Articolo 79 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 78Articolo 80
Versione
15 dicembre 1981
>
Versione
24 ottobre 1989
Art. 79. (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)

Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)
che:"
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77 , 78 , 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 , se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente