniva ingiunto il pagamento sarebbe riferibile al mancato pagamento parziale di una fattura emessa dalla COPAM TOC Società OOerativa
RI relativa all'acquisto di clementine che, tuttavia, al momento della consegna risultavano in parte avariate e non potevano essere messe in commercio (vd. corrispondenza mail del 03.01.2024)
Parte opponente deduce di avere immediatamente contestato il vizio dei prodotti alla AM Toc Società OO. RI, e che concordava con la AM Toc Società OOerativa agricola una riduzione del prezzo originariamente concordato, (questo pari a €
80.000,00) proporzionalmente alla quantità di merce avariata,
60.000 kg di clementine, corrispondente ad un valore di € 20.000,00.
Secondo la narrazione di parte opponente l'accordo prevedeva che la fattura n. 36/c del 27/12/2023, già emessa, sarebbe stata annullata con nota di credito, con emissione di una fattura dell'importo ridotto.
In diritto deduceva il vizio della cosa venduta e il diritto alla riduzione del prezzo, con conseguente inesistenza del credito vantato dalla cessionaria ed ancora Controparte_2
l'insufficiente prova del credito offerta da parte opposta, in quanto la fattura 36c/2023, quale atto di formazione unilaterale, a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, che in caso di rapporto contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.
Per quanto dedotto in fatto e in diritto l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato e chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto
La costituendosi in giudizio offriva prova Controparte_2 della cessione del credito pro soluto e produce altresì estratto autentico delle scritture contabili della COpam dai quali risulta registrata la fattura n. 36/c, e il parziale pagamento della stessa
(registri IVA acquisti e vendite).
Deduce che l'eccezione di vizio della cosa venduta con conseguente diritto alla riduzione del prezzo convenuto (consegna di merce in parte avariata) non risulta compiutamente dimostrato da parte opponente, la quale si sarebbe limitata a lamentare un vizio della cosa venduta senza offrire prova idonea del vizio dedotto, sicchè chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del Giudizio veniva assunta prova testimoniale sulle dedotte circostanze dell'esistenza del vizio della cosa venduta, della contestazione dei vizi al venditore e dell'accordo sulla riduzione del prezzo.
Il Teste riferiva “Il si è, Persona_1 Pt_1 all'epoca, lamentato con me della merce che gli era stata fornita poiché i prodotti non erano in buono stato di conservazione;
e mi ha riferito che per la qualità della merce aveva proposto al CP_3 il minor prezzo di € 60.000,00, e che questi continuava a chiedere il prezzo di € 80.000,00”
LA sua testimonianza non è diretta , poiché egli dichiara di non essere stato presente al momento della consegna delle clementine
e di non potere riferire sullo stato della merce al momento della consegna all'acquirente, ma riferisce della lamentela del Pt_1 sulla qualità della merce consegnata dalla AM all'epoca della compravendita.
Il teste riferiva : Testimone_1
“ero ancora dipendente di mio fratello ed ero presente, nel dicembre del 2023 al momento della consegna della fornitura di clementine da parte della AM Toc Soc. OO RI . ricordo che un grosso quantitativo della merce non era buona per la vendita, poiché i frutti, le , erano precocemente invecchiate e Parte_3 presentavano quella conosciuta come “piddicchia” quando cioè si distacca la buccia dalla polpa e questo fa precocemente marcire il frutto.
“ADR: e' VERO CHE al momento della consegna della fornitura mio fratello ha immediatamente contestato la cattiva Parte_1 qualità e la condizione della merce consegnata al Sig. , CP_4 che era lì per conto della AM Toc Soc. OO RI, e in quell'occasione lo stesso constatava la condizione della merce CP_3
e tranquillizzando mio fratello, gli consigliava di trattenere la tutta merce, assicurava che sarebbe stato trovato un migliore accordo sul prezzo in ragione della qualità del prodotto fornito;
ADR: E' vero che dopo la consegna della merce mio fratello
, in mia presenza e in presenza di Parte_1 [...]
