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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alta Valle Intelvi - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 DEL 30/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare:
in via preliminare, nullo l'atto nr 24 del 30.10.2024 in oggetto per vizio di motivazione come eccepito nel motivo I del ricorso;
nel merito, annullare l'atto nr 24 del 30.10.2024 in oggetto in quanto risultano scaduti i tempi per la notifica;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso e condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 24 emesso il 30/10/2024 dal Comune di Alta Valle Intelvi e notificatole il 23/1/2025 per il pagamento dell'IMU anno 2019, per il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, in quanto anche per gli Enti territoriali, l'art 67 co 1 dl 18/2020 individuava il periodo di sospensione delle attività di liquidazione, controllo e accertamento dal 8 marzo al
31 maggio 2020 e il co 4 rimandava, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza a quanto disposto dai soli co 1 e 3 dell'art 12 D Lgs 159/2015”, che stabiliva una simmetria dei regimi di sospensione o di proroga dei termini connessi a fatti straordinari, sia per le attività a carico del contribuente, sia per quelle a carico degli enti. Pertanto scadendo il termine dei versamenti al 30 giugno 2020 e riprendendo i termini processuali il giorno 11/5/2020 (in realtà 1/6/2020), era da escludere per i termini di prescrizione e decadenza a carico degli uffici uno spostamento in avanti del loro decorso anche per le attività diverse da quelle da compiersi nel periodo temporale dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva inoltre, che l'art 67 dl 18/2020 non disponeva una sospensione del termine, ma solo la sua proroga, per cui il periodo di tempo indicato non veniva congelato, ma solo spostato, ragione per cui i pagamenti dovevano essere poi effettuati dal contribuente entro il mese successivo, cioè il 30 giugno
Si costituiva il Comune di Alta Valle Intelvi e deduceva che l'art 67 dl 18/2020 aveva disposto la sospensione
“dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, per cui la norma aveva spostato il termine di decadenza relativo all'IMU per il periodo d'imposta 2019, dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025,
e di conseguenza, la notifica dell'atto impugnato, eseguita il 23/1/2025, era da ritenersi tempestiva.
Con ordinanza 9/7/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato all'udienza del
22/12/2025 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La nullità dell'atto impugnato
Con le conclusioni finali del ricorso, la ricorrente ha svolto la domanda di nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione, rinviando al primo motivo.
Tuttavia, nella parte espositiva, nulla è dedotto al riguardo;
manca infatti un motivo relativo al vizio di motivazione, in quanto la narrativa è dedicata esclusivamente alla violazione del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso il motivo è infondato, avendo la ricorrente esattamente compreso la ragione dell'avviso: l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019.
La decadenza
Secondo una parte della giurisprudenza, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo emergenziale della diffusione del virus covid 19 ex art. 67 co. 1 d.l. 18/2020, è riferibile soltanto a quelli in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, il 2020, perchè una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa
Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse (Corte di giustizia tributaria di primo grado Latina sent. 474/2024).
Tuttavia, la limitazione della sospensione dei termini solo a quelli in scadenza nell'anno 2020, non è prevista dall'art. 67 co. 1 d.l. 18/2020, che l'ha introdotta in modo generalizzato, senza alcun riferimento temporale, per cui, stando a un'interpretazione letterale della norma, deve applicarsi anche ai termini in scadenza negli anni successivi, come il 2024, coerentemente con la specifica finalità della sospensione, che è quella di non far decorrere il termine in un determinato periodo di tempo.
Tale conclusione non pare smentita dalla modifica del co 4 dell'art 67 dl 28/2020, introdotta in sede di conversione dalla l. 27/2020, che ha limitato il rinvio all'art 12 D Lgs 159/2015, che regola la sospensione dei termini dei versamenti tributari in caso di eventi eccezionali, ai soli co 1 e 3 eliminando ogni riferimento al co 2 che prevede la proroga di due anni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, con la conseguente applicabilità del solo co 1, che stabilisce la coincidenza del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi con quello di sospensione dell'accertamento dell'Ufficio, perché pur essendo i periodi identici, sono rimaste sospese tutte le attività di accertamento dell'Ufficio e non solo quelle che scadevano nel medesimo anno dell'emergenza.
Ciò consente di escludere ogni disparità di trattamento con il contribuente che beneficia della sospensione dei termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione fino alla conclusione del mese successivo e non anche di quelli che scadono dopo, perché il tempo richiesto a un contribuente per reperire i fondi necessari per il pagamento non è certo assimilabile a quello necessario all'ufficio per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Inoltre, il successivo art 68 al co 1 ha stabilito che per le “entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. . . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Di conseguenza la sospensione del pagamento delle imposte concessa al contribuente per un anno, cinque mesi e 23 giorni è la stessa che, in base al rinvio di cui all'art. 12 co 1 D Lgs 159/2015, comporta “altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
In ogni caso, anche a voler considerare il più breve periodo di sospensione stabilito dal precedente art 67 dl 18/2020, cioè per 85 giorni, deve escludersi la decadenza dell'accertamento dell'Imu 2019, perchè
l'originaria scadenza del 31/12/2024 è stata prorogata al 26/3/2025, per cui la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, eseguita il 23/1/2025, risulta tempestiva.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 23, I scaglione, valore minimo stante la scarsa complessità della questione trattata) seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
respinge il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 278,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Como, 22/12/2025
Il giudice
(VA UC OR)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alta Valle Intelvi - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 DEL 30/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare:
in via preliminare, nullo l'atto nr 24 del 30.10.2024 in oggetto per vizio di motivazione come eccepito nel motivo I del ricorso;
nel merito, annullare l'atto nr 24 del 30.10.2024 in oggetto in quanto risultano scaduti i tempi per la notifica;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso e condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 24 emesso il 30/10/2024 dal Comune di Alta Valle Intelvi e notificatole il 23/1/2025 per il pagamento dell'IMU anno 2019, per il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, in quanto anche per gli Enti territoriali, l'art 67 co 1 dl 18/2020 individuava il periodo di sospensione delle attività di liquidazione, controllo e accertamento dal 8 marzo al
31 maggio 2020 e il co 4 rimandava, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza a quanto disposto dai soli co 1 e 3 dell'art 12 D Lgs 159/2015”, che stabiliva una simmetria dei regimi di sospensione o di proroga dei termini connessi a fatti straordinari, sia per le attività a carico del contribuente, sia per quelle a carico degli enti. Pertanto scadendo il termine dei versamenti al 30 giugno 2020 e riprendendo i termini processuali il giorno 11/5/2020 (in realtà 1/6/2020), era da escludere per i termini di prescrizione e decadenza a carico degli uffici uno spostamento in avanti del loro decorso anche per le attività diverse da quelle da compiersi nel periodo temporale dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva inoltre, che l'art 67 dl 18/2020 non disponeva una sospensione del termine, ma solo la sua proroga, per cui il periodo di tempo indicato non veniva congelato, ma solo spostato, ragione per cui i pagamenti dovevano essere poi effettuati dal contribuente entro il mese successivo, cioè il 30 giugno
Si costituiva il Comune di Alta Valle Intelvi e deduceva che l'art 67 dl 18/2020 aveva disposto la sospensione
“dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, per cui la norma aveva spostato il termine di decadenza relativo all'IMU per il periodo d'imposta 2019, dal 31 dicembre 2024 al 26 marzo 2025,
e di conseguenza, la notifica dell'atto impugnato, eseguita il 23/1/2025, era da ritenersi tempestiva.
Con ordinanza 9/7/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato all'udienza del
22/12/2025 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La nullità dell'atto impugnato
Con le conclusioni finali del ricorso, la ricorrente ha svolto la domanda di nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione, rinviando al primo motivo.
Tuttavia, nella parte espositiva, nulla è dedotto al riguardo;
manca infatti un motivo relativo al vizio di motivazione, in quanto la narrativa è dedicata esclusivamente alla violazione del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso il motivo è infondato, avendo la ricorrente esattamente compreso la ragione dell'avviso: l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019.
La decadenza
Secondo una parte della giurisprudenza, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo emergenziale della diffusione del virus covid 19 ex art. 67 co. 1 d.l. 18/2020, è riferibile soltanto a quelli in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, il 2020, perchè una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa
Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse (Corte di giustizia tributaria di primo grado Latina sent. 474/2024).
Tuttavia, la limitazione della sospensione dei termini solo a quelli in scadenza nell'anno 2020, non è prevista dall'art. 67 co. 1 d.l. 18/2020, che l'ha introdotta in modo generalizzato, senza alcun riferimento temporale, per cui, stando a un'interpretazione letterale della norma, deve applicarsi anche ai termini in scadenza negli anni successivi, come il 2024, coerentemente con la specifica finalità della sospensione, che è quella di non far decorrere il termine in un determinato periodo di tempo.
Tale conclusione non pare smentita dalla modifica del co 4 dell'art 67 dl 28/2020, introdotta in sede di conversione dalla l. 27/2020, che ha limitato il rinvio all'art 12 D Lgs 159/2015, che regola la sospensione dei termini dei versamenti tributari in caso di eventi eccezionali, ai soli co 1 e 3 eliminando ogni riferimento al co 2 che prevede la proroga di due anni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, con la conseguente applicabilità del solo co 1, che stabilisce la coincidenza del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi con quello di sospensione dell'accertamento dell'Ufficio, perché pur essendo i periodi identici, sono rimaste sospese tutte le attività di accertamento dell'Ufficio e non solo quelle che scadevano nel medesimo anno dell'emergenza.
Ciò consente di escludere ogni disparità di trattamento con il contribuente che beneficia della sospensione dei termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione fino alla conclusione del mese successivo e non anche di quelli che scadono dopo, perché il tempo richiesto a un contribuente per reperire i fondi necessari per il pagamento non è certo assimilabile a quello necessario all'ufficio per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Inoltre, il successivo art 68 al co 1 ha stabilito che per le “entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. . . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Di conseguenza la sospensione del pagamento delle imposte concessa al contribuente per un anno, cinque mesi e 23 giorni è la stessa che, in base al rinvio di cui all'art. 12 co 1 D Lgs 159/2015, comporta “altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
In ogni caso, anche a voler considerare il più breve periodo di sospensione stabilito dal precedente art 67 dl 18/2020, cioè per 85 giorni, deve escludersi la decadenza dell'accertamento dell'Imu 2019, perchè
l'originaria scadenza del 31/12/2024 è stata prorogata al 26/3/2025, per cui la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, eseguita il 23/1/2025, risulta tempestiva.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 23, I scaglione, valore minimo stante la scarsa complessità della questione trattata) seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica,
respinge il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 278,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Como, 22/12/2025
Il giudice
(VA UC OR)