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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2690/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RR AN, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9062/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duce Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002443755000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002443755000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1907/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712025 9002443755 notificatagli il 18 marzo 2025 per il pagamento della complessiva somma di euro 14.890,75 portata da cartelle di pagamento non versate;
in particolare la cartella presuntivamente notificata il 12 marzo 2013 per euro 4.366,28 relativa a imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 comma 105 legge finanziaria
2007, relativa al 2009, e altra cartella di pagamento presuntivamente notificata il 13 aprile 2015 per lo stesso tributo per euro 1.834,37 anno 2010.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, di carattere quinquennale, già verificatasi alla data di notifica dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che il debito riconosciuto dalla parte come dovuto e non versato non è stato, come di norma, preceduto da alcuna fase accertativa;
ha, altresì, contestato l'eccezione di prescrizione deducendo che il tributo in esame è soggetto a prescrizione decennale, indicando come soggetto passivo, in relazione all'attività di notifica degli atti presupposti,
l'ente della riscossione ossia l'Agenzia delle Entrate riscossione.
In data 16 gennaio 2026 si è costituita in giudizio Agenzia Entrate riscossione eccependo il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia adita trattandosi di contributi previdenziali e contestando l'eccezione di prescrizione e di mancata notifica degli atti interruttivi evidenziando di aver correttamente notificato le cartelle poste a fondamento dell'intimazione e gli atti interruttivi.
In data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva e in cui ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del deposito documentale da parte di Agenzia delle entrate riscossione in quanto effettuato oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 2 febbraio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve infatti ritenersi che Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha depositato la documentazione probatoria notificatoria delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza ( nella specie 13 gennaio 2026) previsti a pena di inutilizzabilità dall'art. 32 cdice processo tributario, costituendosi in giudizio il 16 gennaio 2026.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso dovendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione e di mancata notifica degli atti presupposti, soggetta a termine decennale, termine orami decorso dalla data di riferimento del tributo alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto accolto, con compensazione delle spese processuali stante la natura della decisione .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
RR AN, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9062/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duce Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002443755000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259002443755000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1907/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712025 9002443755 notificatagli il 18 marzo 2025 per il pagamento della complessiva somma di euro 14.890,75 portata da cartelle di pagamento non versate;
in particolare la cartella presuntivamente notificata il 12 marzo 2013 per euro 4.366,28 relativa a imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 comma 105 legge finanziaria
2007, relativa al 2009, e altra cartella di pagamento presuntivamente notificata il 13 aprile 2015 per lo stesso tributo per euro 1.834,37 anno 2010.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, di carattere quinquennale, già verificatasi alla data di notifica dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando che il debito riconosciuto dalla parte come dovuto e non versato non è stato, come di norma, preceduto da alcuna fase accertativa;
ha, altresì, contestato l'eccezione di prescrizione deducendo che il tributo in esame è soggetto a prescrizione decennale, indicando come soggetto passivo, in relazione all'attività di notifica degli atti presupposti,
l'ente della riscossione ossia l'Agenzia delle Entrate riscossione.
In data 16 gennaio 2026 si è costituita in giudizio Agenzia Entrate riscossione eccependo il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia adita trattandosi di contributi previdenziali e contestando l'eccezione di prescrizione e di mancata notifica degli atti interruttivi evidenziando di aver correttamente notificato le cartelle poste a fondamento dell'intimazione e gli atti interruttivi.
In data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva e in cui ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del deposito documentale da parte di Agenzia delle entrate riscossione in quanto effettuato oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 2 febbraio 2026 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve infatti ritenersi che Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha depositato la documentazione probatoria notificatoria delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza ( nella specie 13 gennaio 2026) previsti a pena di inutilizzabilità dall'art. 32 cdice processo tributario, costituendosi in giudizio il 16 gennaio 2026.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso dovendo trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione e di mancata notifica degli atti presupposti, soggetta a termine decennale, termine orami decorso dalla data di riferimento del tributo alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto accolto, con compensazione delle spese processuali stante la natura della decisione .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.