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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1228 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1228 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. MONTANARI NATASCIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
10.01.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 14.07.2015 e
17.11.2021, le figlie e Pt_3 Pt_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. che già di fatto da tempo abita altrove, effettuerà il formale cambio di residenza entro e Pt_2 non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le figlie minori sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla loro educazione, formazione e salute, con collocazione preminente delle stese presso l'attuale residenza con la madre, cui per l'effetto, l'abitazione medesima, condotta in locazione, sarà assegnata, o presso quella differente in cui costei dovesse in futuro trasferirsi.
Le parti convengono che, stante l'eventualità del padre a traferirsi all'estero per motivi di lavoro, la madre abbia la possibilità di assumere, sottoscrivendo unilateralmente la relativa documentazione, ogni decisione relativa alle figlie, fermo restando l'obbligo della preventiva informazione del padre.
I genitori si impegnano a tenere attive le reciproche comunicazioni anche via chat Whatsapp nell'interesse delle figlie, avvisandosi tempestivamente di ogni questione riguardante la prole.
2. I genitori si impegnano affinché rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro e degli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale evitando, per quanto possibile, che a e la separazione dei genitori gravi sul piano della loro educazione, CP_1 Pt_2 degli affetti e della formazione.
3. I genitori convengono che le minori trascorrano con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 17:30 alle ore 21:00, nonché 2 domeniche al mese alternate con la madre, dalle ore 10 alle ore 15 quando le figlie saranno ricondotte dalla sig.ra . Pt_1
Al momento viene escluso il pernotto presso il padre in quanto questi non dispone di autonoma ed idonea abitazione. Relativamente alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta garantendo il rispetto del principio dell'alternanza. Per tutti i restanti aspetti di vita e di gestione della minore, i genitori si atterranno al piano genitoriale dai medesimi redatto ed allegato al presente ricorso.
4. Il padre, in via temporanea e fino a quando non avrà superato le attuali difficoltà economiche, corrisponderà sia per il mantenimento delle figlie che per le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna, l'importo omnia pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, come fatto finora, sul cc della sig.ra . Pt_1
5. Le parti concordano che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali saranno percepiti al 100% dalla madre, come finora convenuto.
6. Le spese straordinarie resteranno a carico della madre in via temporanea fino a quando il padre non avrà superato le attuali difficoltà economiche;
7. Circa l'eventuale espatrio con le figlie minori, purché non a tempo indeterminato e motivato unicamente da esigenze di vacanza/svago, i genitori si concederanno di volta in volta il reciproco e necessario consenso/assenso, e ciò in relazione all'interesse esclusivo delle bambine.
8. I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita delle minori seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare le stesse non prima di mesi sei da quando la relazione sarà divenuta stabile.
9. Entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge.
10. Entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2015 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1228 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. MONTANARI NATASCIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
10.01.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 14.07.2015 e
17.11.2021, le figlie e Pt_3 Pt_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. che già di fatto da tempo abita altrove, effettuerà il formale cambio di residenza entro e Pt_2 non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le figlie minori sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla loro educazione, formazione e salute, con collocazione preminente delle stese presso l'attuale residenza con la madre, cui per l'effetto, l'abitazione medesima, condotta in locazione, sarà assegnata, o presso quella differente in cui costei dovesse in futuro trasferirsi.
Le parti convengono che, stante l'eventualità del padre a traferirsi all'estero per motivi di lavoro, la madre abbia la possibilità di assumere, sottoscrivendo unilateralmente la relativa documentazione, ogni decisione relativa alle figlie, fermo restando l'obbligo della preventiva informazione del padre.
I genitori si impegnano a tenere attive le reciproche comunicazioni anche via chat Whatsapp nell'interesse delle figlie, avvisandosi tempestivamente di ogni questione riguardante la prole.
2. I genitori si impegnano affinché rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro e degli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale evitando, per quanto possibile, che a e la separazione dei genitori gravi sul piano della loro educazione, CP_1 Pt_2 degli affetti e della formazione.
3. I genitori convengono che le minori trascorrano con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 17:30 alle ore 21:00, nonché 2 domeniche al mese alternate con la madre, dalle ore 10 alle ore 15 quando le figlie saranno ricondotte dalla sig.ra . Pt_1
Al momento viene escluso il pernotto presso il padre in quanto questi non dispone di autonoma ed idonea abitazione. Relativamente alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta garantendo il rispetto del principio dell'alternanza. Per tutti i restanti aspetti di vita e di gestione della minore, i genitori si atterranno al piano genitoriale dai medesimi redatto ed allegato al presente ricorso.
4. Il padre, in via temporanea e fino a quando non avrà superato le attuali difficoltà economiche, corrisponderà sia per il mantenimento delle figlie che per le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna, l'importo omnia pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, come fatto finora, sul cc della sig.ra . Pt_1
5. Le parti concordano che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali saranno percepiti al 100% dalla madre, come finora convenuto.
6. Le spese straordinarie resteranno a carico della madre in via temporanea fino a quando il padre non avrà superato le attuali difficoltà economiche;
7. Circa l'eventuale espatrio con le figlie minori, purché non a tempo indeterminato e motivato unicamente da esigenze di vacanza/svago, i genitori si concederanno di volta in volta il reciproco e necessario consenso/assenso, e ciò in relazione all'interesse esclusivo delle bambine.
8. I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita delle minori seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare le stesse non prima di mesi sei da quando la relazione sarà divenuta stabile.
9. Entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge.
10. Entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2015 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi