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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 a cui è riunita la causa civile di I grado iscritta al n. 42 del ruolo per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA codice fiscale e partita IVA n. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di codice Parte_2 fiscale e partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Lucchetti, P.IVA_2 elettivamente domiciliata nel suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti;
opposta
E
, codice fiscale ); Controparte_1 C.F._1
, codice fiscale;
CP_2 C.F._2
, codice fiscale;
Controparte_3 C.F._3
, codice fiscale ), tutti nella qualità di eredi di CP_4 C.F._4 Per_1 nata a [...] il [...] e deceduta in data 11.07.2022, rappresentati e
[...] difesi dall'Avv. Aurelio Cannatelli, elettivamente domiciliati nel suo studio in Cisterna di Latina
(LT), Largo F. Salvatori n. 10, giusta procura in atti;
opponenti
E
, codice fiscale;
Controparte_5 C.F._5
, codice fiscale;
CP_6 C.F._6
, codice fiscale , tutti nella qualità di eredi di Controparte_7 C.F._7
, a sua volta erede di , rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Persona_2 Persona_1
Chillon, elettivamente domiciliati nel suo studio in Cisterna di Latina (LT), Corso della Repubblica
n. 229, giusta procura in atti. opponenti NONCHE'
, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_8 P.IVA_3 procuratrice di codice fiscale , Controparte_9 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ferrari, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma,
Via Luigi Lilio n. 95, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 15.10.2025, emesso all'esito dell'udienza tenutasi in data
8.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta e gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinqiues c.p.c.
Conclusioni di parte opponente “I. Nei confronti dell'attrice Parte_1
(mandataria di : - In via pregiudiziale e preliminare, accertare e
[...] Parte_2 dichiarare l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione per la omessa introduzione nei termini decadenziali assegnati dal Giudice dell'Esecuzione (ordinanza del
30.10.2023) del giudizio di merito nei confronti di tutti i condebitori solidali – litisconsorti necessari nella procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021 (segnatamente gli eredi del sig.
: sigg. , e ) e, per l'effetto, Persona_2 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 dichiarare estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021 ai sensi dell'art. 624, co. 3,
c.p.c.
- Sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva della ai sensi dell'art. 2, comma 6, L. Parte_1
30.04.1999 n. 130, in quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 D.Lgs. 01.09.1993 n. 385
(TUB), con conseguente nullità della procura e/o del contratto di mandato conferito alla mandataria per violazione di norme imperative, e difetto di rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
- Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e Parte_2 della sua mandataria ad agire in executivis per difetto di prova Parte_1 delle plurime cessioni di credito e dell'inclusione del credito azionato nelle medesime e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021.
In subordine, accertare e dichiarare l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione decennale e, per l'effetto, dichiarare la carenza di titolo legittimante l'esecuzione in capo all'attrice e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.
135/2021.
Ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina (RA Ufficio
Provinciale del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Latina) la cancellazione della trascrizione del pignRAmento immobiliare trascritto il 01.06.2021 – Reg. Part. n. 10258, Reg. Gen.
n. 13490, nonché dell'eventuale ipoteca giudiziale iscritta in forza del titolo azionato, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onRAri del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
II. Nei confronti della convenuta (mandataria di CP_8 Controparte_9
:
[...]
- In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio e dell'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021 da parte della quale mandataria della per difetto di CP_8 Controparte_9 legittimazione ad agire della ai sensi dell'art. 2, comma 6, L. 30.04.1999 n. 130, in CP_8 quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (TUB), con conseguente nullità della procura e/o del contratto di mandato conferito alla mandataria dalla mandante per violazione di norme imperative e difetto di Controparte_9 rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
- Sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e della sua mandataria ad agire in giudizio Controparte_9 CP_8
e ad intervenire nella procedura esecutiva per difetto di prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti dei convenuti (n.q. di eredi della sig.ra ) nell'asserita Per_2 Persona_1 operazione di cessione in blocco.
- Nel merito, rigettare integralmente le domande, eccezioni e deduzioni della convenuta CP_8 quale mandataria della perché infondate in fatto ed in diritto, per
[...] Controparte_9 la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta e/o per la carenza di titolo ad agire e resistere in giudizio. In subordine, accertare e dichiarare l'estinzione del credito vantato da
[...]
(e per essa per intervenuta prescrizione decennale. Controparte_9 CP_8
Con vittoria di spese, competenze ed onRAri del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Conclusioni di parte opposta quale procuratrice di Parte_1
“In via preliminare: revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, Parte_2 nonché la condanna alle spese in esso pronunciata;
nel merito, accertare la legittimazione ad agire in giudizio della Parte_1 quale mandataria della nella qualità di creditrice procedente nella procedura Parte_2 esecutiva immobiliare RGE 135/2021 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dai Sig.ri
, , e , in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 conseguente ordine di prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE 135/2021.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutte le fasi di opposizione.”.
Conclusioni di parte opposta , quale procuratrice di CP_8 Controparte_9
“In via principale previa declaratoria della legittimazione ad agire della Controparte_9
e per essa quale mandataria (creditrice intervenuta nella procedura esecutiva
[...] CP_8
RGE 135/2021), dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare l'opposizione proposta dai sigg.ri , , e , n.q. di Controparte_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 eredi della sig.ra , siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in Persona_1 narrativa e per l'effetto, dichiarare valido e legittimo l'intervento spiegato dalla
[...]
e per essa nella procedura esecutiva opposta RGE 135/2021, con Controparte_9 CP_8 declaratoria di validità ed efficacia di quest'ultima e conseguente ordine di prosecuzione della stessa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onRAri di giudizio.”
Conclusioni di parte opposta e : “- Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Accertare e dichiarare estinta la procedura esecutiva R.G.E. 135/2021 ai sensi dell'art. 624 comma
3 c.p.c.;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e chiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la cancellazione della trascrizione del pignRAmento immobiliare trascritto il 01.05.2021
– Reg. Part. N. 10258, Reg. Gen. n. 13490 e dell'ipoteca giudiziale.
Con vittoria di spese, competenze ed onRAri da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, quale mandataria, Parte_2
ha introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione Parte_1 proposta da , , e , nella qualità Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 eredi di , nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 135/2021, Persona_1 incardinata dalla creditrice procedente quale mandataria di Parte_1
nei confronti di e , in forza del decreto Parte_2 Persona_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 564/1999 emesso dal Tribunale di Latina in favore dell'originaria titolare del credito,
CA di Roma spa.
Nella procedura esecutiva è intervenuta anche e per essa, quale Controparte_9 procuratrice speciale, nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Monte dei CP_8
Paschi di Siena spa nei confronti di e , consacrato nel decreto Persona_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 823/1998 emesso dalla Pretura di Latina in data 31.07.1998.
Anche avverso tale intervento gli odierni opponenti, nella qualità di eredi di , hanno Persona_1 proposto opposizione nel corso dell'esecuzione (ricorso iscritto al n. R.G.E. 135/2021- 3) riunita alla precedente opposizione (ricorso iscritto al n. R.G.E. 135/2021-2).
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.10.2023, è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e concesso il termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Nell'introdurre la presente fase l'opposta e per essa, la mandataria Parte_2 Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di essere creditrice degli opponenti in forza del decreto ingiuntivo n. 564/1999 emesso dal
Tribunale di Latina in data 14.09.1999 in favore dell'originaria titolare del credito CA di Roma spa;
- che tale credito le è stato ceduto, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti pecuniari realizzatasi in data 17.09.2015, da VI Finance n. 3 S.r.l. che, a sua volta, ne era divenuta titolare in virtù di un contratto di cessione dei crediti dell'11.05.2001 intervenuto con l'originaria titolare CA di Roma spa;
- che di tali cessioni è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.
110 del 24.09.2015 (relativa alla cessione intervenuta tra e VI Parte_2
Finance n. 3 S.r.l.) e n. 116 del 21.05.2001 (relativa alla cessione intervenuta tra VI
Finance n. 3 S.r.l. e CA di Roma s.p.a.);
- che la contestazione circa la mancata titolarità del credito azionato in capo al creditore procedente, sollevata dagli opponenti, è infondata, risultando la titolarità del credito in capo a non soltanto dagli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma Parte_2 anche dalle dichiarazioni rese dalle cedenti VI Finance n. 3 S.r.l. e CA di Roma
s.p.a.;
- che l'eccezione di prescrizione del credito azionato, sollevata dagli opponenti, è infondata, dal momento che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 135/2021 è stata avviata prima che venisse dichiarata estinta la precedente procedura esecutiva n. 212/2000 avviata sempre nei confronti di e e con riguardo ai medesimi Persona_1 Controparte_1 beni e, dunque, nella perdurante efficacia e validità dell'atto di precetto notificato il
21.03.2000 e 31.03.2000.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 20.02.2024, si sono costituiti in giudizio gli opponenti , CP_2
, e , nella qualità di eredi di , Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Persona_1 deducendo:
- preliminarmente, l'improcedibilità della domanda proposta dall'opposta Parte_2
e per essa, dalla mandataria, stante la mancata
[...] Parte_1 notifica, nel termine decadenziale assegnato dal G.E. nell'ordinanza del 30.10.2023, dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito ad Controparte_5 CP_6
e , eredi di (figlio della de cuius - debitrice
[...] Controparte_7 Persona_2 esecutata ), litisconsorti necessari;
Persona_1
- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva nonché il difetto di rappresentanza processuale della stante la Parte_1 mancata iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993;
- nel merito, la mancata prova delle cessioni del credito azionato e, in ogni caso, la sua estinzione per intervenuta prescrizione decennale.
Con comparsa depositata il 29.03.2024 si è costituita quale procuratrice speciale della CP_8
deducendo: Controparte_9
- di essere creditrice nei confronti degli opponenti in virtù di un credito cedutole dalla
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (originaria titolare del credito) con contratto di cessione dei crediti del 09.06.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08.07.2014;
- che tale credito è costituito dal decreto ingiuntivo n. 823/98 (RG n. 685/97), emesso dalla
Pretura di Latina in data 31.07.1998, notificato il 23.09.1998 e dichiarato esecutivo il
22.09.1998 e 22.02.1999, con il quale è stato ingiunto a e Controparte_1 Per_1 di pagare in favore della Monte dei Paschi di Siena Spa la somma di lire
[...]
47.631.521 (€ 24.559,63);
- di essere intervenuta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 135/2021 avviata dalla procedente quale mandataria di Parte_1 Parte_2
innanzi all'Intestato Tribunale;
[...]
- che avverso l'atto di intervento gli odierni opponenti hanno proposto opposizione iscritta al n. R.G.E. 135/2021 - 3 deducendo la carenza di legittimazione attiva della
[...]
nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale;
Controparte_9 - che a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta, la Controparte_9 ha introdotto la fase di merito iscritta al R.G. n. 42/2024 (assegnata al giudice Elena
Saviano), deducendo in quel giudizio e ribadendo nel presente giudizio, di aver adeguatamente fornito la prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione resa dall'originaria titolare del credito (cedente) e che il credito azionato è pienamente valido ed efficace non essendo intervenuta alcuna prescrizione.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
A seguito della costituzione in giudizio della e, per essa, della Controparte_9 CP_8 gli opponenti, in sede di memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., hanno eccepito il difetto di
[...] rappresentanza sostanziale e processuale della stante la sua mancata iscrizione CP_8 all'albo previsto all'art. 106 TUB;
il difetto di legittimazione attiva della Controparte_9
per non aver quest'ultima fornito la prova dell'avvenuta cessione in suo favore del credito
[...] azionato;
l'estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione.
Integrato il contradittorio nei confronti di e , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
n.q. di eredi di , questi si sono costituiti con comparsa depositata il 2.10.2024, Persona_2 deducendo il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e della sua Parte_2 mandataria nonché la prescrizione del credito azionato. Parte_1
Hanno concluso come in atti e come sopra riportato.
Con provvedimento dell'11.09.2024 è stata disposta la riunione al presente giudizio del giudizio avente R.G. n. 42/2024, avente ad oggetto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione introdotta dall'opposta Controparte_9
La causa è stata assunta in decisione e gli opponenti , , Controparte_3 CP_4 CP_2
e , nonché gli opposti e
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_6 CP_7
hanno provveduto a depositare i rispettivi scritti conclusivi.
[...]
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., proposta da , , Controparte_3 CP_4 CP_2
e nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 135/2021,
[...] Controparte_1 incardinata da n.q. di mandataria della Gli Parte_1 Parte_2 opponenti, infatti, hanno contestato il diritto degli odierni opposti ad azionare i titoli e, dunque, l'an debeatur.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente, va rigettata la domanda di improcedibilità proposta dagli opponenti per l'omessa notificazione - nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza del
30.10.2023 - dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito a tutti i condebitori solidali (nello specifico e , eredi di , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Persona_2 quest'ultimo erede di , debitrice esecutata). Persona_1
Va, infatti, evidenziato che e sono intervenuti Controparte_5 CP_6 Controparte_7 spontaneamente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 135/2021, successivamente al deposito del ricorso in opposizione e all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza.
Comunque, la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito ad alcuno dei litisconsorti necessari, non comporta l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda allorquando l'atto sia stato notificato, entro i termini perentori, ad almeno uno dei litisconsorti necessari. In tal caso, infatti, il Giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti non citati assegnando un nuovo termine per il relativo incombente (in tal senso
Cass. n. 30491/2022).
Nel caso di specie, dunque, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti e , non raggiunti dalla notifica, è stata Controparte_5 CP_6 Controparte_7 correttamente disposta. L'eccezione va, dunque, disattesa.
Quanto all'eccezione formulata dagli opponenti, di difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva da parte di nel presupposto della mancata iscrizione nell'elenco Parte_1 previsto dall'art. 106 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (TUB), la stessa risulta inammissibile, non essendo stata dedotta nella fase cautelare. È noto come la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione, imponga un'identità tra le domande e le eccezioni proposte dinanzi al giudice dell'esecuzione e quelle avanzate nel giudizio di merito.
Ebbene, dalla lettura del ricorso esaminato dal Giudice dell'Esecuzione emerge chiaramente come tutte le contestazioni degli opponenti abbiano riguardato unicamente la cessionaria Parte_2 ed il credito da essa azionato, non evidenziandosi, con riferimento alla mandataria
[...] [...] alcuna doglianza. Parte_1
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla medesima eccezione proposta dagli opponenti nei confronti di procuratrice speciale del creditore intervenuto CP_8 [...]
con la quale è stato chiesto “In via pregiudiziale e preliminare, accertare e Controparte_9 dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio e dell'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 135/2021 da parte della quale mandataria CP_8 della per difetto di legittimazione ad agire della ai Controparte_9 CP_8 sensi dell'art. 2, comma 6, L. 30.04.1999 n. 130, in quanto non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (TUB), con conseguente nullità della procura e/o del contratto di mandato conferito alla mandataria dalla mandante per violazione di Controparte_9 norme imperative e difetto di rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 c.p.c.”.
Comunque, trattasi di argomento infondato. Sulla valenza della prescrizione contenuta nell'art. 106
TUB – la quale, al primo comma, dispone che “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla CA d'Italia” - è intervenuta una recente pronuncia della Corte di legittimità (n. 7243/2024). Previo esame del concetto di norma imperativa, la Corte di Cassazione ha chiarito la ratio della norma, nonché le conseguenze della sua violazione, affermando, testualmente, che “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività»
o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme”
[art. 106 TUB] “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignRAmenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del CP_10 soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Conseguentemente, la mancata iscrizione nell'elenco degli intermediari del soggetto che la Corte definisce come “concretamente incaricato della riscossione dei crediti” - nel caso di specie e - non inficia l'attività di recupero del credito posta in Parte_1 CP_8 essere, né rileva ai fini civilistici.
Quanto alla contestata titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente Parte_2
si osserva, preliminarmente, che occorre tenere distinta “la questione della prova
[...] dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB”, come osservato dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce (cfr. Cass. n. 17944/2023).
La distinzione assume rilievo sul piano probatorio imponendo, infatti, al creditore cessionario di provare l'esistenza stessa del contratto di cessione allorquando ad essere contestata sia la sua stipulazione. In tal caso, infatti, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
QualRA, invece, ad essere contestata sia non già l'esistenza del contratto di cessione, bensì
l'inserimento del credito azionato tra quelli ceduti, è sufficiente, ai fini della prova della relativa inclusione e, dunque, della sua titolarità, che il cessionario produca in giudizio la Gazzetta Ufficiale, sempre che le indicazioni ivi contenute “siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario […]”.
Orbene, nel caso di specie le contestazioni sollevate dagli opponenti attengono principalmente alla mancata inclusione del credito azionato - costituito dal decreto ingiuntivo n. 564/1999 emesso dal
Tribunale di Latina in data 14.09.1999 a favore dell'originaria cedente CA di Roma Spa - tra quelli oggetto di cessione.
In particolare, secondo parte opponente il credito azionato da non rientra tra Parte_2 quelli ceduti da VI Finance n. 3 s.r.l., con contratto di cessione del 17.09.2015, dal momento che nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 24.09.2015 si fa riferimento esclusivamente ad “un portafoglio di crediti in sofferenza (comprensivi di capitale, interessi – anche di mRA – commissioni, penali, e altri accessori e diritti connessi) derivanti da finanziamenti in varie forme tecniche”, quando invece il credito azionato è costituito da un provvedimento giudiziale e, dunque, fuori dall'alveo della cessione. Inoltre, secondo la prospettazione dell'opponente, la procedente non ha neanche provato che il credito azionato è pervenuto alla cedente VI Finance n. 3 S.r.l. dall'originaria titolare CA di Roma s.p.a.
Orbene, diversamente da quanto allegato, deve osservarsi che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale su richiamata (n. 110 del 24.09.2015) è espressamente indicato che i crediti ceduti alla sono pervenuti alla VI Finance n. 3 s.r.l. dalla CA di Roma spa in virtù di Parte_2 un contratto di cessione dell'11 maggio 2001, pubblicato in data 21 maggio 2001 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 116. L'equivoco che ha condotto il giudice dell'esecuzione ad accogliere l'istanza di sospensione deriva, infatti, dalla mancata produzione, nella fase sommaria, dell'avviso comprovante la precedete cessione a VI Finance 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2001, produzione che, invece, è avvenuta nel presente giudizio, avendo, infatti, il creditore procedente depositato entrambe le Gazzette Ufficiali
(cfr. allegato 9 e 10).
Ebbene, dalla lettura degli avvisi di cessione è possibile circoscrivere ed individuare i crediti ceduti, almeno secondo un'indicazione per tipologia, indicazione ritenuta sufficiente dalla Suprema Corte ai fini della dimostrazione dell'inclusione del credito tra quelli indicati.
In particolare, dagli avvisi emerge, ai fini che qui interessano, che la società ha Parte_2 acquistato da VI Finance n. 3 S.r.l. un portafoglio di crediti classificati a sofferenza e derivanti da finanziamenti, a sua volta cedutole dalla CA di Roma spa con contratto di cessione dell'11.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2001. Sono indicati i criteri di identificazione dei crediti ceduti, trattandosi di crediti derivanti da mutui, anticipazioni o finanziamenti in varie forme tecniche assistiti, o non, da ipoteche, interamente erogati ed identificati sulla base dei criteri oggettivi ivi puntualmente indicati. Ne consegue che non vi è ragione per ritenere il credito in oggetto escluso dalle tipologie espressamente indicate, né, sul punto, gli opponenti hanno addotto argomenti specifici. Gli opponenti si sono, infatti, limitati a dedurre che il credito azionato non deriva da un finanziamento bensì da un provvedimento giudiziale. Orbene, tale argomento non è idoneo a far ritenere che il credito non sia incluso tra quelli ceduti, dal momento che il decreto ingiuntivo azionato è stato emesso in virtù del saldo passivo dei conti correnti accesi presso l'originaria cedente, CA di Roma s.p.a.
A ciò deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dalle cedenti e prodotte dalla cessionaria (cfr. all.ti
11 e 12) se, da una parte, da sole non sono sufficienti a provare il trasferimento del credito, dall'altra, in uno con gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale costituiscono ulteriore elemento ai fini della dimostrazione che il credito azionato rientri tra quelli oggetto di cessione.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, provata la titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente Parte_2
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, relativo all'eccezione di prescrizione del credito, osserva il Tribunale che la stessa è risultata fondata e va accolta.
