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Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2021, n. 15701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15701 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OX KE nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2018 del TRIBUNALE di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG che con requisitoria scritta del 5/3/2021 ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al giudice di primo grado;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; la difesa del ricorrente con note del 16/3/2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15701 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. GO IK ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 23/4/2018 dal Tribunale di NE nella qualità di G.E. che ha rigettato la richiesta di "declaratoria di non esecutività della sentenza n. 15590 del 28/10/2015 del Tribunale di Napoli e in ogni caso voler rimettere in termini il condannato, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la stessa". Al riguardo, deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 159, 175, 178 lett. c), 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. Premessa la tempestività dell'odierno ricorso per cassazione, tenuto conto che l'ordinanza impugnata veniva comunicata ad un indirizzo pec di difensore omonimo (emilio.martino56@avvocatismcv.it ), anziché a quello del difensore costituito (emilio.martino@ordavvocati.com ) iscritto all'albo degli Avvocati di Napoli Nord, espone come il ricorrente avesse avuto notizia del procedimento, relativo alla sentenza per cui è stata avanzata istanza di non esecutività e remissione in termini, soltanto all'atto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione. In particolare (così censurando i motivi addotti dall'ordinanza impugnata a fondamento del rigetto dell'istanza): - non poteva ritenersi che nell'ambito del suddetto procedimento il ricorrente fosse stato correttamente assistito dal difensore di ufficio (l'A.G. procedente aveva, infatti, ritenuto inefficace la nomina dell'avv. EM IN, quale difensore di fiducia, sul rilievo che l'imputato l'aveva erroneamente indicato come EM IN del foro di Napoli, anziché EM RT del foro di Napoli Nord), tenuto conto che il legale non aveva mai preso contatti con l'imputato (all'epoca detenuto), non aveva partecipato ad alcuna udienza di trattazione del processo (tranne che per una di mera rinvio ove venne delegato altro difensore), omettendo persino di impugnare la sentenza di condanna (ragione per la quale il ricorrente aveva presentato un esposto al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati); - in concomitante procedimento penale per il quale il ricorrente era stato tratto in arresto, sebbene la nomina del difensore di fiducia fosse incorsa nel medesimo errore (in favore dell'avv. EM IN del foro di Napoli"), le notifiche erano state poi ritualmente effettuate presso l'avv. EM RT del foro di Napoli Nord, con ciò ingenerando nell'imputato la convinzione legittima della validità della nomina conferita;
- non poteva rimproverarsi all'imputato di non avere notiziato l'avv. RT della successiva nomina che gli aveva conferito anche per il presente 2 procedimento, potendosi validamente opporre che anche laddove ciò fosse avvenuto, il legale, pur notiziato dell'atto di nomina, avrebbe potuto confidare, come avvenuto nell'altro processo, di essere stato validamente indicato, così restando in attesa della notifica del decreto di citazione a giudizio;
- l'esistenza dell'altro procedimento in cui era stato emesso titolo cautelare e in relazione al quale era stato rilevato e sanato l'errore di indicazione del legale, avrebbe consentito tanto al PM procedente (dello stesso Ufficio di Procura) che alla stessa Casa circondariale che era stata delegata ad effettuare accertamenti sulla nomina, di venire a conoscenza dell'errore di trascrizione del nominativo dell'avvocato designato, ponendo rimedio allo stallo verificatasi;
- l'avvenuta notifica a mani dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini non era sufficiente ad asseverare che avesse avuto effettiva conoscenza del processo, dovendosi questa invece riferire all'accusa in un provvedimento formale di vocatio in iudicium;
- privi di decisività erano tanto il decreto di irreperibilità emesso nei confronti del ricorrente che lo svolgimento del giudizio in absentia. La circostanza che l'imputato fosse nell'ambito del diverso procedimento evaso dagli arresti domiciliari non esimeva l'A.G. dallo svolgere le ricerche presso il carcere (in quanto appare ragionevole che un soggetto evaso possa, dopo il decorso di un certo tempo, essere nuovamente arrestato) e presso il luogo di nascita oltre che di lavoro;
né all'uopo risultavano idonee quelle svolte dai CC e compendiate nel verbale di vane ricerche trasmesso il 2/10/2013 trattandosi di una mera ritrasmissione di quello redatto in occasione dell'evasione dagli arresti domiciliari;
da ciò discendeva la nullità del decreto di irreperibilità; - dal conferimento di un mandato fiduciario "inefficace", surrogato dalla successiva individuazione di un difensore di ufficio inerte, dall'emanazione di un decreto di irreperibilità nullo non poteva farsi discendere in capo all'imputato la presunzione di essere a conoscenza del processo;
