Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2025, proposto da
AN AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, n. 1084 del 20 giugno 2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 4239/2021 e notificata in data 1° dicembre 2024;
nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR RO IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con il presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Tivoli – in accoglimento della domanda n. R.G. 4239/2021 – ha accertato e dichiarato “il diritto di IA AC ad essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2021 presso la sede RMEE89901X – GUIDONIA VILLALBA – VIA RIETI sulla classe di concorso EEEE quale docente inserita nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto nel 2018” , ed ha conseguentemente condannato il “Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere in tal senso” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Con ordinanza n. 23931 del 29 dicembre 2025, rimasta ineseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero intimato di depositare “una dettagliata relazione dalla quale risultino le indagini amministrative eventualmente poste in essere per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata” , con l’avvertimento che “l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a” .
Alla camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e delle relative asseverazioni, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, che neppure ha riscontrato l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
5. Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ossequio alle funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 c.p.a., onde sollecitare l’esecuzione del titolo azionato, attesi gli ostacoli già frapposti alla domanda di giustizia della parte ricorrente.
Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene, tuttavia, di dover stabilire una soglia-limite al fine di evitare che la penalità di mora dismetta la tipica funzione sanzionatoria – della disobbedienza alla statuizione giudiziaria – per divenire fonte di sproporzionata ed iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 7 del 2019).
L' astreinte , pertanto, verrà calcolata nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, assumendo, in aderenza al criterio della non manifesta iniquità, i seguenti criteri: a) quale dies a quo di decorrenza, il giorno della comunicazione o, se anteriore, della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente; b) come dies ad quem , il giorno della scadenza del termine assegnato in dispositivo all’Amministrazione per ottemperare ovvero, se antecedente a tale data, il giorno dell'effettiva esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata; c) conseguentemente, quale limite massimo, la somma di euro 3.000,00 (tremila/00).
Si rammenta, a tal riguardo, la responsabilità contabile e le conseguenze in ordine alla valutazione della performance che derivano dalla mancata ottemperanza del giudicato civile, peraltro risalente nel tempo.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4970 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1084/2023, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Accoglie la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nei termini e con le modalità indicate in parte motiva.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TT, Presidente
AR RO IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR RO IV | ES TT |
IL SEGRETARIO