Si fa rilevare, sul punto, che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo n. 564/1999, eseguita nei confronti della dante causa degli odierni opponenti, , e di Persona_1 [...]
in data 14-18.10.99, veniva notificato agli stessi, dapprima un atto di precetto (in data CP_1
21/31 marzo 2000) e successivamente, su istanza dell'allRA CA di Roma spa, l'atto di pignRAmento immobiliare iscritto al n. R.G.E. n. 212/2000. Detta procedura esecutiva è stata, tuttavia, estinta per inattività del creditore procedente con ordinanza del 18.11.2021.
Orbene, tale estinzione ha avuto decisive ricadute sul diritto di credito. Invero, l'interruzione del termine di prescrizione con effetto permanente dalla notificazione del pignRAmento e per tutta la durata della esecuzione forzata, vale soltanto se l'esecuzione giunga al suo esito fisiologico, vale a dire alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene (trattasi di risultato equipollente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio contenzioso), ma non se essa si estingua anticipatamente.
In sostanza, affinché sia preservato l'effetto di cui all'art. 2945 c.c., occorre che il processo si svolga “utilmente” sino alla sua naturale conclusione e, se trattasi di espropriazione forzata, sino alla distribuzione, anche ove quest'ultima risulti incapiente.
Muovendo da tale premessa, quando il processo esecutivo non giunge al suo naturale epilogo, il creditore potrà avvalersi, non dell'effetto interruttivo permanente protratto per tutta la sua durata, ma del solo effetto interruttivo istantaneo collegato alla notificazione, dell'atto che ne determina la pendenza che, per l'espropriazione, è costituito dal pignRAmento. Sarà, pertanto, onere del creditore, durante lo svolgimento del processo, interrompere il termine di prescrizione del credito e, in ogni caso, di evitare che il processo si estingua per fatto a lui imputabile (Cass. 9 maggio 2019 n. 12239; Cass. 24 marzo 2021 n. 8217).
Orbene, nel caso di specie la procedura esecutiva R.G.E. n. 212/2000 si è estinta per fatto imputabile al creditore, sicché lo stesso potrà avvalersi unicamente dell'effettivo interruttivo istantaneo, collegato alla notificazione dell'atto di precetto, avvenuta il 21/31 marzo 2000, e del successivo atto di pignRAmento che ha dato origine alla procedura esecutiva R.G.E. n. 212/2000. È da tale momento, dunque, che decorre un nuovo periodo prescrizionale, con la conseguenza che, in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, la notificazione dell'atto di pignRAmento che ha dato origine alla procedura esecutiva R.G.E. n. 135/2021 – fondato sul medesimo titolo – costituisce il primo atto successivo al precedente pignRAmento del 2000.
Notificazione che è avvenuta in data 26/29 aprile 2021, dunque, quando il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 564/1999 era, per quanto sopra detto, già prescritto per decorso del decennio.
Alla luce di ciò deve, pertanto, accogliersi l'opposizione proposta avverso il creditore procedente
Parte_2
Con riferimento ai motivi di opposizione svolti avverso il creditore intervenuto
[...]
(il cui giudizio di merito avente R.G. n. 42/2024 è stato riunito al presente con Controparte_9 provvedimento dell'11.09.2024) – fermo quanto già statuito in merito alla legittimazione processuale della procuratrice speciale – va esaminata la questione della titolarità del CP_8 credito azionato in capo alla Controparte_9
Gli opponenti hanno contestato l'inclusione del credito, consacrato nel decreto ingiuntivo n.
823/1998, emesso a favore della Monte dei Paschi di Siena spa, tra quelli oggetto di cessione.
Secondo la prospettazione degli opponenti, infatti, difettano i requisiti indicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 08.07.2014, prodotta dalla cessionaria. Nell'avviso di cessione, vengono definiti i criteri dei crediti oggetto della cessione in blocco “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mRA, spese, danni, indennizzi e quant'altro), derivanti da finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla Cedente a sofferenza, in conformità alla circolare di CA d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata, di cui PS risultava titolare alla data dell'1 gennaio2014 e che avevano le seguenti caratteristiche:
1) erano stati originariamente erogati da PS o da banche dalla stessa incorpRAte;
2) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti e i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
3) i contratti di finanziamento da cui originano i crediti, nonché i crediti medesimi sono denominati in Euro (o originariamente in Lire);
4) i crediti sono stati classificati in "sofferenza" in conformità alla normativa emanata dalla CA
d'Italia, anteriormente al 31 dicembre 2013;
5) qualRA i crediti siano assistiti da ipoteche, i relativi beni immobili sono situati in Italia;
6) tutti i relativi debitori ceduti ai sensi dei contratti di finanziamento sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine;
7) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita comunicazione inviata da PS e datata 30 maggio 2014, recante il numero di protocollo CF20131231IT, trasmessa tramite lettera raccomandata all'indirizzo dei Debitori Ceduti risultante dalle relative anagrafiche, con la quale vengono interrotti eventuali termini di prescrizione in relazione alla riscossione dei Crediti.”.
Assumono gli opponenti che il credito azionato non rispetta il criterio di cui al n. 7, non avendo l'opposta provato l'invio da parte della Monte dei Paschi di Siena della comunicazione datata
30.05.2014, recante il numero di protocollo CF20131231IT.
Orbene, ritiene il Tribunale che occorrerebbe valutare se i criteri indicati in Gazzetta debbano ricorrere cumulativamente o meno. Tuttavia, la questione perde rilevanza, nel caso di specie, in quanto assorbita dalla fondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione con il quale gli opponenti hanno fanno eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
Sul punto, il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 823/1998 risulta azionato, una prima volta, in data 15.03.2002, allorquando la PS intervenne nell'ambito della procedura esecutiva avviata dall'allRA CA di Roma spa ed avente R.G.E. n. 212/2000 e, una seconda volta, in data
24.07.2023, con il deposito dell'intervento eseguito nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
135/2021 avviata dalla Parte_2
Non risultano, nel predetto lasso tempRAle (2002-2023) essere stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, come sopra evidenziato, con ordinanza del 18.11.2021, la procedura esecutiva R.G.E. n.
212/2000 è stata dichiarata estinta per inattività dei creditori, non avendo, infatti, né il creditore procedente, né il creditore intervenuto titolato (l'allRA PS RA , Controparte_9 riassunto il giudizio di divisione nei termini di legge. La chiusura anticipata del processo esecutivo per fatto imputabile al creditore, fa venire meno l'effetto interruttivo permanente del termine prescrizionale, il quale, dunque, rinizia a decorrere nuovamente, ai fini che qui rilevano, dalla data dell'intervento eseguito in data 15.03.2002. Pertanto, in difetto di ulteriori atti interruttivi, l'intervento di nella Controparte_9 procedura esecutiva R.G.E. n. 135/2021, in data 24.07.2023, è stato eseguito allorquando il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 823/1998 era ormai prescritto.
L'opposizione, dunque, va accolta.
Infine, non può disporsi nella presente sede l'estinzione dell'esecuzione R.G.E. 135/2021, trattandosi di provvedimento riservato al giudice dell'esecuzione nei suoi poteri di direzione del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata, sono liquidate in favore degli opponenti , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , nonché in favore di e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, i quali ultimi, litisconsorti necessari, hanno formulato i medesimi motivi di opposizione.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , e Controparte_3 CP_4 CP_2
, nella qualità di eredi di , nonché da , Controparte_1 Persona_1 Controparte_5
e , quali eredi di (a sua volta erede di CP_6 Controparte_7 Persona_2
) e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il diritto della Persona_1 Parte_2 né della ad agire esecutivamente nei loro confronti;
Controparte_9
- condanna e, per essa, la mandataria Parte_2 Parte_1 nonché la e, per essa, la procuratrice speciale in Controparte_9 CP_8 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna parte opponente in euro 4.500,00. (di cui euro 1.400,00 per la fase di studio;
euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aurelio Cannatelli
– procuratore di , , e - e Controparte_3 CP_4 CP_2 Controparte_1 dell'Avv. Laura Chillon – procuratore di e Controparte_5 CP_6 CP_7
– dichiaratisi antistatari.
[...]
Così deciso in Latina il 3.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli