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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2051/2024 tra Parte_1
ricorrente e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] resistenti contumaci
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 12.30, innanzi alla dott.ssa SC RE, sono comparsi:
Per l'avv. DESSI' PAOLA Parte_1
Per , e CP_1 Controparte_1 CP_2 [...]
, nessuno compare. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. DESSI' PAOLA precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, al quale si riporta e rinuncia alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omessane la lettura vista la rinuncia delle parti.
Il Giudice
SC RE
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SC RE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2051/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Dessì, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Via Cavour n. 48 ricorrente c o n t r o
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4
(C.F. Controparte_2 C.F._5 resistenti contumaci
C O N C I CP_3
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare che i resistenti, sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, di proprietà della parte ricorrente sig.ra e, per l'effetto, ordinare il rilascio immediato dello stesso, così Parte_1 come catastalmente descritto in atti;
con conseguente sgombero da cose e persone;
2) condannare, in ogni caso, i resistenti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile e, quindi, al pagamento di un'indennità di occupazione degli immobili, con decorrenza dal 01 ottobre 2018 fino al rilascio ed al risarcimento del danno patrimoniale patito, quale “lucro cessante” da reddito dominicale da determinarsi sulla scorta del valore catastale e del periodo di detenzione, oltre interessi legali dalla domanda, per una somma non inferiore a € 30.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di disposta CTU o valutazione equitativa;
pagina 2 di 6 4) Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.09.2024, Parte_1 ha allegato: 1) di essere comproprietaria di un immobile sito in Alghero, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 55, mappale 271, subalterno 24, cat. A/3, in forza di atto di cessione in proprietà di alloggio, per rogito del Notaio Persona_1 in data 5.03.2009, stipulato con l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), unitamente al coniuge in comunione legale poi deceduto il Persona_2
25.12.2014, concorrendo così iure successionis insieme alle due figlie sulla quota del medesimo;
2) che, nel maggio 2018, trasferitasi presso altra abitazione, su richiesta del proprio convivente ed animata da spirito di solidarietà sociale, ha acconsentito ad ospitare temporaneamente presso l'appartamento in questione e CP_1 [...]
, cui poco dopo si sono arbitrariamente aggiunti e Controparte_1 CP_2
Controparte_2
3) di aver stabilito il termine per la riconsegna dell'immobile entro la fine dell'estate 2018 e che, in ogni caso, i resistenti si erano impegnati alla restituzione immediata secondo i bisogni del consegnatario, rifiutando tuttavia, spirato il termine, sia la riconsegna, sia il pagamento di qualsivoglia canone locatizio;
4) l'abusività dell'occupazione de qua, protrattasi in assenza di qualsiasi titolo e che costituisce fonte di danno, stante l'impossibilità di utilizzare direttamente o disporre del bene, il quale ha un valore locativo non inferiore ad € 6.000,00 annui. Pertanto, ha chiesto di accertare l'occupazione abusiva Parte_1 dell'immobile e, per l'effetto, di ordinare l'immediato rilascio dello stesso, condannando altresì i resistenti al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 30.000,00.
1.2. I resistenti, pur a seguito della rituale notifica del ricorso introduttivo, non si sono costituiti in giudizio, così che all'udienza del 5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, dopo essere stata rimessa in lettura, è decisa all'odierna udienza, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni richiamate.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
pagina 3 di 6 2.1 Preliminarmente, ad avviso del Tribunale, la domanda proposta dall'odierna ricorrente, nonostante le allegazioni parzialmente contraddittorie, deve essere qualificata, non come azione di rivendica, bensì quale azione personale di restituzione di bene immobile, tesa ad ottenere esclusivamente la riconsegna dello stesso, previo accertamento del venir meno di un valido titolo di detenzione, non venendo invece in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (Cass. Sez. Un. 28/03/2014, n. 7305). Azione che la ricorrente, in qualità di comproprietaria del bene, è legittimata a proporre in quanto, come affermato da costante giurisprudenza, “ciascuno dei comproprietari di un bene può esercitare autonomamente l'azione per la restituzione del bene stesso nei confronti di chi lo detenga senza titolo, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari” (Cass. sez. II 9/06/1988, n. 3930; nello stesso senso, Cass. sez. III 21/11/2022, n. 34131; Cass. 17/01/2020, n. 845). Dall'inquadramento della domanda come azione personale deriva, quanto agli oneri probatori, che la ricorrente “può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (Cass. 20/06/2022, n.19872), essendo, invece, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Ciò premesso, si rileva che, allegato di essere comproprietaria dell'immobile in questione in virtù di atto di cessione in proprietà di alloggio datato 5.03.2009 (doc. 1), parte ricorrente ha dedotto di aver ospitato i resistenti presso l'appartamento de quo per ragioni di solidarietà e che – pattuito il termine di rilascio nella fine dell'estate 2018, nonché in ogni caso la facoltà di chiedere l'immediato rilascio del bene secondo le proprie necessità – gli stessi hanno invece rifiutato di riconsegnare l'immobile. In base alla prospettazione della ricorrente, deve quindi affermarsi che la consegna del bene a e è avvenuta sulla base di un CP_1 Controparte_1 contratto di comodato precario, revocabile ad nutum dal concedente ai sensi dell'art. 1810 c.c., dovendosi così qualificare la concessione in godimento dell'immobile a terzi a titolo gratuito per ragioni di ospitalità. D'altro canto, i resistenti, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non hanno fornito alcun elemento a dimostrazione della sussistenza di un giusto titolo di detenzione del bene. Peraltro, il perdurare dell'occupazione dell'immobile pur essendone venuto meno, da anni, il titolo giustificativo risulta sia dal verbale di udienza del 5.2.2024, nell'ambito di processo penale avanti al Tribunale di Sassari (RGNR 1652-2021), sia dalla avvenuta notifica del ricorso introduttivo ai resistenti presso l'immobile in questione.
Pertanto, deve ritenersi accertato che i resistenti occupano senza titolo l'appartamento di cui è comproprietaria così che, in accoglimento Parte_1 della domanda, gli stessi devono essere condannati al rilascio dello stesso. pagina 4 di 6 2.2. Quanto alla domanda risarcitoria - posto che la comproprietaria ricorrente avrebbe diritto ad agire solo pro quota in relazione all'indennità di occupazione - il Tribunale ritiene che parte ricorrente non abbia adeguatamente soddisfatto gli oneri di allegazione e prova che, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, incombono sul proprietario/attore che intenda chiedere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di immobile. Sul punto, le Sezioni Unite, ancorché in materia locatizia – esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa in relazione al mancato godimento del diritto di proprietà e ribadita la necessaria specifica prova del danno da lucro cessante – hanno chiarito, in riferimento al danno emergente, che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e che è comunque dovuta "l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa" perché "il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria" (Cass. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad asserire genericamente che l'occupazione abusiva ha determinato “un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene” (pag. 4 ricorso), senza altro specificare e senza articolare, sul punto, specifici capitoli di prova. La “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento” cui alludono le Sezioni Unite richiede invece, ad avviso del Tribunale, l'allegazione specifica e la prova o della concreta possibilità di mettere a reddito lo specifico immobile per cui è causa o della diversa ipotesi di farne uso direttamente. Né peraltro l'occupazione sine titulo incide sul potere dispositivo, così che è priva di rilievo l'affermazione della ricorrente di aver perso l'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo conveniente.
Deve allora rigettarsi la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni trattate e la contumacia dei resistenti.
pagina 5 di 6 Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, i resistenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accerta che i resistenti occupano senza titolo l'immobile sito in Alghero, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al foglio 55, mappale 271, subalterno 24, categoria A/3, regione Taulera, piano T, interno 1, scala 1, edificio 6 e, per l'effetto, ordina l'immediato rilascio dello stesso, libero da cose e persone, in favore della ricorrente;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva;
3. condanna i resistenti al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 3 dicembre 2025
Il Giudice SC RE
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2051/2024 tra Parte_1
ricorrente e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] resistenti contumaci
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 12.30, innanzi alla dott.ssa SC RE, sono comparsi:
Per l'avv. DESSI' PAOLA Parte_1
Per , e CP_1 Controparte_1 CP_2 [...]
, nessuno compare. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. DESSI' PAOLA precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, al quale si riporta e rinuncia alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omessane la lettura vista la rinuncia delle parti.
Il Giudice
SC RE
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SC RE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2051/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Dessì, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Via Cavour n. 48 ricorrente c o n t r o
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4
(C.F. Controparte_2 C.F._5 resistenti contumaci
C O N C I CP_3
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare che i resistenti, sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, di proprietà della parte ricorrente sig.ra e, per l'effetto, ordinare il rilascio immediato dello stesso, così Parte_1 come catastalmente descritto in atti;
con conseguente sgombero da cose e persone;
2) condannare, in ogni caso, i resistenti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile e, quindi, al pagamento di un'indennità di occupazione degli immobili, con decorrenza dal 01 ottobre 2018 fino al rilascio ed al risarcimento del danno patrimoniale patito, quale “lucro cessante” da reddito dominicale da determinarsi sulla scorta del valore catastale e del periodo di detenzione, oltre interessi legali dalla domanda, per una somma non inferiore a € 30.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di disposta CTU o valutazione equitativa;
pagina 2 di 6 4) Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.09.2024, Parte_1 ha allegato: 1) di essere comproprietaria di un immobile sito in Alghero, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 55, mappale 271, subalterno 24, cat. A/3, in forza di atto di cessione in proprietà di alloggio, per rogito del Notaio Persona_1 in data 5.03.2009, stipulato con l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), unitamente al coniuge in comunione legale poi deceduto il Persona_2
25.12.2014, concorrendo così iure successionis insieme alle due figlie sulla quota del medesimo;
2) che, nel maggio 2018, trasferitasi presso altra abitazione, su richiesta del proprio convivente ed animata da spirito di solidarietà sociale, ha acconsentito ad ospitare temporaneamente presso l'appartamento in questione e CP_1 [...]
, cui poco dopo si sono arbitrariamente aggiunti e Controparte_1 CP_2
Controparte_2
3) di aver stabilito il termine per la riconsegna dell'immobile entro la fine dell'estate 2018 e che, in ogni caso, i resistenti si erano impegnati alla restituzione immediata secondo i bisogni del consegnatario, rifiutando tuttavia, spirato il termine, sia la riconsegna, sia il pagamento di qualsivoglia canone locatizio;
4) l'abusività dell'occupazione de qua, protrattasi in assenza di qualsiasi titolo e che costituisce fonte di danno, stante l'impossibilità di utilizzare direttamente o disporre del bene, il quale ha un valore locativo non inferiore ad € 6.000,00 annui. Pertanto, ha chiesto di accertare l'occupazione abusiva Parte_1 dell'immobile e, per l'effetto, di ordinare l'immediato rilascio dello stesso, condannando altresì i resistenti al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 30.000,00.
1.2. I resistenti, pur a seguito della rituale notifica del ricorso introduttivo, non si sono costituiti in giudizio, così che all'udienza del 5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, dopo essere stata rimessa in lettura, è decisa all'odierna udienza, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni richiamate.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
pagina 3 di 6 2.1 Preliminarmente, ad avviso del Tribunale, la domanda proposta dall'odierna ricorrente, nonostante le allegazioni parzialmente contraddittorie, deve essere qualificata, non come azione di rivendica, bensì quale azione personale di restituzione di bene immobile, tesa ad ottenere esclusivamente la riconsegna dello stesso, previo accertamento del venir meno di un valido titolo di detenzione, non venendo invece in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (Cass. Sez. Un. 28/03/2014, n. 7305). Azione che la ricorrente, in qualità di comproprietaria del bene, è legittimata a proporre in quanto, come affermato da costante giurisprudenza, “ciascuno dei comproprietari di un bene può esercitare autonomamente l'azione per la restituzione del bene stesso nei confronti di chi lo detenga senza titolo, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari” (Cass. sez. II 9/06/1988, n. 3930; nello stesso senso, Cass. sez. III 21/11/2022, n. 34131; Cass. 17/01/2020, n. 845). Dall'inquadramento della domanda come azione personale deriva, quanto agli oneri probatori, che la ricorrente “può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (Cass. 20/06/2022, n.19872), essendo, invece, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Ciò premesso, si rileva che, allegato di essere comproprietaria dell'immobile in questione in virtù di atto di cessione in proprietà di alloggio datato 5.03.2009 (doc. 1), parte ricorrente ha dedotto di aver ospitato i resistenti presso l'appartamento de quo per ragioni di solidarietà e che – pattuito il termine di rilascio nella fine dell'estate 2018, nonché in ogni caso la facoltà di chiedere l'immediato rilascio del bene secondo le proprie necessità – gli stessi hanno invece rifiutato di riconsegnare l'immobile. In base alla prospettazione della ricorrente, deve quindi affermarsi che la consegna del bene a e è avvenuta sulla base di un CP_1 Controparte_1 contratto di comodato precario, revocabile ad nutum dal concedente ai sensi dell'art. 1810 c.c., dovendosi così qualificare la concessione in godimento dell'immobile a terzi a titolo gratuito per ragioni di ospitalità. D'altro canto, i resistenti, nella pur legittima scelta di non costituirsi in giudizio, non hanno fornito alcun elemento a dimostrazione della sussistenza di un giusto titolo di detenzione del bene. Peraltro, il perdurare dell'occupazione dell'immobile pur essendone venuto meno, da anni, il titolo giustificativo risulta sia dal verbale di udienza del 5.2.2024, nell'ambito di processo penale avanti al Tribunale di Sassari (RGNR 1652-2021), sia dalla avvenuta notifica del ricorso introduttivo ai resistenti presso l'immobile in questione.
Pertanto, deve ritenersi accertato che i resistenti occupano senza titolo l'appartamento di cui è comproprietaria così che, in accoglimento Parte_1 della domanda, gli stessi devono essere condannati al rilascio dello stesso. pagina 4 di 6 2.2. Quanto alla domanda risarcitoria - posto che la comproprietaria ricorrente avrebbe diritto ad agire solo pro quota in relazione all'indennità di occupazione - il Tribunale ritiene che parte ricorrente non abbia adeguatamente soddisfatto gli oneri di allegazione e prova che, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, incombono sul proprietario/attore che intenda chiedere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di immobile. Sul punto, le Sezioni Unite, ancorché in materia locatizia – esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa in relazione al mancato godimento del diritto di proprietà e ribadita la necessaria specifica prova del danno da lucro cessante – hanno chiarito, in riferimento al danno emergente, che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e che è comunque dovuta "l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa" perché "il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria" (Cass. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad asserire genericamente che l'occupazione abusiva ha determinato “un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene” (pag. 4 ricorso), senza altro specificare e senza articolare, sul punto, specifici capitoli di prova. La “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento” cui alludono le Sezioni Unite richiede invece, ad avviso del Tribunale, l'allegazione specifica e la prova o della concreta possibilità di mettere a reddito lo specifico immobile per cui è causa o della diversa ipotesi di farne uso direttamente. Né peraltro l'occupazione sine titulo incide sul potere dispositivo, così che è priva di rilievo l'affermazione della ricorrente di aver perso l'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo conveniente.
Deve allora rigettarsi la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni trattate e la contumacia dei resistenti.
pagina 5 di 6 Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, i resistenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accerta che i resistenti occupano senza titolo l'immobile sito in Alghero, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al foglio 55, mappale 271, subalterno 24, categoria A/3, regione Taulera, piano T, interno 1, scala 1, edificio 6 e, per l'effetto, ordina l'immediato rilascio dello stesso, libero da cose e persone, in favore della ricorrente;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva;
3. condanna i resistenti al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 3 dicembre 2025
Il Giudice SC RE
pagina 6 di 6