- laddove si fossero ripetute le ricerche dell'imputato al momento della celebrazione della prima udienza del processo (essendo il decreto di irreperibilità stato emesso più di un anno prima), lo stesso sarebbe stato rintracciato presso l'amministrazione penitenziaria ove nelle more si trovava detenuto (C.C. di NE), in una condizione che gli precludeva anche, in ipotesi, la stessa possibilità di comparire. 2. Il P.G. presso questa Corte con requisitoria scritta in data 5 marzo 2021 ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso poiché proposto 3 fuori termine. In via subordinata ha concluso per l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al giudice di primo grado. 3. Con note del 16/3/2021 la difesa ha insistito nelle doglianze proposte con particolare riguardo ai profili di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei corso del procedimento nei confronti dell'imputato. 4. Nelle more del presente procedimento il ricorrente risulta essere stato rimesso in libertà il 16/12/2020 per affidamento in prova al servizio sociale per come attestato dal certificato DAP del 23/3/2021 in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. 5.1. Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevate dal P.G. presso questa Corte, occorre partire dall'istanza del 12/8/2017 con cui il ricorrente, avuta la notifica (in data 14/7/2017) dell'esecuzione di ordine di carcerazione relativo alla sentenza di cui si discute (Tribunale di Napoli del 28/10/2015, irrevocabile il 17/1/2016), ha avanzato al Tribunale di Napoli (poi dichiaratosi incompetente in favore di quello di NE che ha emesso il provvedimento impugnato) la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività di tale sentenza, nonché la remissione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso tale decisione. Ebbene, con l'istanza risulta essere stato nominato l'avv. EM RT del foro di SMCV con studio in Trentola Ducenta, n. 15/A. Dal riscontro effettuato sull'albo del CNF risulta che presso il foro di SMVC (rectius Napoli Nord) vi sono due avvocati omonimi che hanno lo studio nella stessa via, ma con civico e pec differenti (uno al n. 15/A con pec emilio.martino@ordineavvocati.com ; e l'altro al n. 9, con pec emilio.martino56@avvocatismcv.it ). Pertanto, la notifica del provvedimento impugnato doveva essere effettuata al primo dei due avvocati omonimi e non al secondo come in realtà erroneamente avvenuto. Né assume rilievo il fatto che la notifica sia andata a buon fine con riguardo al co-difensore (l'avv. Stella Marino), non cassazionista e poi, unitamente all'avv. RT EM, revocato. Del resto, lo stesso avv. EM RT con nota depositata il 22/3/2018 presso il Tribunale di NE, si era dichiarato difensore di fiducia del GO, indicando tanto l'indirizzo di studio (corrispondente a quello riportato dall'imputato all'atto dell'istanza di restituzione nel termine) che quello pec (emilio.martino@ordavvocati.com ), così consentendo alla cancelleria di disporre - al di là della verifica sul sito del CNF - degli elementi certi ove notificare al difensore di fiducia il provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, risulta 4 Il Presidente Do enico Ga lo - Il consigliere estensore 1ov-à-tu:O LL tempestivo, avendo il nuovo difensore ricorrente ricevuto la nomina il 1/12/2020 e depositato l'atto il 10/12/2020. 5.2. Quanto al merito del ricorso, fondata risulta l'eccezione di nullità, sollevata anche con i motivi aggiunti, del decreto che dispone il giudizio in quanto non preceduto da valido decreto di irreperibilità dell'imputato stante l'incompletezza delle ricerche svolte (limitate ad una ricerca presso il domicilio noto e la comunità albanese della zona). Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato, con indirizzo unanime, che le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (vedi ex multis Sez. 3, n. 9244 del 21/10/2010, Rv. 246234; Sez. 5, n. 44374 del 20/6/2014, Rv. 262112; Sez. 2, n. 40041 del 30/9/2009, Rv. 245230). La circostanza che il ricorrente fosse evaso dagli arresti domiciliari per altra causa non esimeva l'autorità giudiziaria procedente dallo svolgere complete ricerche, tenuto altresì conto che dal momento dell'evasione (alla quale non è dato sapere se sia seguito un decreto di latitanza) a quello dell'emissione del decreto di irreperibilità trascorsero quasi tre mesi. Con la conseguenza che, in relazione al procedimento per cui si procede, non può affermarsi che l'imputato si sia sottratto volontariamente al giudizio. Né la conoscenza del processo può farsi derivare dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a mani proprie dell'imputato, in quanto atto attinente alla fase delle indagini, seguito da notifiche effettuate al difensore d'ufficio. 6. In conclusione, va accolto il ricorso, annullandosi senza rinvio il provvedimento impugnato e rimettendosi il ricorrente nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 15590 del 28/10/2015 Tribunale di Napoli, entro giorni trenta dalla notifica della presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette in termini il ricorrente per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 15590 del 28/10/2015 del Tribunale di Napoli, entro giorni trenta dalla notifica della presente decisione. Così deciso, 1'1/4/2021.
lette le conclusioni del PG che con requisitoria scritta del 5/3/2021 ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al giudice di primo grado;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; la difesa del ricorrente con note del 16/3/2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15701 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. GO IK ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 23/4/2018 dal Tribunale di NE nella qualità di G.E. che ha rigettato la richiesta di "declaratoria di non esecutività della sentenza n. 15590 del 28/10/2015 del Tribunale di Napoli e in ogni caso voler rimettere in termini il condannato, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la stessa". Al riguardo, deduce la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 159, 175, 178 lett. c), 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. Premessa la tempestività dell'odierno ricorso per cassazione, tenuto conto che l'ordinanza impugnata veniva comunicata ad un indirizzo pec di difensore omonimo (emilio.martino56@avvocatismcv.it ), anziché a quello del difensore costituito (emilio.martino@ordavvocati.com ) iscritto all'albo degli Avvocati di Napoli Nord, espone come il ricorrente avesse avuto notizia del procedimento, relativo alla sentenza per cui è stata avanzata istanza di non esecutività e remissione in termini, soltanto all'atto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione. In particolare (così censurando i motivi addotti dall'ordinanza impugnata a fondamento del rigetto dell'istanza): - non poteva ritenersi che nell'ambito del suddetto procedimento il ricorrente fosse stato correttamente assistito dal difensore di ufficio (l'A.G. procedente aveva, infatti, ritenuto inefficace la nomina dell'avv. EM IN, quale difensore di fiducia, sul rilievo che l'imputato l'aveva erroneamente indicato come EM IN del foro di Napoli, anziché EM RT del foro di Napoli Nord), tenuto conto che il legale non aveva mai preso contatti con l'imputato (all'epoca detenuto), non aveva partecipato ad alcuna udienza di trattazione del processo (tranne che per una di mera rinvio ove venne delegato altro difensore), omettendo persino di impugnare la sentenza di condanna (ragione per la quale il ricorrente aveva presentato un esposto al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati); - in concomitante procedimento penale per il quale il ricorrente era stato tratto in arresto, sebbene la nomina del difensore di fiducia fosse incorsa nel medesimo errore (in favore dell'avv. EM IN del foro di Napoli"), le notifiche erano state poi ritualmente effettuate presso l'avv. EM RT del foro di Napoli Nord, con ciò ingenerando nell'imputato la convinzione legittima della validità della nomina conferita;
- non poteva rimproverarsi all'imputato di non avere notiziato l'avv. RT della successiva nomina che gli aveva conferito anche per il presente 2 procedimento, potendosi validamente opporre che anche laddove ciò fosse avvenuto, il legale, pur notiziato dell'atto di nomina, avrebbe potuto confidare, come avvenuto nell'altro processo, di essere stato validamente indicato, così restando in attesa della notifica del decreto di citazione a giudizio;
- l'esistenza dell'altro procedimento in cui era stato emesso titolo cautelare e in relazione al quale era stato rilevato e sanato l'errore di indicazione del legale, avrebbe consentito tanto al PM procedente (dello stesso Ufficio di Procura) che alla stessa Casa circondariale che era stata delegata ad effettuare accertamenti sulla nomina, di venire a conoscenza dell'errore di trascrizione del nominativo dell'avvocato designato, ponendo rimedio allo stallo verificatasi;
- l'avvenuta notifica a mani dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini non era sufficiente ad asseverare che avesse avuto effettiva conoscenza del processo, dovendosi questa invece riferire all'accusa in un provvedimento formale di vocatio in iudicium;
- privi di decisività erano tanto il decreto di irreperibilità emesso nei confronti del ricorrente che lo svolgimento del giudizio in absentia. La circostanza che l'imputato fosse nell'ambito del diverso procedimento evaso dagli arresti domiciliari non esimeva l'A.G. dallo svolgere le ricerche presso il carcere (in quanto appare ragionevole che un soggetto evaso possa, dopo il decorso di un certo tempo, essere nuovamente arrestato) e presso il luogo di nascita oltre che di lavoro;
né all'uopo risultavano idonee quelle svolte dai CC e compendiate nel verbale di vane ricerche trasmesso il 2/10/2013 trattandosi di una mera ritrasmissione di quello redatto in occasione dell'evasione dagli arresti domiciliari;
da ciò discendeva la nullità del decreto di irreperibilità; - dal conferimento di un mandato fiduciario "inefficace", surrogato dalla successiva individuazione di un difensore di ufficio inerte, dall'emanazione di un decreto di irreperibilità nullo non poteva farsi discendere in capo all'imputato la presunzione di essere a conoscenza del processo;
- laddove si fossero ripetute le ricerche dell'imputato al momento della celebrazione della prima udienza del processo (essendo il decreto di irreperibilità stato emesso più di un anno prima), lo stesso sarebbe stato rintracciato presso l'amministrazione penitenziaria ove nelle more si trovava detenuto (C.C. di NE), in una condizione che gli precludeva anche, in ipotesi, la stessa possibilità di comparire. 2. Il P.G. presso questa Corte con requisitoria scritta in data 5 marzo 2021 ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso poiché proposto 3 fuori termine. In via subordinata ha concluso per l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al giudice di primo grado. 3. Con note del 16/3/2021 la difesa ha insistito nelle doglianze proposte con particolare riguardo ai profili di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei corso del procedimento nei confronti dell'imputato. 4. Nelle more del presente procedimento il ricorrente risulta essere stato rimesso in libertà il 16/12/2020 per affidamento in prova al servizio sociale per come attestato dal certificato DAP del 23/3/2021 in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. 5.1. Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevate dal P.G. presso questa Corte, occorre partire dall'istanza del 12/8/2017 con cui il ricorrente, avuta la notifica (in data 14/7/2017) dell'esecuzione di ordine di carcerazione relativo alla sentenza di cui si discute (Tribunale di Napoli del 28/10/2015, irrevocabile il 17/1/2016), ha avanzato al Tribunale di Napoli (poi dichiaratosi incompetente in favore di quello di NE che ha emesso il provvedimento impugnato) la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività di tale sentenza, nonché la remissione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso tale decisione. Ebbene, con l'istanza risulta essere stato nominato l'avv. EM RT del foro di SMCV con studio in Trentola Ducenta, n. 15/A. Dal riscontro effettuato sull'albo del CNF risulta che presso il foro di SMVC (rectius Napoli Nord) vi sono due avvocati omonimi che hanno lo studio nella stessa via, ma con civico e pec differenti (uno al n. 15/A con pec emilio.martino@ordineavvocati.com ; e l'altro al n. 9, con pec emilio.martino56@avvocatismcv.it ). Pertanto, la notifica del provvedimento impugnato doveva essere effettuata al primo dei due avvocati omonimi e non al secondo come in realtà erroneamente avvenuto. Né assume rilievo il fatto che la notifica sia andata a buon fine con riguardo al co-difensore (l'avv. Stella Marino), non cassazionista e poi, unitamente all'avv. RT EM, revocato. Del resto, lo stesso avv. EM RT con nota depositata il 22/3/2018 presso il Tribunale di NE, si era dichiarato difensore di fiducia del GO, indicando tanto l'indirizzo di studio (corrispondente a quello riportato dall'imputato all'atto dell'istanza di restituzione nel termine) che quello pec (emilio.martino@ordavvocati.com ), così consentendo alla cancelleria di disporre - al di là della verifica sul sito del CNF - degli elementi certi ove notificare al difensore di fiducia il provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, risulta 4 Il Presidente Do enico Ga lo - Il consigliere estensore 1ov-à-tu:O LL tempestivo, avendo il nuovo difensore ricorrente ricevuto la nomina il 1/12/2020 e depositato l'atto il 10/12/2020. 5.2. Quanto al merito del ricorso, fondata risulta l'eccezione di nullità, sollevata anche con i motivi aggiunti, del decreto che dispone il giudizio in quanto non preceduto da valido decreto di irreperibilità dell'imputato stante l'incompletezza delle ricerche svolte (limitate ad una ricerca presso il domicilio noto e la comunità albanese della zona). Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato, con indirizzo unanime, che le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (vedi ex multis Sez. 3, n. 9244 del 21/10/2010, Rv. 246234; Sez. 5, n. 44374 del 20/6/2014, Rv. 262112; Sez. 2, n. 40041 del 30/9/2009, Rv. 245230). La circostanza che il ricorrente fosse evaso dagli arresti domiciliari per altra causa non esimeva l'autorità giudiziaria procedente dallo svolgere complete ricerche, tenuto altresì conto che dal momento dell'evasione (alla quale non è dato sapere se sia seguito un decreto di latitanza) a quello dell'emissione del decreto di irreperibilità trascorsero quasi tre mesi. Con la conseguenza che, in relazione al procedimento per cui si procede, non può affermarsi che l'imputato si sia sottratto volontariamente al giudizio. Né la conoscenza del processo può farsi derivare dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a mani proprie dell'imputato, in quanto atto attinente alla fase delle indagini, seguito da notifiche effettuate al difensore d'ufficio. 6. In conclusione, va accolto il ricorso, annullandosi senza rinvio il provvedimento impugnato e rimettendosi il ricorrente nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 15590 del 28/10/2015 Tribunale di Napoli, entro giorni trenta dalla notifica della presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette in termini il ricorrente per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 15590 del 28/10/2015 del Tribunale di Napoli, entro giorni trenta dalla notifica della presente decisione. Così deciso, 1'1/4/2021.