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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.f.: elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliati ad Augusta in via Soccorso n. 7 presso lo studio dell'avv. Silvia Di Grande che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ) quale Controparte_3 C.F._3 amministratore di sostegno di nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) elettivamente domiciliata a Siracusa in viale Santa Panagia n. 136/L presso C.F._4 lo studio dell'avv. Angelo Italia che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di rilascio immobile
Con decreto del 07/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio e, premesso di essere proprietari del B&B Epicarmo sito in Augusta, Via Controparte_4
Epicarmo n. 39 piano T e Primo, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Augusta al Foglio n.91 particella 4303 sub 7, nonché la conclusione, nell'aprile 2021, di un verbale di accordo volto all'affitto della camera “rossa” per la somma di €. 800,00, deducevano che solo a fine maggio del
2021 avevano appreso che la convenuta era affetta da schizofrenia e di essere soggetta ad amministrazione di sostegno.
Lamentavano che, nonostante l'amministratore di sostegno ritualmente nominato si fosse impegnato a trasferire la presso una struttura idonea alle sue cure e a pagare le somme dovute per i canoni CP_4 arretrati, a seguito del rifiuto delle Poste Italiane alla possibilità di prelievo di quanto dovuto, e della successiva intimazione rivolta vanamente alla a rilasciare la struttura, questa continuava a CP_4 permanere all'interno dell'immobile, stante il mancato pagamento dei canoni dal mese di Luglio
2021; che avevano quindi sporto querela nei confronti della e successivamente segnalato la CP_4 questione al con pec del 23/12/2021, ma senza sortire alcun effetto, nonostante Controparte_5 che nel frattempo fosse stato nominato nuovo amministratore di sostegno .
Tanto premesso chiedevano di accertare e dichiarare la detenzione senza titolo del bene immobile, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dei canoni arretrati pari ad €. 6.600,00 oltre al risarcimento dei danni per tale occupazione dal 22/07/2021 al 19/04/2022 nella misura evenualmente accertata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio quale amministratore di sostegno di - Controparte_3 Controparte_4 giusta autorizzazione del Giudice Tutelare deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita la procedura di negoziazione assistita trattandosi di controversia aventi ad oggetto il pagamento di somme superiori a €. 50.000,00.
Deduceva altresì che dovendosi la fattispecie dedotta in giudizio ricondurre al contratto d'albergo la pretesa doveva considerarsi prescritta ex art. 2954 c.c. tenuto conto del termine intercorrente tra l'ultima corrispondenza (09/06/2022) e la notificazione dell'atto di citazione (29/12/2022) .
In via riconvenzionale deduceva che la al momento della conclusione del contratto, versava CP_4 in condizioni di incapacità di agire e che, conseguentemente, lo stesso andava annullato.
Chiedeva quindi in rito e in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per carenza della negoziazione assistita, o alternativamente della mediazione, ove si fosse assoggettata la fattispecie al rito locatizio;
nel merito, e ancora preliminarmente chiedeva di dichiarare la prescrizione presuntiva del diritto ex art. 2954 c.c. e in via principale di rigettare tutte le domande promosse.
In via riconvenzionale chiedeva l'annullamento del contratto. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 aprile 2023 il Giudice, preso atto della richiesta di parte attrice di disporre la mediazione e di parte convenuta che, riportandosi al contenuto della comparsa, evidenziava invece che la causa andava assoggettata alla negoziazione assistita, venivano invitate le parti ad attivare il procedimento di negoziazione.
Con decreto del 07/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc e decisa come da dispositivo che segue
*****
Chiedono AT e condannarsi la convenuta al pagamento dei canoni CP_1 CP_2 arretrati pari ad €. 6.600,00 oltre al risarcimento dei danni per tale occupazione dal 22/07/2021 al
19/04/2022 dovuti in forza della occupazione dell'immobile di loro proprietà. Va osservato che al contrario di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti la permanenza della convenuta nell'immobile di loro proprietà ha un valido titolo ab origine, rappresentato, per come dagli stessi allegato oltre che ammesso, dalla stipula di un contratto di albergo con la stessa, in riferimento al quale essi allegano è il mancato pagamento dei dovuti canoni mensili.
Non si profila quindi la prospettazione di un diritto ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e non pagati, quale indennità per la occupazione sine titulo di un bene immobile.
Invero dalle allegazioni di parte attrice la pretesa azionata si fonda piuttosto sulla esistenza di un accordo in forza del quale un soggetto si impegna a fornire al cliente dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e facere, caratterizzate dall'uso dell'alloggio cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali secondo lo schema del contratto di albergo in tal senso risultano a parte il richiamo contenuto nell'atto di citazione all'accordo, alla CP_6 definizione del canone mensile e alla consegna delle chiavi oltre che il riferimento alla presenza“saltuaria” della nella camera CP_4
A fronte della qualificazione quindi della domanda come azione di risoluzione per inadempimento da contratto la stessa va dichiarata improcedibile ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che stabilisce che la proposizione della domanda giudiziale sia subordinata, per le materie ivi previste, all'espletamento del previo invito alla negoziazione assistita ed allo svolgimento effettivo del relativo procedimento, ove la controparte manifesti adesione all'invito.
Nel caso di specie va rilevato che parte attrice ha ritualmente trasmesso l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione – peraltro con atto valido sebbene sottoscritto dal solo difensore in quanto munito di relativa procura – cui ha fatto seguito la comunicazione di adesione da parte della convenuta nei relativi temini di legge.
Si è così determinato il passaggio alla fase delle trattative che richiede l'effettivo esperimento del tentativo di negoziazione, anche mediante incontro tra le parti o attraverso un concreto scambio di proposte volte alla composizione della lite.
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice abbia solo dopo quattro mesi inviato una comunicazione di proposta di calendarizzazione dell'incontro a cui controparte ha immediatamente dato riscontro attraverso espressa disponibilità ad essere contatta e a partecipare.
Tuttavia, non è seguito alcun incontro né è stato svolto alcun ulteriore atto idoneo a configurare l'avvio o lo svolgimento di una trattativa effettiva.
Sul punto va però rilevato che non emergono, dagli atti, comportamenti dilatori o ostruzionistici imputabili alla convenuta, che ha anzi manifestato disponibilità e interesse alla conclusione dell'incontro. Conseguentemente la mancata celebrazione del tentativo non risulta riconducibile a un rifiuto o a una mancata collaborazione della parte invitata, quanto piuttosto all'assenza di successive iniziative idonee a dare concreto seguito alla procedura.
In conformità al principio secondo cui l'adesione all'invito comporta per le parti l'onere di dare effettivo corso alla fase delle trattative, non potendo la condizione di procedibilità ritenersi avverata in assenza di un concreto espletamento del tentativo deve ritenersi che la condizione di procedibilità non sia stata adempiuta.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 132/2014, la domanda è improcedibile.
Le spese di lite, per le motivazioni sopra espresse, sono da porsi a carico di parte attrice, e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 avuto riguardo all'attività svolta e al mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
62/2023 dichiara improcedibile la domanda promossa da e nei Controparte_1 CP_2 confronti di e li condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_3
, quale amministratore di sostegno di , che si liquidano complessivamente in
[...] Controparte_4
€. 1.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 18 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.f.: elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliati ad Augusta in via Soccorso n. 7 presso lo studio dell'avv. Silvia Di Grande che li rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ) quale Controparte_3 C.F._3 amministratore di sostegno di nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) elettivamente domiciliata a Siracusa in viale Santa Panagia n. 136/L presso C.F._4 lo studio dell'avv. Angelo Italia che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di rilascio immobile
Con decreto del 07/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio e, premesso di essere proprietari del B&B Epicarmo sito in Augusta, Via Controparte_4
Epicarmo n. 39 piano T e Primo, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Augusta al Foglio n.91 particella 4303 sub 7, nonché la conclusione, nell'aprile 2021, di un verbale di accordo volto all'affitto della camera “rossa” per la somma di €. 800,00, deducevano che solo a fine maggio del
2021 avevano appreso che la convenuta era affetta da schizofrenia e di essere soggetta ad amministrazione di sostegno.
Lamentavano che, nonostante l'amministratore di sostegno ritualmente nominato si fosse impegnato a trasferire la presso una struttura idonea alle sue cure e a pagare le somme dovute per i canoni CP_4 arretrati, a seguito del rifiuto delle Poste Italiane alla possibilità di prelievo di quanto dovuto, e della successiva intimazione rivolta vanamente alla a rilasciare la struttura, questa continuava a CP_4 permanere all'interno dell'immobile, stante il mancato pagamento dei canoni dal mese di Luglio
2021; che avevano quindi sporto querela nei confronti della e successivamente segnalato la CP_4 questione al con pec del 23/12/2021, ma senza sortire alcun effetto, nonostante Controparte_5 che nel frattempo fosse stato nominato nuovo amministratore di sostegno .
Tanto premesso chiedevano di accertare e dichiarare la detenzione senza titolo del bene immobile, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dei canoni arretrati pari ad €. 6.600,00 oltre al risarcimento dei danni per tale occupazione dal 22/07/2021 al 19/04/2022 nella misura evenualmente accertata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio quale amministratore di sostegno di - Controparte_3 Controparte_4 giusta autorizzazione del Giudice Tutelare deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita la procedura di negoziazione assistita trattandosi di controversia aventi ad oggetto il pagamento di somme superiori a €. 50.000,00.
Deduceva altresì che dovendosi la fattispecie dedotta in giudizio ricondurre al contratto d'albergo la pretesa doveva considerarsi prescritta ex art. 2954 c.c. tenuto conto del termine intercorrente tra l'ultima corrispondenza (09/06/2022) e la notificazione dell'atto di citazione (29/12/2022) .
In via riconvenzionale deduceva che la al momento della conclusione del contratto, versava CP_4 in condizioni di incapacità di agire e che, conseguentemente, lo stesso andava annullato.
Chiedeva quindi in rito e in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per carenza della negoziazione assistita, o alternativamente della mediazione, ove si fosse assoggettata la fattispecie al rito locatizio;
nel merito, e ancora preliminarmente chiedeva di dichiarare la prescrizione presuntiva del diritto ex art. 2954 c.c. e in via principale di rigettare tutte le domande promosse.
In via riconvenzionale chiedeva l'annullamento del contratto. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 aprile 2023 il Giudice, preso atto della richiesta di parte attrice di disporre la mediazione e di parte convenuta che, riportandosi al contenuto della comparsa, evidenziava invece che la causa andava assoggettata alla negoziazione assistita, venivano invitate le parti ad attivare il procedimento di negoziazione.
Con decreto del 07/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc e decisa come da dispositivo che segue
*****
Chiedono AT e condannarsi la convenuta al pagamento dei canoni CP_1 CP_2 arretrati pari ad €. 6.600,00 oltre al risarcimento dei danni per tale occupazione dal 22/07/2021 al
19/04/2022 dovuti in forza della occupazione dell'immobile di loro proprietà. Va osservato che al contrario di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti la permanenza della convenuta nell'immobile di loro proprietà ha un valido titolo ab origine, rappresentato, per come dagli stessi allegato oltre che ammesso, dalla stipula di un contratto di albergo con la stessa, in riferimento al quale essi allegano è il mancato pagamento dei dovuti canoni mensili.
Non si profila quindi la prospettazione di un diritto ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e non pagati, quale indennità per la occupazione sine titulo di un bene immobile.
Invero dalle allegazioni di parte attrice la pretesa azionata si fonda piuttosto sulla esistenza di un accordo in forza del quale un soggetto si impegna a fornire al cliente dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e facere, caratterizzate dall'uso dell'alloggio cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali secondo lo schema del contratto di albergo in tal senso risultano a parte il richiamo contenuto nell'atto di citazione all'accordo, alla CP_6 definizione del canone mensile e alla consegna delle chiavi oltre che il riferimento alla presenza“saltuaria” della nella camera CP_4
A fronte della qualificazione quindi della domanda come azione di risoluzione per inadempimento da contratto la stessa va dichiarata improcedibile ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che stabilisce che la proposizione della domanda giudiziale sia subordinata, per le materie ivi previste, all'espletamento del previo invito alla negoziazione assistita ed allo svolgimento effettivo del relativo procedimento, ove la controparte manifesti adesione all'invito.
Nel caso di specie va rilevato che parte attrice ha ritualmente trasmesso l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione – peraltro con atto valido sebbene sottoscritto dal solo difensore in quanto munito di relativa procura – cui ha fatto seguito la comunicazione di adesione da parte della convenuta nei relativi temini di legge.
Si è così determinato il passaggio alla fase delle trattative che richiede l'effettivo esperimento del tentativo di negoziazione, anche mediante incontro tra le parti o attraverso un concreto scambio di proposte volte alla composizione della lite.
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice abbia solo dopo quattro mesi inviato una comunicazione di proposta di calendarizzazione dell'incontro a cui controparte ha immediatamente dato riscontro attraverso espressa disponibilità ad essere contatta e a partecipare.
Tuttavia, non è seguito alcun incontro né è stato svolto alcun ulteriore atto idoneo a configurare l'avvio o lo svolgimento di una trattativa effettiva.
Sul punto va però rilevato che non emergono, dagli atti, comportamenti dilatori o ostruzionistici imputabili alla convenuta, che ha anzi manifestato disponibilità e interesse alla conclusione dell'incontro. Conseguentemente la mancata celebrazione del tentativo non risulta riconducibile a un rifiuto o a una mancata collaborazione della parte invitata, quanto piuttosto all'assenza di successive iniziative idonee a dare concreto seguito alla procedura.
In conformità al principio secondo cui l'adesione all'invito comporta per le parti l'onere di dare effettivo corso alla fase delle trattative, non potendo la condizione di procedibilità ritenersi avverata in assenza di un concreto espletamento del tentativo deve ritenersi che la condizione di procedibilità non sia stata adempiuta.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 132/2014, la domanda è improcedibile.
Le spese di lite, per le motivazioni sopra espresse, sono da porsi a carico di parte attrice, e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 avuto riguardo all'attività svolta e al mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
62/2023 dichiara improcedibile la domanda promossa da e nei Controparte_1 CP_2 confronti di e li condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_3
, quale amministratore di sostegno di , che si liquidano complessivamente in
[...] Controparte_4
€. 1.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 18 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore