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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
Consigliere relatore 3) D.ssa Claudia Calabrese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 23 del ruolo generale anno 2024, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Sisto ed Emanuela Ruggiero Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE,
[...] istrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
a seguito di ricorso in appello depositato in data 22.01.2024 avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1402/2023 pubblicata in data 20.06.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 , in qualità di titolare dell'omonima Con ricorso ritualmente notificato ditta individuale, ha interposto appello av ribunale di Taranto n. 1402/2024, pubblicata in data 20.06.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 26 del 28.01.2022, emessa dall sezione territoriale di CP_1, ed ha Controparte_1 chiesto, in riforma della decisione impugnata, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, la stessa ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione, nella vicenda in esame, della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di €
20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Alla prima udienza del 14.06.2024, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note e repliche. Alla successiva udienza del 01.01.2025, le parti sono state invitate a prendere posizione sulla questione di incostituzionalità sollevata dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 e 20485 del 24.07.2024, relativamente alle norme regolatrici della fattispecie.
La decisione è stata quindi rinviata in attesa della pronuncia della Consulta, sopraggiunta nelle more del giudizio con la sentenza n. 104 del 10 luglio 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n.
189/12, e dell'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015, nella parte in cui comminava la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
A seguito della suddetta declaratoria di incostituzionalità, l'ente accertatore ha provveduto al deposito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione ritualmente notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. L'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite, mentre l'appellato ha chiesto disporsi la compensazione, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c..
All'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata infine decisa all'udienza del 14.11.2025, mediante lettura del dispositivo letto in udienza, e con riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n.189/12 e dell'art.1 comma 923 1. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa, irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 274 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 26/2022, assunto al prot. 51094 del 28/08/2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifichi nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di "gravi ed eccezionali ragioni", analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., la quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento in corso di lite della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese del giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del
2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la "sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata”.
P.Q.M.
sezione distaccata di Taranto definitivamente pronunciando La Corte d'Appello di Lecce sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1402/2023, proposto da Parte_1
[...] nel contraddittorio con l' Controparte_1
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
Consigliere relatore 3) D.ssa Claudia Calabrese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 23 del ruolo generale anno 2024, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Sisto ed Emanuela Ruggiero Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE,
[...] istrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
a seguito di ricorso in appello depositato in data 22.01.2024 avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1402/2023 pubblicata in data 20.06.2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 , in qualità di titolare dell'omonima Con ricorso ritualmente notificato ditta individuale, ha interposto appello av ribunale di Taranto n. 1402/2024, pubblicata in data 20.06.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 26 del 28.01.2022, emessa dall sezione territoriale di CP_1, ed ha Controparte_1 chiesto, in riforma della decisione impugnata, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, la stessa ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione, nella vicenda in esame, della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di €
20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Alla prima udienza del 14.06.2024, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note e repliche. Alla successiva udienza del 01.01.2025, le parti sono state invitate a prendere posizione sulla questione di incostituzionalità sollevata dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 e 20485 del 24.07.2024, relativamente alle norme regolatrici della fattispecie.
La decisione è stata quindi rinviata in attesa della pronuncia della Consulta, sopraggiunta nelle more del giudizio con la sentenza n. 104 del 10 luglio 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n.
189/12, e dell'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015, nella parte in cui comminava la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
A seguito della suddetta declaratoria di incostituzionalità, l'ente accertatore ha provveduto al deposito di provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione ritualmente notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. L'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite, mentre l'appellato ha chiesto disporsi la compensazione, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c..
All'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata infine decisa all'udienza del 14.11.2025, mediante lettura del dispositivo letto in udienza, e con riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n.189/12 e dell'art.1 comma 923 1. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa, irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 274 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 26/2022, assunto al prot. 51094 del 28/08/2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifichi nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di "gravi ed eccezionali ragioni", analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., la quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento in corso di lite della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese del giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del
2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la "sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata”.
P.Q.M.
sezione distaccata di Taranto definitivamente pronunciando La Corte d'Appello di Lecce sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1402/2023, proposto da Parte_1
[...] nel contraddittorio con l' Controparte_1
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra