Sentenza 12 luglio 2022
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
RO LO Presidente Paola Briguori Consigliere Marco Fratini Consigliere relatore Carola Corrado Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60543 del ruolo generale proposto da NT EL, rappresentato e difeso da avv. Luca Paglia, elettivamente domiciliato come in atti contro
INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Clementina Pulli e Patrizia Ciacci, elettivamente domiciliato come in atti;
avverso e per la riforma della sentenza n. 572/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata il 12.07.2022.
VISTO
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;
SENTENZA N. /2025 UDITI 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, vv.
AT AR NI
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Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza appellata n. 572/2022 è stato accolto il ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto di IN EL, ex dipendente trattamento di pensione ordinaria diretta intestatagli mediante 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n.
539 e successive modificazioni ed integrazioni.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricors ha dichiarato il diritto del ricorrete .
2. Tale sentenza veniva appellata da IN EL lamentando:
- errata interpretazione della domanda da parte del giudice di prime cure, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione
;
- o art. 165 c.g.c.;
- violazione della disciplina sulla regolazione delle spese dettata
- Omessa motivazione sulle ragioni della compensazione delle spese.
2. L INPS si è costituito in giudizio 100 c.p.c., in quanto il sig. IN avrebbe dovuto indicare e dimostrare o
pensionistico anche per il periodo successivo al 2010, e chiedendo comunque la conferma della sentenza appellata.
3. concluso come in atti.
DIRITTO
va accolto.
4. sig. IN EL aveva adito in primo grado il Giudice Unico delle Pensioni al fine di far accertare e riconoscere il suo diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione ordinaria diretta intestatagli, nella qualità di ex dipendente delle previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine, ha rappresentato di possedere tutti i requisiti di legge e cioè lo status di impiegato pubblico e la qualità di invalido di servizio giusto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad con provvedimento prot. N. 1298/2.2.
5. Il ricorrente in primo grado ha testualmente rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione del beneficio di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/22 come pagamento in favore del ricorrente, sig. IN EL, delle somme dovute in esecuzione di quanto innanzi accertato e riconosciuto, tenuto conto di quanto dovuto a titolo di ricalcalo del trattamento di pensione erogato, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, nonché maggiorazione in premessa Il sig. IN EL in sede di ricorso in primo grado ha ribadito tali conclusioni anche in sede di memorie ritualmente depositate, nei seguenti termini:
accertare e riconoscere il diritto del sig. IN EL ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione erogato in suo favore 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere affetto da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio in costanza di servizio e prima del suo collocamento a riposo;
con maggiorazione delle somme arretrate dovute mediante rivalutazione monetaria dal giorno della ritenzione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
conto della maggiorazione in premessa .
Il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda del ricorrente, ha limitato il riconoscimento del suo 2010 - secondo i calcoli effettuati dal C.T.U. -
6. Il Collegio, quindi, rileva che la sentenza di primo grado ha correttamente riconosciuto il diritto azionato dal ricorrente, sussistendone i presupposti di legge, ma, al contempo, ha erroneamente limitato tale diritto fino al 2010.
Non risulta in atti che, per il periodo successivo, pensionistico alla luce del diritto spettante al e, pertanto, non si ha luogo per Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto ai benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, anche per il periodo successivo al 2010.
7. L sentenza va riformata anche in ordine alle spese, che, in primo grado, nonostante la soccombenza, sono state immotivatamente compensate, anziché poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, in riforma della sentenza n. 572/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata il 12.07.2022,
ACCOGLIE
n. 60543 del sig. IN EL.
Le spese legali, seguono la soccombenza, sia per il primo che per il presente grado, e sono liquidate, distrazione a favore dei procuratori antistatari, per entrambi i gradi di giudizio, complessivamente, in 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Marco Fratini dr. RO LO f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente Depositato in Segreteria Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
RO LO
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Dirigente f.to digitalmente Roma,