Art. 18.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277 , e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277 , e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.