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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1386/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74098 Sava TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza San Giovanni 1 74098 Sava TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 21, annualità andanti dal 2019 al 2023, notificatole in data 10.7.2025 dal Comune di Sava, avente ad oggetto terreni edificabili, invocandone l'annullamento, per vizio di motivazione e non congruità dei valori imponibili, perché sproporzionati ed in contrasto con quelli concordati anni addietro. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto, come per legge, dall'invio di uno schema d'atto, trattandosi di questioni riguardanti la valutazione di terreni edificabili, quindi di tributi non di pronta liquidazione. Dal carteggio prodotto in atti, risulta, tuttavia, che l'ente impositore ha omesso completamente di prendere posizione e, quindi, di rispondere puntualmente alle osservazioni successivamente mosse, nei termini, dalla ricorrente, essendosi infatti limitato a riportare, sinteticamente, nella motivazione dell'avviso, la seguente espressione: "Controdeduzioni del contribuente: nessuna". Anche la reiterata richiesta di auto annullamento, fondata sulla omessa considerazione totale di quelle osservazioni,
è rimasta negletta. Si ricorda che, a norma dell'art. 6bis dello Statuto del contribuente, l'avviso di accertamento tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Ciò significa che, ove l'ente impositore ometta di spiegare il motivo del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal contribuente oppure, a maggior ragione, ometta di esaminarle, ignorandole completamente, come avvenuto nella fattispecie, l'avviso deve ritenersi mancante di motivazione e, quindi, illegittimo, per violazione di legge, ed è annullabile, secondo le regole canoniche del diritto amministrativo (legge 241/1990).
Tale vizio ha carattere preliminare ed assorbente ed esime dall'esaminare le restanti eccezioni sollevate in ricorso.
Il Comune di Sava, per il principio della soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 950,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese come in motivazione. Taranto,
11.2.2026 || Presidente estensore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1386/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74098 Sava TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza San Giovanni 1 74098 Sava TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 21, annualità andanti dal 2019 al 2023, notificatole in data 10.7.2025 dal Comune di Sava, avente ad oggetto terreni edificabili, invocandone l'annullamento, per vizio di motivazione e non congruità dei valori imponibili, perché sproporzionati ed in contrasto con quelli concordati anni addietro. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto, come per legge, dall'invio di uno schema d'atto, trattandosi di questioni riguardanti la valutazione di terreni edificabili, quindi di tributi non di pronta liquidazione. Dal carteggio prodotto in atti, risulta, tuttavia, che l'ente impositore ha omesso completamente di prendere posizione e, quindi, di rispondere puntualmente alle osservazioni successivamente mosse, nei termini, dalla ricorrente, essendosi infatti limitato a riportare, sinteticamente, nella motivazione dell'avviso, la seguente espressione: "Controdeduzioni del contribuente: nessuna". Anche la reiterata richiesta di auto annullamento, fondata sulla omessa considerazione totale di quelle osservazioni,
è rimasta negletta. Si ricorda che, a norma dell'art. 6bis dello Statuto del contribuente, l'avviso di accertamento tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Ciò significa che, ove l'ente impositore ometta di spiegare il motivo del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal contribuente oppure, a maggior ragione, ometta di esaminarle, ignorandole completamente, come avvenuto nella fattispecie, l'avviso deve ritenersi mancante di motivazione e, quindi, illegittimo, per violazione di legge, ed è annullabile, secondo le regole canoniche del diritto amministrativo (legge 241/1990).
Tale vizio ha carattere preliminare ed assorbente ed esime dall'esaminare le restanti eccezioni sollevate in ricorso.
Il Comune di Sava, per il principio della soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 950,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese come in motivazione. Taranto,
11.2.2026 || Presidente estensore