, si è accordato con per ridurre il prezzo, Per_1 CP_4 inizialmente pattuito di 80.000,00 euro per la fornitura di tutta la merce, di euro 20.000,00 corrispondente al valore delle clementine non commerciabili per il loro stato di conservazione.
ADR: Dopo l'accordo suddetto la AM Toc Soc. OO agricola avrebbe dovuto eseguire uno storno della fattura, per l'importo di
€ 20.000,00 mediante nota di credito, che però non ha mai fatto. “
Fra la documentazione offerta in giudizio da parte opponente risulta una mail inviata dal alla AM in data 03.01.2024, Pt_1 epoca successiva alla data della fattura, con la quale il Pt_1 contesta il difetto della merce consegnata, 60.000 kg di clementine.
L'opposizione è fondata e va accolta.
E' circostanza pacifica fra le parti che il credito ceduto abbia fonte negoziale e che sia riferito ad un contratto di compravendita di un certo quantitativo di Parte_3
E', altresì, pacifico che la pretesa creditoria per cui è lite corrisponde ad una parte del maggior prezzo pattuito tra le parti per la compravendita dell'intera quantità di clementine consegnate in unica soluzione, il cui prezzo complessivo stabilito era di
80.000,00 euro.
Parte opponente, però, eccepisce l'inidoneità di parte della merce ceduta allo scopo, per avaria di kg 20.000 di e pertanto Parte_3 rivendica il diritto alla riduzione del prezzo, corrispondente esattamente alla pretesa creditoria azionata dalla quale CP_1 corrispondente valore della merce avariata, € 20.000,00 di
, ai sensi dell'art. 1492 c.c. Parte_3
Secondo il principio espresso in materia dalle SS. UU. della
Corte di Cassazione, 3 maggio 2019 n. 1178, “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
Parte opponente ha assolto il suo onere probatorio, offrendo in giudizio prova sufficiente dei vizi della merce venduta, tramite prova testimoniale e prova scritta.
Il descrive in maniera precisa lo stato di Testimone_1 conservazione delle clementine al momento della consegna, e conferma che al momento della consegna il contestava Parte_1 immediatamente l'avaria delle clementine a tale incaricato CP_3 probabilmente della consegnato della merce, della AM.
I fatti riferiti dal teste trovano inoltre riscontro Pt_1 nella mail spedita dall'opponente alla AM in data 03.01.2024 con la quale il , nel termine di cui all'art. 1495 c.c., Pt_1 contesta l'avaria della merce indicando l'esatta quantità di clementine, kg 60.000, non adatte alla vendita a causa del cattivo stato di conservazione, e con la quale veniva espressamente contestata la fattura 36/C del 27.12.2023.
Nella mail il Sig. viene indicato come fiduciario della CP_3
AM.
L'opponente, peraltro, avendo corrisposto l'importo dovuto per la merce non avariata, circostanza anche questa non oggetto di alcuna contestazione da parte della dimostra di avere CP_1 diligentemente adempiuto alla sua obbligazione, salvo esercitare il diritto alla riduzione del prezzo per la merce avariata ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Gli elementi di prova offerti da parte opponente, in quanto concordanti, permettono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'acquirente secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione.
Parte opposta, a contrario, non ha offerto in giudizio elementi di prova idonei e sufficienti a smentire quanto emerso dalle prove offerte in giudizio da parte opponente, limitandosi a dedurre quanto riportato nella fattura 36/C.
Pertanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.
392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il 29/10/2024 dal Tribunale
Civile di Palmi deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguendo il principio della soccombenza, sono poste a carico di parte opposta Controparte_1
e liquidate come in dispositivo a favore di parte opponente.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione b) revoca il decreto ingiuntivo 392/2024 (R.G. n° 1152/2024) emesso il 29/10/2024 dal Tribunale Civile di Palmi
c) condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in favore di , in € Parte_1
145,50 per spese n.i., € 5.077,00, per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 18.12.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella