Articolo 32 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 31Articolo 33
Versione
7 maggio 1958
Art. 32.

Nei casi di abuso della patria potesta' da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, puo' provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260 , 330 e seguenti del Codice civile . Puo' altresi' stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall' art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile .
Entrata in vigore il 7 maggio 1958