Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1852
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Sentenza 3 novembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Latina, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, riguardante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla legittimazione ad agire e alla titolarità del credito azionato. In particolare, la parte opponente ha richiesto l'accertamento dell'improcedibilità della domanda per omessa notifica a litisconsorti necessari e ha contestato la legittimazione della parte attrice, sostenendo la nullità della procura per mancata iscrizione all'albo previsto dal TUB. La parte opposta, invece, ha difeso la propria legittimazione, affermando la validità delle cessioni di credito.

Il giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando che non sussiste il diritto della parte attrice ad agire esecutivamente. Ha argomentato che la mancata notifica dell'atto introduttivo non comporta l'improcedibilità della domanda, poiché l'integrazione del contraddittorio è stata correttamente disposta. Inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni di difetto di legittimazione, evidenziando che la questione della prescrizione del credito era fondata, essendo il credito già prescritto al momento della notifica dell'atto di pignoramento. Infine, ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidandole in favore delle parti opponenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1852
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 1852
    Data del deposito : 3 novembre 2025

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