Articolo 4 della Legge 14 agosto 1982, n. 600
Articolo 3Articolo 5
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9 settembre 1982
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16 agosto 1984
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19 dicembre 1984
Art. 4. Esclusione dai benefici ((E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:
1) navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
3) navi fluviali e lacuali;
4) navi di proprieta' dello Stato;
5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984