CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RC UI, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014151587000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1282/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento Tasse automobilistiche per l'anno 2017, per l'importo di euro 308,55.
Eccepiva:
-l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal 1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla
Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno 2017. La relativa eccezione va dunque rigettata.
Infondata appare altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Invero, nella specie non solo va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale
VI (8/3/2020-31/8/2021), ma anche della proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo si sospensione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis del D.L. n.125 del 7/10/2020.
Pertanto, nella fattispecie in esame non risulta maturata la dedotta prescrizione.
l ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RC UI, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014151587000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1282/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, relativo al mancato pagamento Tasse automobilistiche per l'anno 2017, per l'importo di euro 308,55.
Eccepiva:
-l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal 1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla
Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno 2017. La relativa eccezione va dunque rigettata.
Infondata appare altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Invero, nella specie non solo va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale
VI (8/3/2020-31/8/2021), ma anche della proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo si sospensione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis del D.L. n.125 del 7/10/2020.
Pertanto, nella fattispecie in esame non risulta maturata la dedotta prescrizione.
l ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco